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RUOLO DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS DELL'ACRONIMO ETS PER IL SUO LEGITTIMO USO

Ruolo dell'Iscrizione al RUNTS dell'acronimo ETS per il suo legittimo uso

Iscrizione al RUNTS dell'acronimo ETS per il suo legittimo uso: come procedere

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L'iscrizione al RUNTS è l'evento costitutivo della qualifica di ETS. 

Solo gli enti iscritti possono legalmente utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o il suo acronimo "ETS" (Art. 12 D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, CTS).

I riferimenti normativi che lo disciplinano si trovano principalmente nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e nel Decreto Ministeriale di attuazione del RUNTS (D.M. 106/2020).

Dopo l'iscrizione al RUNTS, l 'ente acquisisce la qualifica e il diritto di utilizzare l'acronimo.           

L'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" nella denominazione varia a seconda della sezione del RUNTS in cui l'ente è iscritto:

  • obbligatorio per "Altri ETS" (Sezione G): Per gli enti iscritti nella sezione residuale "Altri Enti del Terzo Settore", l'indicazione dell'acronimo "ETS" o della locuzione per esteso è obbligatoria nella denominazione (e di conseguenza nello statuto).
  • facoltativo in Aggiunta per ODV e APS: Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), è sufficiente utilizzare il loro specifico acronimo ("ODV" o "APS"). L'aggiunta di "ETS" è facoltativa (Art. 7, comma 3, D.M. 106/2020 - Decreto RUNTS).

Norma

Oggetto

Contenuto Rilevante

Art. 7, comma 3, D.M. 106/2020 (Decreto RUNTS)

Acronimi Specifici

L'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" devono essere obbligatoriamente previsti nello statuto (e utilizzati) dalle organizzazioni iscritte alla sezione "altri enti del Terzo settore" (sezione g). Per ODV e APS, l'uso di "ETS" è facoltativo in aggiunta all'acronimo specifico della categoria (ODV o APS), che resta obbligatorio.

Il fondamento del problema risiede nel momento in cui si acquisisce la qualifica di ETS e negli obblighi che ne derivano in merito alla denominazione.

Norma

Oggetto

Contenuto Rilevante

Art. 11, comma 3, D. Lgs. 117/2017 (CTS)

Effetto Costitutivo

L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). Solo da quel momento l'ente può definirsi tale.

Art. 12, comma 1, D. Lgs. 117/2017 (CTS)

Obbligo di Denominazione

"La denominazione sociale, in qualunque modo formulata e l'uso in tutti gli atti a rilevanza esterna, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, deve contenere l'indicazione di 'Ente del Terzo Settore' o dell'acronimo 'ETS'...".

Art. 12, comma 3, D. Lgs. 117/2017 (CTS)

Uso Esclusivo

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" non può essere usata da soggetti diversi dagli enti iscritti al RUNTS.


Sebbene l'iscrizione al RUNTS abbia conferito la qualifica (Art. 11, co. 3), l'Art. 12, co. 1, se l'acronimo o la locuzione non sono presenti nello statuto depositato e registrato, si crea un disallineamento tra la realtà legale (iscrizione al RUNTS) e la formalità documentale (statuto e Agenzia delle Entrate).

La registrazione all'Agenzia delle Entrate attesta la validità formale dell'atto (statuto) e della denominazione in esso contenuta. 

Se la denominazione registrata non include "ETS", qualsiasi uso esterno potrebbe essere formalmente contestato come non supportato dal documento costitutivo depositato.

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1) Soluzione Consigliata

La strada per sanare il problema, indipendentemente dalla sezione di iscrizione (se non è un ODV o APS che usa solo il proprio acronimo):

  1. Modifica Statutaria: Deliberare la modifica dello statuto in sede assembleare (con le maggioranze previste) per integrare la denominazione sociale con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".
  2. Registrazione all'Agenzia delle Entrate: Registrare l'atto di modifica statutaria presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
  3. Aggiornamento RUNTS: Depositare il nuovo statuto modificato e registrato presso l'ufficio RUNTS di competenza, in modo che il Registro sia aggiornato con la denominazione corretta.

Solo dopo aver eseguito l'aggiornamento statutario e la registrazione, l'ente sarà pienamente autorizzato all'uso formale dell'acronimo "ETS" in tutti i suoi atti e documenti, in linea con i requisiti del CTS e del DM RUNTS. Procedura di Rettifica e Aggiornamento RUNTS (Art. 26 CTS e Art. 4 DM 106/2020). Per sanare la situazione, è necessario modificare lo statuto e registrare la modifica.

Norma

Oggetto

Contenuto Rilevante

Art. 26, comma 1, D. Lgs. 117/2017 (CTS)

Iscrizione degli Atti

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere depositate, a cura del legale rappresentante, presso il competente ufficio del RUNTS ai fini della loro iscrizione.

Art. 4, comma 2, D.M. 106/2020 (Decreto RUNTS)

Modalità di Deposito

Prevede che l'ente debba depositare telematicamente presso il RUNTS l'atto modificativo registrato presso l'Agenzia delle Entrate (anche per gli enti non dotati di personalità giuridica).

Solo dopo aver completato l'iter di aggiornamento al RUNTS, la denominazione completa (inclusa "ETS") sarà pienamente legittimata per l'uso in tutti gli atti e corrispondenza.

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