Tenendo conto dell’esigenza di rispettare i principi della certezza dei rapporti giuridici e della preservazione dal pericolo di contrasto tra decisioni relative ai medesimi fatti (Cass., SS.UU. civili, n. 226/2001) e della pacifica efficacia vincolante del giudicato esterno in materia tributaria, in via generale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, che nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non sia stata eccepita nel corso dello stesso la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione (art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c.) e non con quello per cassazione (Cass., SS.UU. civili, n. 21493/2010; Cass. nn. 155/2014 e 21826/2023).
Diversamente, nelle ipotesi in cui l’esistenza di tale giudicato abbia costituito oggetto di eccezione ritualmente sollevata in giudizio, la sentenza emessa dai Giudici di seconde cure non è impugnabile con il ricorso per revocazione ma solo con il ricorso per cassazione (Cass., nn. 21826/2022 e 28733/2022).
Tuttavia, fermo restando che non vi è incertezza sulla possibilità di eccepire la formazione del giudicato esterno nel giudizio di legittimità laddove esso si sia formato dopo il deposito della sentenza di secondo grado, ancora oggi presso la sezione tributaria della Corte di Cassazione si registra un importante contrasto sull’individuazione del corretto mezzo impugnatorio della sentenza di secondo grado che confligge con un giudicato esterno non eccepito nel corso del giudizio di appello, laddove quest’ultima sia formato dopo la data di svolgimento della discussone in pubblica udienza e prima del deposito della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado.
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1) Giudicato esterno ante giudizio di legittimità: gli orientamenti
Nello specifico, si sono formati due orientamenti.
Un primo, muovendo dal presupposto che l’esaurimento della fase di merito si ha solo con il deposito della sentenza di secondo grado, che è il momento in cui il giudice d'appello si spoglia della controversia, ritiene che sino a quel momento è possibile far valere il giudicato esterno in sede di appello, producendo in giudizio la sentenza munita di attestato di definitività da parte della cancelleria, anche attraverso un'apposita istanza al giudice che consenta una rimessione della causa sul ruolo.
Di conseguenza, se il giudicato esterno, pur formatosi dopo la discussione in pubblica udienza, non viene eccepito e documentato entro la data di deposito della sentenza del giudice tributario di appello, l’unico rimedio processuale possibile sarebbe il ricorso per revocazione, mentre sarebbe inammissibile sollevare la formazione del predetto giudicato con il ricorso per cassazione (cfr., tra le varie: Cass. nn. 24804/2025, 37078/2022, 12852/2021, 13987/2019).
Un secondo orientamento, invece, muovendo dalla considerazione giuridica che nel processo tributario il termine ultimo per ogni allegazione difensiva vada individuato nella data dell’udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non nella successiva data di pubblicazione della sentenza, ritiene che il giudicato esterno formatosi dopo la medesima udienza e non fatto valere mediante deposito entro la data di pubblica della sentenza del giudice di appello debba essere eccepito mediante ricorso per cassazione e non mediante ricorso per revocazione (cfr., tra le varie: Cass. nn. 22305/2025, 4624/2025, 19309/2024 e 15066/2023).
Ora, premesso che l’orientamento da ultimo citato, a sommesso avviso di chi scrive, ha il pregio di non esporre le parti all’incertezza dei tempi di deposito della sentenza di secondo grado, non vi è dubbio che sia auspicabile che in tempi brevi vengano coinvolte le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, atteso che la questione processuale in esame, oltre ad evidenziare un importante contrasto giurisprudenziale, è di massima importanza, viste le implicazioni oggettive che ha sul principio della certezza dei rapporti giuridici e sulla concreta fruibilità dell’efficacia espansiva del giudicato esterni.
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