Con la circolare n. 26 del 1° ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito importanti chiarimenti in materia di esenzione d’accisa sui carburanti e sugli oli lubrificanti impiegati nella navigazione marittima e nelle acque interne, ai sensi del punto 3[1] della Tabella A allegata al D.Lgs. 16 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise). L’intervento amministrativo recepisce inoltre i più recenti orientamenti giurisprudenziali dell’Unione europea in materia di utilizzo commerciale delle imbarcazioni e si coordina con le modifiche introdotte dal D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, che ha aggiornato il regolamento di cui al D.M. 15 dicembre 2015, n. 225.
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1) Ambito di applicazione e requisiti per l'esenzione
In linea con il Testo Unico Delle Accise, la circolare in esame ribadisce che questa agevolazione si applica ai prodotti energetici impiegati come carburanti e ai lubrificanti:
- per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca;
- per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci;
- per il dragaggio di vie navigabili e porti;
- per la prestazione a titolo oneroso, anche per un periodo limitato, di servizi diversi dal trasporto di persone e merci; in particolare, si tratta di adoperare “in via esclusiva un’imbarcazione, in virtù di un titolo di proprietà o di qualsiasi altro titolo, anche per un periodo di tempo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all’art. 1 commi 4 e 5” del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 15 dicembre 2015, n. 225, disposizione recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne.
In linea con il D.M. 15 dicembre 2015, n. 225, la circolare ribadisce che l’agevolazione può essere riconosciuta solo ai soggetti che:
- possiedano le licenze o autorizzazioni previste dalla normativa di settore;
- dimostrino l’effettiva natura commerciale dell’attività svolta;
- abbiano richiesto e ottenuto il codice identificativo di cui all’art. 6-bis del D.M. 225/2015, da indicare nel libretto di controllo dell’imbarcazione.
L’attribuzione del codice richiede la presentazione, via PEC all’Ufficio ADM competente, di un’apposita istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di navigazione, contenente i dati identificativi dell’impresa e una dichiarazione motivata sull’utilizzo dell’imbarcazione.
Inoltre, ogni rifornimento deve essere documentato attraverso il memorandum d’imbarco, numerato e sottoscritto dal gestore del punto di rifornimento e dal comandante dell’imbarcazione, come previsto dall’art. 7 del D.M. 225/2015[2].


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2) Precisazione sull'ambito del trasporto passeggeri
La circolare in commento introduce un importante chiarimento in merito al trasporto regolare di passeggeri, che si distingue dalle prestazioni di servizi commerciali.
Il trasporto regolare è definito come una serie di collegamenti organizzati con caratteristiche di sistematicità, effettuati su rotte predeterminate con orari, itinerari e tariffe stabilite. Si tratta di un servizio offerto al pubblico in modo continuativo e coordinato con il piano di trasporto locale, avente finalità di utilità pubblica e non ricreative.
Ne consegue che il possesso della licenza marittima, pur necessario, non è sufficiente a ottenere automaticamente il beneficio fiscale.
L’amministrazione doganale è tenuta a verificare che l’attività sia effettivamente commerciale e che l’imbarcazione sia impiegata per fornire servizi a titolo oneroso diversi dal trasporto regolare.
In tal senso, il rilascio del codice identificativo rappresenta un passaggio obbligatorio, volto a consentire una valutazione concreta delle modalità di utilizzo dell’unità navale e a garantire la conformità con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 settembre 2021.
Restano invece esclusi dagli obblighi procedurali di cui all’art. 6-bis del D.M. 225/2015 i servizi tecnico-nautici di interesse generale, come il battellaggio portuale, in quanto attività ancillari alle operazioni di approdo e alla sicurezza della navigazione.
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3) Il principio europeo sull'usa commerciale delle imbarcazioni
La circolare ADM richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 settembre 2021, causa C-341/20[3], la quale ha stabilito che il diritto all’esenzione dipende dall’effettivo utilizzo dell’imbarcazione, e non dal tipo di contratto stipulato.
Quando l’imbarcazione è impiegata dal locatario o noleggiatore per scopi commerciali, l’esenzione si applica; in caso contrario, l’uso a fini privati esclude qualsiasi beneficio fiscale.
La Corte distingue, inoltre, il noleggio “puro” – in cui l’utilizzatore mantiene il controllo della navigazione – dai contratti che comprendono servizi integrati di bordo simili a quelli crocieristici, dove il passeggero non ha alcun controllo sull’imbarcazione: in tali casi, l’utilizzo può essere considerato commerciale ai fini dell’esenzione.
4) NOTE
[1] “Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine non comunitarie, mediante attraversamento di quelle comunitarie, con diretta destinazione in un Paese terzo; impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti”
[2] “ per ciascun rifornimento effettuato dai soggetti beneficiari è compilato un memorandum, numerato progressivamente, datato e firmato, in relazione alla singola fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto di rifornimento di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati:
a) le generalità dell'esercente o del gestore del punto di rifornimento di GNL;
b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita;
c) le numerazioni iniziale e finale dei sistemi di misurazione dei carburanti atti a determinare il quantitativo rifornito alle imbarcazioni nonché il quantitativo di prodotto rifornito espresso: 1) in litri, con indicazione delle relative densità e temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C, per i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL; 2) in chilogrammi, per i GPL; 3) in standard metri cubi per il GNL;
c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti espressi in chilogrammi;
d) la dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione;
e) per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 6-bis, comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 6-bis”
[3] Il punto 35: “ Ne consegue che, nell’ambito di una locazione o di un noleggio di un’imbarcazione, in cui vi sono, al tempo stesso, un locatore o un noleggiante dell’imbarcazione e un locatario o un noleggiatore che effettua navigazioni con tale imbarcazione, la concessione o il rifiuto dell’esenzione prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 dipendono dal modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata da quest’ultimo soggetto (locatario o noleggiatore), ossia a seconda che tale imbarcazione venga utilizzata per scopi commerciali o per scopi non commerciali. Pertanto, non si può ritenere che il noleggio di un’imbarcazione con il carburante, ovvero la sua dazione in locazione, in quanto attività commerciali del noleggiante o del locatore, diano luogo all’esenzione fiscale prevista da tale disposizione indipendentemente dal modo in cui tale imbarcazione viene utilizzata dal locatario o dal noleggiatore (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2011, Haltergemeinschaft, C‑250/10, non pubblicata, EU:C:2011:862, punto 22)” e i punti 42 e 43 per cui: “ [...] occorre però distinguere il contratto di noleggio – nell’ambito del quale il noleggiatore, in quanto utilizzatore finale dell’imbarcazione noleggiata, resta in linea di principio assoggettato al pagamento dell’accisa nei limiti in cui esso non utilizzi tale imbarcazione per scopi commerciali – da rapporti contrattuali di altro tipo, i quali, pur essendo formalmente qualificati come contratti di noleggio, comprendano la prestazione di un insieme di servizi diversi dai servizi di navigazione, paragonabili a quelli che vengono proposti ai passeggeri di una nave da crociera, e di cui il contraente beneficia in quanto persona trasportata senza avere il controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione. Infatti, in questa seconda ipotesi, l’imbarcazione, poiché serve direttamente ed esclusivamente alla prestazione di detti servizi, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 34 della presente sentenza, a dei contraenti che in realtà sono soltanto passeggeri privi di qualunque controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione stessa, potrebbe essere considerata, ai fini della concessione del beneficio dell’esenzione dall’accisa ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96, come utilizzata per scopi commerciali ai sensi di tale disposizione”.