Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 15/09/2025 del Decreto Ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025, prende forma il sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dando attuazione agli artt. 93 e 96 del Codice del Terzo Settore.
Questo provvedimento segna una tappa fondamentale per garantire maggiore trasparenza, credibilità e correttezza all'interno del vasto universo del non-profit italiano.
L'obiettivo principale del decreto è triplice:
- accertare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.
- verificare l'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- controllare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel registro, inclusi quelli di trasparenza.
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1) Soggetti Sottoposti e Soggetti Esclusi
I controlli riguardano la maggior parte degli ETS iscritti nelle diverse sezioni del RUNTS (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti Filantropici, Reti Associative e Altri Enti del Terzo Settore).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del decreto:
- le Imprese Sociali (incluse le Cooperative Sociali), sottoposte a vigilanza specifica.
- le Società di Mutuo Soccorso, che seguono una normativa dedicata.
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2) Tipologie di Controllo e Cadenza
Il Decreto 125/2025 introduce una distinzione tra due modalità di verifica:
- Controlli Ordinari (Programmati): rappresentano il cuore del nuovo sistema di vigilanza e avranno cadenza triennale. Ogni ETS dovrà essere sottoposto a controllo almeno una volta in questo arco temporale. La programmazione annuale delle verifiche sarà definita dagli Uffici del RUNTS (o dai soggetti autorizzati) entro il 31 marzo di ogni anno. Enti coinvolti: Tutti gli ETS iscritti al RUNTS (con le esclusioni sopra indicate). Perocedura semplificata: È prevista una procedura semplificata per gli enti con entrate complessive annue non superiori a 60.000 euro.
- Controlli Straordinari: sono verifiche più approfondite e mirate, disposte esclusivamente dagli Uffici del RUNTS in caso di:
- elementi di irregolarità emersi durante i controlli ordinari.
- segnalazioni specifiche.
- accertamenti a campione.
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3) Chi Controlla e Come
Il Decreto introduce un sistema di controllo "partecipato", gli Uffici del RUNTS avranno la possibilità di coinvolgere altri attori del Terzo Settore:
- soggetti Esecutori dei Controlli:
- uffici del RUNTS: hanno la competenza principale per tutti i tipi di controllo (ordinari e straordinari).
- reti Associative Nazionali (RAN) autorizzate: possono svolgere i controlli ordinari sugli ETS ad esse aderenti.
- centri di Servizio per il Volontariato (CSV) autorizzati: possono svolgere i controlli ordinari sugli ETS non aderenti a RAN o che non abbiano espresso adesione a specifiche RAN/CSV.
- gli Incaricati: i controlli saranno eseguiti da persone fisiche incaricate (dipendenti o professionisti esterni) qualificati che dovranno:
- possedere comprovata esperienza e specifica formazione.
- essere inserite in un elenco pubblico.
- operare in assenza di conflitto di interessi con l'ente controllato.
- avere la qualifica di incaricato di pubblico servizio durante lo svolgimento delle funzioni.
4) Modalità Operative dei Controlli Ordinari
L'Articolo 11 del D.M. n. 125/2025 è specificamente dedicato allo Svolgimento dei controlli ordinari, definendone le procedure e le modalità operative:
- Avvio e Comunicazione: il soggetto incaricato avvia l'attività di controllo con una comunicazione via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'ETS sottoposto a verifica. Questa comunicazione deve indicare il termine entro il quale l'ETS deve fornire la documentazione richiesta e ogni altra informazione necessaria.
- Svolgimento e Documentazione: il controllo si svolge principalmente attraverso accertamenti documentali, utilizzando la documentazione depositata nel RUNTS e quella appositamente richiesta all'ente. Il soggetto incaricato può anche effettuare sopralluoghi presso la sede legale o operativa dell'ETS, previa comunicazione scritta. È prevista la possibilità di audire il legale rappresentante o altre figure di riferimento dell'ETS.
- Verbale di Controllo, conseguenze e termini di regolarizzazione: al termine delle verifiche, il soggetto incaricato redige un Verbale di controllo, utilizzando i modelli standard che devono essere approvati dal Ministero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto. Il verbale contiene l'esito del controllo e, in caso di irregolarità, la descrizione dettagliata delle stesse. Il verbale viene trasmesso all'ETS via PEC, che ha un termine (non specificato nell'Art. 11, ma generalmente da 30 a 90 giorni) per presentare osservazioni, controdeduzioni o per regolarizzare la propria posizione in caso di irregolarità sanabili.
Se l'ente non provvede alla regolarizzazione nei termini, scattano le sanzioni previste dal Codice del Terzo Settore, che possono arrivare, nei casi più gravi di perdita dei requisiti per l'iscrizione, alla cancellazione dal RUNTS.
5) Cosa aspettarsi: L'Avvio Effettivo
Il sistema di controlli disciplinato dal D.M. 125/2025 non è immediatamente operativo in tutte le sue parti.
L'inizio effettivo delle attività di controllo ordinario sarà stabilito con un successivo decreto ministeriale, legato all'attivazione completa della sezione informatica del RUNTS dedicata alla gestione delle verifiche.
Questo nuovo impianto normativo è cruciale per l’attuazione della Riforma del Terzo settore e per rafforzare la fiducia dei cittadini, degli stakeholder e delle istituzioni nell'operato del Terzo Settore, promuovendo una cultura di governance responsabile e di rendicontazione puntuale che beneficerà l'intero sistema della solidarietà sociale.
Gli ETS sono chiamati a un ulteriore sforzo di trasparenza e organizzazione per affrontare con serenità questo nuovo capitolo della Riforma del Terzo Settore.