Con la risposta ad istanza di consulenza giuridica 15.7.2025, n. 9, l’Agenzia delle entrate ha affrontato la problematica del trattamento fiscale dei premi che sono corrisposti in occasione di manifestazioni sportive ippiche a livello nazionale e internazionale.
Vediamo prima il quadro normativo
L’art. 5 del d.l. 30.12.1991, n. 417, l’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi previsti dall’art. 3 della l. 24.3.1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrispondono i premi ai partecipante a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall’art. 28, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, con obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dal percipiente nei confronti di coloro che esercitano attività commerciali indicate all’art. 55 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti. Inoltre, il comma successivo dispone che sui contributi corrisposti all’allevatore, quale incentivo, l’UNIRE deve operare all’atto del pagamento la suddetta ritenuta con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto, fermo restando che i contributi concorrono a formare il reddito del percipiente secondo i criteri impositivi previsti.
L’art. 28, comma 2, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, prevede l’applicazione della ritenuta in ragione del 4% delle somme erogate, da applicare a titolo di acconto o di imposta come sopra indicato.
Inoltre, secondo il successivo art. 30, i premi che derivano “da operazioni a premio che sono assegnati a soggetti per i quali rivestono rilevanza reddituale ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, e gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, de pronostici e da scommesse , corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati all’art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedono l’applicazione di ritenute alla fonte”. Inoltre, il secondo comma dispone che non si applica la ritenuta se il sostituto d’imposta, nel corso del periodo di imposta, sul valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti al medesimo percipiente non è superiore a € 25,82, ma tale; tuttavia, se il valore è superiore a tale soglia, l’intero valore va assoggettato a ritenuta, ma tale regola non si applica per i premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L’aliquota è fissata nella misura del 20% sui premi che sono corrisposti in occasione di competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe.
Da ultimo, il d.p.r. 22.12.1986, n. 917, dispone che:
- all’art. 67, comma 1, lett. d), che costituiscono rediti diversi le vincite dei concorsi a premio;
- all’art. 69 che i premi e le vincite costituiscono reddito per l’intero ammontare che è stato percepito nel periodo di imposta, sena poter conteggiare alcuna deduzione;
- all’art. 23, comma 1, lett. f) che nei confronti dei soggetti non residenti si considerano prodotti nello Stato i redditi diversi che derivano dalle attività che sono svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso.
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1) La base imponibile
La base imponibile dei premi, sulla quale va applicata la ritenuta, è costituita dal c.d. “valore normale” complessivo dei premi che sono stati assegnati, secondo quanto è stabilito dall’art. 9 del d.p.r. n. 917 citato.
Secondo la risposta ad istanza di consulenza giuridica, “i premi corrisposti da sostituti di imposta nell’ambito di competizioni sportive, che non sono assoggettati a ritenute ai sensi di altre disposizioni, sono assoggettati a tassazione mediante applicazione di ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, nella misura del 20%”.
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2) Il lavoratore sportivo
Secondo l’art. 25, comma 1, del d.lgs. 28.2.2021, n. 36, sono lavoratori sportivi:
- “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato” (primo periodo);
- “ogni altro tesserato, ai sensi dell’art. 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale” (secondo periodo);
- “non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” (terzo periodo).
L’attività di lavoro sportivo può costituire un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 409, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile. Per effetto del successivo art. 52, comma 2-bis, è stato eliminato dalla lettera m) dell’art. 67 del d.p.r. il riferimento ai compensi che sono erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche “con la conseguenza che i redditi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo non possono più rientrare nella categoria dei redditi diversi”.
In sintesi, attualmente, il lavoro sportivo può essere esercitato nella forma di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa a seconda dello specifico contratto di lavoro che è stato concluso.
Le somme versate ad atleti e tecnici del settore dilettantistico
Le somme che sono versate ad atleti e tecnici a titolo di premio e per la partecipazione a raduni che operano nel settore dilettantistico a titolo di premio per i risultati che sono stati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché per la partecipazioni a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte del CONI del CIP, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e società sportive dilettantistiche, “sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, secondo comma del d.p.r. 29.9.1973, n. 600” (art.36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36 citato). Pertanto, le somme sono assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell’art. 30, secondo comma del d.p.r. n. 600, con l’aliquota del 20% essendo presente il requisito di premi relativi a “giuochi che svolti in occasione di … competizioni sportive” (risposta citata).
Si applica la ritenuta del 20% a titolo di imposta “non solo le somme conseguite a titolo di premi per la partecipazione a competizioni sportive nazionali o internazionale, ma anche quelle ricevute per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, a condizione che gli stessi raduni siano connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali” (risposta citata).
Le manifestazioni sportive ippiche
Quando la FISE corrisponde premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche deve operare la ritenuta del 4% applicando la disciplina speciale dell’art. 5 del d.l. 30.12.1991, n. 417, coordinata con l’art. 28, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600.
La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che esercitano attività di impresa e a titolo di imposta per gli altri soggetti.
La ritenuta va operata anche quando i premi sono corrisposti a soggetti non residenti, fatta eccezione per quanto è previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni che è stata stipulata con il Paese di residenza del percettore.
I premi corrisposti dalle ASD e dalle SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate aggregate alla Federazione ad atleti e ai tecnici tesserati in funzione della loro partecipazione a competizioni sportive, nonché per la sola partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali sono assoggettati alla discilina dell’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36 citato e dell’art. 30, secondo comma, del d.p.r. n. 600 citato. “I premi in questione devono pertanto essere assoggettati a ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta, qualora corrisposti a soggetti persone fisiche, che in base al regolamento adottato dalla Federazione, possano essere qualificati come “atleti” o “tecnici”, anche qualora gli agenti e i tecnici esercitino per professione abituale un’attività di lavoro autonomo o di impresa. La ritenuta va operata con l’aliquota del 20% quando i premi sono corrisposti a soggetti non residenti, fermo restando il trattamento previsto dalla convenzione contro la doppia imposizione.
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3) I premi corrisposti da enti diversi da ASD e da SSD
I premi che sono corrisposti da imprese commerciali ed enti, diversi da ASD e da SSD, nell’ambito dell’attività commerciale devono essere assoggettati alla ritenuta secondo la rilevanza reddituale del percipiente.
I premi che sono erogati dalla Federazione o da ASD e SSD iscritte nel Registro delle attività sportive e affiliate o aggregate alla Federazione che nell’ambito del lavoro sportivo e che sono percepiti dai lavorativi sportivi in dipendenza dei contratti di lavoro sportivo non sono soggetti alla disciplina dell’art. 36, comma 4-quater citato “anche qualora le somme erogate siano qualificate, nelle varie tipologie di lavoro sportivo, come “premi” correlati al raggiungimento di determinati risultati sportivi. Ciò in quanto le predette somme costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto e devono essere assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa, secondo la categoria reddituale in cui esse ricadono, in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (ad esempio, lavoro subordinato o autonomo, oppure collaborazione coordinata e continuativa)” del percipiente (circolare citata).
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4) L’IVA
L’applicazione dell’IVA sui premi che sono corrisposti è correlata alla verifica della presenza dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale secondo quanto è previsto dall’art. 1 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633: “L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni”.
Secondo la Corte di Giustizia UE (da ultimo, sentenza 2.6.2016, causa C-263/15) un’operazione imponibile “soltanto quando tra il prestatore e l’utente intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni, nel quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente”. A ciò va aggiunto che l’Amministrazione finanziaria (da ultimo con la risoluzione 16.3.2004, n. 42/E) ha affermato che una dazione di denaro assume rilevanza ai fini IVA “quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive””.
Si applica l’IVA quando il percettore è un lavoratore autonomo che si è qualificato come soggetto passivo di tale tributo per cui il premio costituisce parte del compenso della prestazione di lavoro autonomo.