A decorrere dall’anno 2024 sono cambiate le regole di imposizione per i redditi dominicali e agrari per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali poiché l’esenzione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui all’ art. 1, comma 44, della l. 11.12.2016, n. 232, è stata sostituita con nuove regole.
L’art. 13, comma 3-bis, del d.l. 30.12.2023, n. 215, ha stabilito che “per gli anni 2024 e 2025 (n.d.r., quindi per le dichiarazioni redditi 2025 e redditi 2026, relative, rispettivamente, agli anno 2024 e 2025) i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1096, n. 296, concorrono, congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- fino a 10.000 euro, 0%;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%;
- oltre 15.000 euro, 100%.
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1) I beneficiari della norma
La nuova regola ha per destinatari esclusivamente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola per cui soltanto questi possono beneficiare dal considerare i redditi dominicali e agrari dei terreni esenti fino alla soglia di 10.000 euro e dell’esenzione parziale del 50% per la parte eccedente e fino a 15.000 euro.
L’iscrizione alla previdenza agricola è un requisito che è riferito soltanto al socio ma non anche alla società semplice agricola.
Secondo l’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, la società semplice è un imprenditore agricolo professionale se lo statuto sociale prevede che l’oggetto sociale prevede l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile e almeno un socio è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
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2) Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi
Le istruzioni al quadro RA del modello REDDITI SP 2025 specificano che la casella della colonna 10 “IAP” va barrata se l’esclusione dalla formazione della base imponibile non riguarda tutti i soci.
Invece, per gli altri soci i redditi sono imponibili applicando l’ulteriore rivalutazione del 30% per cui la società deve determinare il maggior reddito loro attribuibile evidenziando nella sezione seconda del quadro RO, nei campi 15 il reddito dominicale e nel campo 16 il reddito agrario.
Se la condizione agevolativa sussiste soltanto una parte dell’anno, è necessario compilare due righi barrando la casella “continuazione” e barrando la casella “IAP” soltanto per il periodo interessato.
Se nell’anno si sono verificate condizioni modificative (ad es., variazioni della titolarità, concessione in affitto, ecc.) la casella va barrata in relazione ai periodi interessati.
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3) La società semplice con due soci
Nel quadro RO, sezione seconda, vanno indicati:
- nel campo 15: il maggior reddito dominicale da attribuire al socio per il quale non si applica l’esclusione parziale dalla formazione del reddito imponibile del reddito dominicale (vedasi la colonna 10 “IAP” del quadro RA). Per la compilazione va calcolato il reddito della società considerando il reddito dominicale totalmente imponibile, cioè applicando l’ulteriore rivalutazione del 30%. Se il reddito così determinato è maggiore del reddito indicato al rigo A27, colonna 11, la differenza di maggiore reddito deve essere rapportata alla quota di partecipazione agli utili spettante al socio e indicata nel campo 15;
- nel campo 16: il maggior reddito agrario da attribuire al socio per il quale non si applica l’esclusione parziale dalla formazione del reddito imponibile del reddito agrario (vedasi la colonna 10 “IAP” del quadro RA). Per la compilazione va calcolato il reddito della società considerando il reddito agrario totalmente imponibile, cioè applicando l’ulteriore rivalutazione del 30%. Se il reddito così determinato è maggiore del reddito indicato al rigo A27, colonna 12, la differenza di maggiore reddito deve essere rapportata alla quota di partecipazione agli utili spettante al socio e indicata nel campo 16.
La FAQ 24.6.2025, precisa che è corretto riconoscere al socio che è in possesso della qualifica previdenziale, fino a concorrenza dei propri redditi fondiari imponibili, l’esenzione del socio non IAP. Di conseguenza il socio IAP riporta il reddito fondiario imponibile e il reddito fondiario non imponibile attribuito dalla società semplice rispettivamente nelle colonne 4 e 13 dei righi da RH1 a RH4 del quadro TH del modello REDDITI PF 2025.
CASO 1
Il socio X con la qualifica di IAP e il socio Y non socio con la qualifica di IAP, entrambi con la quota di partecipazione del 50%, sono soci di una società semplice la quale determina un reddito fondiario di 12.000 euro di reddito dominicale e 8.000 euro di reddito agrario, come risulta dalle colonne 14 e 15 dei righi da RA1 a RA26 dei moduli di dichiarazione. Rispettivamente indicano 12.500 euro di reddito non imponibile e 7.500 di reddito imponibile.
La società compila:
- il quadro RN indicando:
- .. nel rigo RN4, colonna 1, quale reddito dominicale imponibile, 4.500 euro;
- .. nel rigo RN4, colonna 1-ter, quale agrario imponibile, 3.000 euro;
- .. nel rigo RN4, colonna 1-quater, quale reddito dominicale IAP, 7.500 euro;
- .. nel rigo RN4, colonna 1-quinquies, quale reddito agrario IAP, 5.000 euro;
- il quadro RO indicando:
- .. nel rigo RO10, relativamente al socio Y, nella colonna 15 le ulteriori quote imponibili, rivalutate del 30%, la quota imponibile di reddito dominicale pari a 5.550 euro e nella colonna 16 la quota imponibile di reddito agrario pari a 3.700;
- .. nel rigo RO11, relativamente al socio X, le colonne 15 e 16 non va indicato alcun importo;
- il quadro RH del modello REDDITI PF rilasciato al socio X indicando:
- .. nella colonna 4, 0 euro;
- .. nella colonna 13, 10.000 euro.
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4) La società semplice con un socio che partecipa ad altra società semplice
Se un socio di società semplice partecipa a più società agricole con la qualifica di IAP, tutti i rediti da lui percepiti dalle diverse società semplici agricole IAP vanno sommati nei righi 18, colonna 1, cioè tra i redditi imponibili, e RH18, colonna 2, cioè tra i redditi non imponibili.
Se il limite di esenzione è superiore alla soglia prevista dalla normativa (art. 1, comma 44, della l. 11.12.2016, n. 232, “è necessario rimodulare gli importi di cui ai righi da RH1 a RH4 e, di conseguenza, i totali di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RH18” (FAQ citata).
CASO 2
Il socio X con la qualifica di IAP insieme al socio Y con la qualifica di IAP partecipano nella società semplice agricola AA con la quota di partecipazione del 50% ciascuno.
Inoltre, insieme a Z in possesso della qualifica di IAP partecipa nella società semplice BB con la quota di partecipazione del 50% ciascuno.
AA determina un reddito fondiario pari a 20.000 euro di cui 12.500 euro non imponibile e 7.500 imponibile che è attribuito ai soci nella misura di 6.250 quale quota non imponibile e di 3.750 di quota imponibile ciascuno.
BB determina un reddito fondiario pari a 40.000 euro di cui 12.500 euro non imponibile e 27.500 imponibile che è attribuito ai soci nella misura di 6.250 quale quota non imponibile e di 13.750 di quota imponibile ciascuno.
Il socio X indica nel proprio modello RH della dichiarazione REDDITI PF le quote che sono state attribuite dalle società esponendo:
- al rigo RH1, colonna 4: 3.750 euro;
- al rigo RH1, colonna 13: 6.250 euro;
- al rigo RH2, colonna 4: 3.750 euro;
- al rigo RH2, colonna 13: 6.250 euro;
- al rigo RH3, colonna 4: 13.750 euro;
- al rigo RH3, colonna 13: 6.250 euro.
L’importo complessivo delle quote imponibili e delle quote non imponibili che sono state attribuite dalle due società è superiore al limite di soglia poiché il reddito imponibile è pari a 21.250 euro e il reddito non imponibile a 18.750 euro.
Siccome il reddito di partecipazione imponibile , pari a 18.750 euro, è superiore all’importo di 6.250 euro superiore alla soglia che X può fruire, determinata applicando la norma prevista per l’agevolazione in 12.500 euro, X deve modificare gli importi che sono indicati ai righi da RH1 a RH4 fino a ridurre il reddito non imponibile e, correlativamente, ad aumentare il reddito imponibile. In pratica, il rigo RH3 deve essere modificato esponendo gli importi:
- al rigo RH3, colonna 4, 20.000 euro (cioè 13.750 + 6.250);
- al rigo RH3, colonna 13, 0 euro (cioè 6.250 – 6.250);
- al rigo RH18, colonna 1, 27.500 euro (cioè 3.750 + 3.750 + 20.000);
- al rigo RH18, colonna 2, 12.500 euro.
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5) Le ulteriori avvertenze
Le suddette modalità vanno osservate anche nel caso in cui l’imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola sia anche socio di una o più società semplici agricole con la qualifica di IAP.
Qualora l’interessato voglia presentare il modello 730, deve osservare le suddette modalità di compilazione del quadro RH del modello REDDITI PF compilando il quadro RA nel quale nella colonna 2 “Titolo” gli appositi codici “10” e “11”.