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AVVICINAMENTO VALORI CONTABILI E FISCALI ESTESO NELLA RIFORMA FISCALE 2025

Avvicinamento valori contabili e fiscali esteso nella riforma fiscale 2025

Avvicinamento dei valori contabili e fiscali con l’obiettivo di superare il cosiddetto doppio binario tra bilancio civilistico e dichiarazione.

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Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare il 14 luglio 2025, lo schema di decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia fiscale, Irpef ed Ires, fiscalità internazionale, Statuto del diritto del contribuente e sistema sanzionatorio, tributario, amministrativo e penale, e in materia di versamenti e riscossione.

In questo contributo, si illustrano le novità principali dell’art. 3 del decreto sull’ avvicinamento dei valori contabili e fiscali con l’obiettivo di superare il c.d. doppio binario tra bilancio civilistico e dichiarazione.

1) Avvicinamento valori contabili e fiscali: applicazione del principio di derivazione rafforzata al bilancio ordinario e abbreviato

L’art. 3, comma 1, lett.a), dello schema di Decreto che riforma la materia fiscale, modifica innanzitutto il comma 1 dell’articolo 83 del TUIR.

Il citato art. 83 disciplina la determinazione del reddito d’impresa prevedendo il principio di derivazione rafforzata per i soggetti adopter IAS e IFRS o che redigono il bilancio secondo il Codice civile ed in applicazione dei principi contabili OIC, escludendo le microimprese come definite dall’ art. 2435-ter c.c. che non redigono il bilancio in forma ordinaria.

In particolare, la disposizione recita:

  • regola generale: il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni del TUIR, prevedendo,
  • deroga: i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) o secondo il Codice civile, escluse le microimprese che non optano per il bilancio in forma ordinaria, in deroga alle disposizioni del TUIR determinano il reddito imponibile applicando i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai rispettivi principi contabili. Detti criteri si applicano anche alle correzioni di errori contabili, ma non ai componenti negativi per i quali è scaduto il termine per la dichiarazione integrativa.

L’art. 3 modifica, il co. 1, terzo periodo, dell’art. 83 estendendo la suddetta deroga alle microimprese hanno optato per la redazione del bilancio abbreviata.

Questo significa che le microimprese che optano per il bilancio abbreviato (ex art. 2435-bis c.c.) potranno determinare il reddito fiscale direttamente dai dati di bilancio, senza dover apportare rettifiche extracontabili.

2) Avvicinamento valori contabili e fiscali: estensione anche ai soggetti che non applicano i criteri del Codice civile.

L’art. 3, co. 1, lett.b), codifica altresì il co. 1 bis dell’art. 83, modifica il co. 1 bis), prevedendo di conseguenza che le disposizioni attuative l’armonizzazione del reddito imponibile (legge n. 244/2007) e il principio di derivazione rafforzata si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che redigono il bilancio secondo il Codice civile, esclusi solo quelli che non optano per la forma ordinaria o abbreviata.

In pratica, si amplia il perimetro dei soggetti che possono beneficiare della derivazione rafforzata, includendo anche piccole società che prima ne erano escluse.

Principio di derivazione rafforzata verso avvicinamento valori contabili fiscali - Impatto art. 3, schema decreto fiscale

Prima della Riforma fiscale

Dopo la riforma fiscale

Ammessi solo bilanci ordinari

Ammessi anche i bilanci abbreviati

Microimprese escluse se non optavano per bilancio ordinario

Microimprese ammesse se optano per i bilanci ordinari o abbreviati

Maggiore necessità di rettifiche extracontabili

Semplificazione reddito fiscale derivato da quello del bilancio

3) Avvicinamento valori contabili e fiscali: ammesso tra società con principi contabili omogenei, modifica all’art. 10, co.1, lett. g), D. Lgs. 192/2024

Il co. 2 dell’art. 3, introduce una novità strategica modificando l’art. 10, co. 1, lett. g), D. Lgs. 192/2024, che ammette il riallineamento contabile-fiscale nell’ipotesi di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) anche tra soggetti che adottano gli stessi principi contabili e hanno gli stessi obblighi di informativa.

Principio di derivazione rafforzata verso avvicinamento valori contabili fiscali - Impatto art. 3, schema decreto fiscale

Prima della Riforma fiscale

Dopo la riforma fiscale

Alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Ammesso   anche tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

In generale i benefici dell’allineamento contabile e fiscale, si possono sintetizzare in:

  • uniformità fiscale tra società con medesimi principi contabili;
  • eliminazione delle imposte differite passive;
  • semplificazione della dichiarazione dei redditi;
  • maggiore trasparenza nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria
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