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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: GUIDA AGGIORNATA AGLI ULTIMI CHIARIMENTI ADE

Concordato preventivo biennale: guida aggiornata agli ultimi chiarimenti ADE

Il concordato preventivo biennale alla luce degli ultimi chiarimenti delle Entrate

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Un accordo tra i contribuenti e il Fisco.

Questa, in breve, è la definizione più appropriata che può attribuirsi al Concordato Preventivo Biennale introdotto dal D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 e, in seguito, modificato dal Capo II del D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 81 (c.d. “Decreto correttivo”). 

Negli aspetti pratici, l’Agenzia delle Entrate formula una proposta da sottoporre ai contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità) per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni e rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Il 24 giugno 2025, con la Circolare n. 9/E, le Entrate intervengono per disciplinare la complessa materia con l’obiettivo di uniformare le regole adeguandole alle modifiche contenute nei decreti correttivi.

Con questo contributo si vuole focalizzare l’attenzione sulla possibilità di revocare l’adesione precedentemente comunicata, e sulla determinazione degli acconti nei periodi oggetto di concordato.

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1) CPB: requisiti di accesso

Un breve riepilogo sui requisiti richiesti per l’accesso allo strumento del Concordato preventivo biennale.

Solo i contribuenti per i quali è obbligatoria l’applicazione degli ISA possono accedere al CPB.

Ma non solo, è necessario anche stabilire l’eventuale sussistenza di debiti maturati in anni precedenti per tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate ovvero per debiti di natura contributiva. E in questi casi, l’accesso al CPB è precluso in presenza di debiti:

  • derivanti dalla notifica di atti impositivi (1) conseguenti ad attività di controllo degli uffici (2) e ad attività di liquidazione degli uffici (3)


(1) avvisi di accertamento, avvisi di contestazione e di irrogazione sanzioni, atti di recupero di crediti di imposta, avvisi di liquidazione

(2) di accertamento ai fini di imposte dirette ed indirette

(3) relative ad imposte indirette, esclusa l’IVA


  • derivanti dalla notifica di cartelle conseguenti ad attività di controllo ex artt. 36-bis, 36-ter del Tuir e art. 54-bis del T.U. Iva.

 Inoltre, è necessario che gli atti impositivi e le cartelle siano diventati definitivi alla data del 31.12.2024 in base a sentenza passata in giudicato ovvero perché non più impugnabili. Non rientrano, quindi, i debiti per cui al 31.12.2024 pendono ancora i termini di pagamento o di impugnazione ovvero vi sia un contenzioso in corso.

Tuttavia, possono comunque accedere al CPB i contribuenti che al 31.12.2024 abbiano ridotto l’ammontare dei predetti debiti (dati dalla somma dei debiti per tributi amministrati dall’A.F. e dei debiti contributivi) sotto la soglia di 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni). Non concorrono alla determinazione di tale soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateizzazione.

2) Revoca del CPB

Il contribuente che accetta la proposta di concordato formulata dall’Amministrazione Finanziaria può revocare la propria scelta?

La circolare 9/E parla davvero chiaro rendendo possibile revocare l’assenso precedentemente pattuito e definendo le modalità da seguire per procedere in tal senso. Questo, però,  solo nel caso in cui si tratti di adesione al concordato per il biennio 2025/2026.

Una breve guida con le regole stabilite per l’adesione.

L’adesione può avvenire entro la data del 30 settembre 2025, o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare. Il termine era prima fissato al 31 luglio 2025 o al settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio ed è stato successivamente prorogato per effetto di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2025.

Stante il disallineamento temporale esistente rispetto al termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2025 o l’ultimo  giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare),  è possibile procedere, alternativamente, mediante:

  • l’invio del modello CPB congiuntamente al modello ISA per il periodo 2024, in allegato alla dichiarazione dei redditi. Questa scelta obbligherà ad un invio anticipato del modello Redditi e dei dati ISA ma eviterà difformità tra i dati dei tre modelli;
  • l’invio autonomo del modello CPB unitamente al frontespizio del modello Redditi 2025 con indicazione del codice “1” nella casella “Comunicazione Cpb”. In questo caso, il frontespizio dovrà contenere solo i dati anagrafici, i dati del soggetto firmatario, e l’impegno alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi non produce nessun effetto, sarà oggetto di successivo invio entro la data del 31 ottobre 2025.

codice 1


I soggetti che si troveranno ad aver già inviato la propria adesione entro il 30.09.2025, potranno fare dietro front comunicandone la revoca all’Agenzia delle Entrate entro la stessa data.

L’unica modalità di revoca ammessa consiste nell’invio del modello Cpb in via autonoma unitamente al frontespizio del modello Redditi 2025 con l’indicazione del codice “2” nella casella “Comunicazione Cpb”.


codice 2

Anche qui il frontespizio dovrà contenere solo i dati anagrafici, i dati del soggetto firmatario, e l’impegno alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. 

Questa modalità di espressione della revoca non riguarda i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo  per il biennio 2024/2025.

Per questi ultimi i termini sono già decaduti e le soluzione adottabili erano rappresentate da:

  • 1. invio di una dichiarazione “Correttiva nei termini” mediante rimozione del modello CPB, o alternativamente
  • 2.  invio di una dichiarazione “Correttiva nei termini”, con la presentazione del modello CPB senza evidenziare l’accettazione della proposta concordataria nel rigo P10, il tutto, perentoriamente entro il 31 ottobre 2024.

3) CPB: determinazione delle imposta

Regole precise sono previste per il calcolo degli acconti per i contribuenti che aderiscono al Cpb. 

Il 21 luglio i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024/2025 hanno versato:

  • il saldo per l’anno 2024 tenendo conto del reddito concordato e determinato nel quadro CP del modello Redditi 2025;
  • l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato (la scelta è facoltativa);
  • il primo acconto per l’anno 2025.

La Circolare n. 9/E richiama l’art. 20 del D. Lgs. 13/2024, che disciplina la determinazione degli acconti sulle imposte dirette e sull’Irap per il periodo di vigenza del concordato utilizzando le regole ordinarie e tenendo conto del reddito/valore della produzione netta concordati.

Per l’acconto riferito al periodo di imposta 2025 in caso di adesione al concordato preventivo biennale 2024/2025 valgono le seguenti disposizioni:

  • 1. se l’acconto è determinato utilizzando il metodo storico, si deve fare riferimento alle imposte dirette (Irpef/Ires) e Irap dovute per il 2024, allo stesso modo dei contribuenti che non hanno aderito al Cpb.  Con una FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in caso di adesione al Cpb 2024/2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico va determinato facendo riferimento alle imposte dirette e Irap dovute per il 2024, sulla base dell’importo riportato al rigo “Differenza”, senza considerare la parte di reddito assoggettata  ad imposta sostitutiva. Questo perché il valore contenuto nel rigo “Differenza” tiene già conto del reddito concordato rettificato visto che deriva da quello determinato nel quadro CP e che è stato riportato nei quadri reddituali (RE, RF, RG) già decurtato della quota assoggettata ad imposta sostitutiva.
  • 2. in caso di utilizzo del metodo previsionale, la seconda rata di acconto è calcolata  come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto, calcolato sul reddito (valore della produzione netta) concordato, e quanto versato come prima rata elaborata con le modalità previste al punto precedente.

Tale soluzione è da valutare attentamente, soprattutto se si considera che l’utilizzo del metodo storico potrebbe comportare un versamento eccessivo a titolo di saldo per l’anno 2025, considerando che il reddito concordato 2025 sarà sicuramente superiore al reddito concordato 2024 per effetto della disposizione di cui all’art. 7 del DM 14/06/2024. 

Per l’acconto riferito al primo periodo di imposta di adesione al concordato preventivo biennale 2025/2026 valgono le seguenti disposizioni:

  • 1. se l’acconto è determinato utilizzando il metodo storico, il relativo calcolo deve essere effettuato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e, dunque, seguendo esattamente le stesse modalità adottate dai contribuenti che decidono di non aderire al concordato preventivo biennale. In caso di adesione al Cpb entro il 30 settembre 2025, è prevista l’applicazione di una maggiorazione del 10% (del 3% ai fini Irap) calcolata sulla differenza tra il reddito/valore della produzione netta concordato e il reddito di impresa o di lavoro autonomo/valore della produzione dichiarato per il periodo di imposta precedente rettificato dalle componenti straordinarie (plus/minusvalenze, sopravvenienze);
  • 2. se l’acconto è determinato utilizzando il metodo previsionale, non è dovuta nessuna maggiorazione. La seconda rata di acconto va calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto, e calcolato sulla base del reddito concordato per il 2025, e l’importo versato a titolo di prima rata. 
Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay
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