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NOZIONE DI “TERZO SETTORE” E CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI

Nozione di “Terzo settore” e classificazione degli Enti

Cosa si intende per Enti del Terzo settore

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Da un estratto dell'ebook Enti del Terzo Settore: Imposte, Iva e Regimi contabili, la nozione di "Terzo settore" e la classificazione degli Enti.

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1) Cosa si intende per Terzo settore

Il “Terzo settore” è “il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, producono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi[1]”. Tali enti, comunemente definiti con le espressioni “enti no profit” o “enti non profit (not for profit)[2]”, si caratterizzano per essere enti di diritto privato che esercitano attività di interesse generale e - pur potendo esercitare attività commerciale - non possono in nessun modo ripartire gli utili o avanzi di gestione eventualmente conseguiti a favore di associati, fondatori, componenti degli organi di amministrazione e controllo, bensì devono impiegare tutte le risorse nella realizzazione del fine prefissato nell’ oggetto statutario. Il Terzo settore ha la caratteristica di presentare contemporaneamente elementi tipici degli enti di diritto pubblico (pur non essendo un ente pubblico) ravvisabili nell’utilità sociale dei fini perseguiti; sia degli enti privati , ravvisabili nell’autonomia privata della norma che lo disciplina[3] .

Il Codice del Terzo settore, “CTS”, (o “Codice”) recato dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.[4], ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva in materia, civilistica e fiscale (e della revisione legale[5]) degli Enti del Terzo settore a partire dai principi generali: 

  • nella finalità di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in fora associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa” (art. 1, CTS); 
  • nel riconoscimento del “valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica di del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità e autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (art. 2, CTS);

fino agli aspetti definitori e di classificazione delle organizzazioni non lucrative (art. 4, CTS). “Sono Enti del Terzo settore, ETS, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi” (co. 1, art. 4, CTS).

Di conseguenza, gli ETS costituiscono una “categoria di rilevanza normativa”, ed in quanto iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore “Runts” sono soggetti all’applicazione delle norme e dei benefici del Codice secondo la seguente elencazione:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); 
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, CTS in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (associazioni e fondazioni ETS);
  • i rami di enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice[6];
  • gli enti sportivi dilettantistici – a partire da luglio 2023 - (costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.lgs. n. 117/2017), che esercitano, come attività di interesse generale, l’«organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche» e sono iscritti sia al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS), sia al Registro delle Attività Sportive (RAS), di cui all’art. 10, D.lgs. n. 36/2021 (dell’art. 6, D.lgs. n. 36/2021[7]).

Di conseguenza non sono Enti del Terzo settore:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • le organizzazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, con le eccezioni specificamente previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice;
  • gli enti religiosi;
  • associazioni e fondazioni “non ETS”;
  • società benefit e start-up innovative a vocazione sociale.

Le imprese sociali, di cui al D. Lgs 112/2017, acquisiscono la qualifica di Enti del terzo settore a seguito dell’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese (art. 11, co. 3). Così pure le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso che sono iscritte nell’apposita sezione presso il Registro delle Imprese e sono espressamente richiamate dall’articolo 40 e dall’articolo 42 del CTS.

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2) Note

[1] Legge 6 giugno 2016, n. 106 che reca la “Delega al Governo per la Riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

[2] Nel gergo comune si identifica con l’espressione “no profit” l’ente che si dà un assetto organizzativo non finalizzato a realizzare qualsivoglia profitto, mentre è “non profit” l’ente che esercitando anche attività di impresa, è capace di realizzare un lucro in senso meramente oggettivo, cioè senza che il medesimo possa formare oggetto di attribuzione tra i soci/fondatori/amministratori, Loffredo F., Glie enti del terzo settore, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2018.

[3] Detti enti si differenziano, da un lato, dalle società commerciali, in quanto queste ultime- pur appartenendo alla categoria di diritto privato – esercitano la propria attività di produzione o scambio di beni o servizi, con la finalità (egoistica) di conseguire un utile e di ripartirlo tra i soci; dall’altro lato, si differenziano altresì dagli enti di diritto pubblico, in quanto quest’ultimi pur perseguendo finalità di interesse generale , non sono costituiti da soggetti privati e non sono regolati dall’autonomia privata bensì da norme imposte in ragione del potere di supremazia spettante allo Stato o attribuito dalla legge ad altri enti pubblici., Busani A., Corsico D. Atto costitutivo, statuti e operazioni straordinarie degli enti del terzo settore, Wolter Kluwers, Milano, 2021.

[4] Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 …” Al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni”.

[5] Peta M., “La revisione delle poste del Bilancio degli enti del terzo settore”, Collana e-book, Maggioli.

[6] Per approfondimenti si veda Peta M., Bilanci e rendiconti degli enti del terzo settore 2023, Collana e-book, Maggioli.

[7] Decreto Correttivo, D.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo.

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Fonte immagine: chat gpt
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