Il quadro RU della dichiarazione redditi deve essere compilato da chi ha usufruito di crediti di imposta che derivano da agevolazioni che sono concesse alle imprese.
L’obbligo ha per oggetto sia i crediti che sono maturati sia i crediti che sono stati utilizzati nel periodo di imposta precedente, per le casistiche indicate nella “tabella codici crediti di imposta” sia nella “tabella crediti residui”.
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1) Quadro RU: articolazione dichiarativa
Il quadro RU si compone di tre sezioni.
Nella sezione I vanno indicati tutti i crediti di imposta che vanno riportati nella dichiarazione REDDITI.
La sezione è “multi modulo” per cui è necessario compilarla tante volte quanti sono i crediti che sono stati beneficiati dal contribuente: nei casi più frequenti, per ciascuna agevolazione vanno indicati:
- nella casella “Mod.N”, posta in alto, il numero del modulo che è stato compilato;
- il codice identificativo del credito (rilevato in calce alle istruzioni) al rigo RU1;
- i dati relativi cioè:
- il credito residuo maturato nell’anno precedente, che è riportato a nuovo (rigo RU2);
- il credito ricevuto (rigo RU3);
- il credito spettante nel periodo (rigo RU5);
- il credito che è stato utilizzato nell’anno precedente con il mod. F24 (rigo RU6);
- il credito d’imposta che è stato utilizzato per pagare ritenute, IVA, ecc. (rigo RU7);
- il credito di imposta residuo che è riportato a nuovo nella dichiarazione successiva (rigo RU12).
Nella sezione II vanno indicati i dati relativi ai crediti di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato e per il bonus bonifica ambientale.
Nella sezione III vengono indicate le informazioni relative ai crediti di imposta ricevuti (sezione III-A) e trasferiti (sezione III-B) e i crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (sezione III-C).
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2) Quadro RU: regole di applicazione
Salvo espressa deroga, i crediti di imposta esposti nel quadro RU non danno diritto ad essere rimborsati, anche se non sono stati completamente utilizzati.
L’utilizzazione deve essere conforme a quanto è previsto dalla norma che ha istituito l’agevolazione per cui la compensazione può essere fatta con il mod. F24 e/o in sede di dichiarazione delle ritenute e delle imposte espressamente nominate.
La compensazione può essere fatta esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.l. 26.10.2019, n. 124.
Se il contribuente ha utilizzato in maniera indebita il credito, può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso versando l’importo unitamente agli interessi conteggiati al tasso legale e alla sanzione ridotta in relazione la ritardo ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472.
3) Quadro RU: il limite di utilizzo
I crediti d’imposta da indicare nel quadro RU, anche in deroga a quanto è previsto dalle norme istitutive, possono essere utilizzati in misura non superiore a € 250.000 euro annui.
L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale previsto dalle leggi istitutive ed è compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza.
Il limite di 250.000 euro si cumula con la soglia generale delle compensazioni previsto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 9.7.1997, n. 241, ma se in un anno le compensazioni sono state inferiori al suddetto importo, i crediti che risultano dal quadro RU possono essere utilizzati anche oltre il limite di 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale (ris. 3.4.2008, n. 9/DF).
Dal 1.1.2022 il limite generale è di 2.000.000, di euro come è disposto dall’art.1, comma 72, della l. 30.12.2021, n. 234.
L’utilizzazione di cui all’art. 1, comma 53, della l. 24.12.2007 non si applica ai crediti d’imposta per i quali la relativa disciplina espressamente esclude il rispetto del limite.
Nel caso delle misure incentivanti nel settore automobilistico di cui all’art. 1, comma 10. del d.l. 10.2.2009, n. 5, il tetto di cui al citato comma 53 non si applica ai crediti d’imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto la forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o di un servizio