HOME

/

PMI

/

AGRICOLTURA E PESCA 2025

/

IL TERRENO ADIBITO A CAVA NON È AGRICOLO

Il terreno adibito a cava non è agricolo

Catasto dei terreni o dei fabbricati: come iscrivere una cava? Il problema è tornato di attualità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Qualsiasi tipo di bene immobile deve essere iscritto nel catasto.

Secondo la Corte di cassazione (ordinanza 25.1.2023, n. 2280), il terreno che è utilizzato per l’attività estrattiva di una cava deve essere iscritto nel catasto dei fabbricati, con attribuzione della relativa rendita catastale e iscrizione nella categoria catastale D/1, e non nel catasto dei terreni.

Corso Online ON DEMAND | Dichiarazione dei redditi dell’Imprenditore Agricolo
Regimi fiscali, attività connesse, novità normative

Ti consigliamo anche un utile applicativo ReddiPlant | Software in Cloud per calcolare il reddito agrario per le coltivazioni indoor con precisione e semplicità!

Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:

Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it

1) Il terreno adibito a cava non è agricolo

L’art. 18 del r.d. 8.10.1931, n. 1572, esclude dalla stima fondiaria “le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie occupata per la relativa industria e le tonnare”. 

Su tale presupposto, l’ordinanza suddetta afferma che:

  • “tale norma “non esclude che le cave siano iscritte in catasto, ma dispone soltanto che esse saranno escluse dalla sola operazione di stima fondiaria, pertanto, i terreni adibiti a cave devono essere iscritti al catasto al fine di essere identificati per rilevare l’estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali per essere ivi graficamente rappresentati con mappe planimetriche”;
  • i redditi derivanti dal loro sfruttamento “sono qualificati nell’ordinamento come redditi d’impresa (d.lgs. n. 344 del 2002, art. 55, lett. b) la cui tassazione avviene sulla base del reddito effettivamente prodotto, e non sull’attitudine del bene a produrre reddito, con esclusione della rilevanza degli estimi catastali”.

Siccome il concetto di “unità immobiliare urbana” è riferito ad ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è idonea a produrre un proprio reddito, l’art. 4 del r.d. 13.4.1939, n. 652, precisa che sono considerati immobili urbani “i fabbricati e le costrizioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali”. 

Pertanto “l’accatastamento viene dalla normativa riferito non al fabbricato in quanto tale, bensì alla nozione di unità immobiliare urbana (UIU), a sua volta rapportata ad una componente immobiliare (rilevante ex art. 812 c.c.) suscettibile di autonoma funzionalità e redditività”, concetto espresso dalla stessa Corte con la sentenza 13.5.2018, n. 12741. 

Tale concetto è stato espresso per i parchi eolici (sentenza 21.1.2015, n. 3354), per le centrali elettriche (sentenza 21.1.2015, n. 3500) e per le centrali telefoniche (sentenza 6.12.2016, n. 24924).

Esplicito è il concetto espresso in  materia di “cava” con la sentenza 28.11.2019, n. 31079, la quale ha affermato che “ancorché concretamente destinata unicamente a cava e ad attività estrattiva, non è perciò solo qualificabile come agricola, in quanto avente potenzialità edificatoria, sia pure limitata alla sola realizzazione di fabbricati strumentali” ma è corretta la classificazione dell’area nella categoria D/1.

Va aggiunto che “per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile” (art. 2 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504), formula che va collegata con l’esclusione della stima fondiaria del reddito delle cave il cui sfruttamento non ha natura agricola ma industriale.

Il problema è tornato di attualità con l’interrogazione 28.5.2025 presentata alla Camera dei  deputati ove è affermato che:

  • le aree adibite a cave estrattive, anche quando sono libere da manufatti, sono oggetto di censimento al catasto fabbricati, in quanto unità immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale”;
  • “la cava rappresenta certamente un’area dotata di autonomia funzionale e reddituale e, pertanto, deve essere escluso che terreni urbanisticamente destinati a svolgimento di attività di carattere industriale, come quelle estrattive, possono considerarsi agricoli”;
  • per il classamento “è prevista l’attribuzione della categoria catastale ”D/1-Opifici” con “la specifica destinazione d’uso indicando il Cod. 0201-Immobili per l’estrazione di minerali da cave e miniere”;
  • “la relativa rendita catastale, trattandosi di unità immobiliari a destinazione speciale, è determinata attraverso la stima diretta da effettuare in conformità alle indicazioni fornite con la circolare n. 6/T del 30.11.2012 dell’ex Agenzia del territorio”.

Corso Online ON DEMAND | Dichiarazione dei redditi dell’Imprenditore Agricolo
Regimi fiscali, attività connesse, novità normative

Ti consigliamo anche un utile applicativo ReddiPlant | Software in Cloud per calcolare il reddito agrario per le coltivazioni indoor con precisione e semplicità!

Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:

Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it

Fonte immagine: ChatGPT
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGRICOLTURA E PESCA 2025 · 09/07/2025 PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio

Nuova proroga dal MASAF per gli aiuti PAC 2025: riepiloghiamo le regole

PAC  2025: domande prorogate al 15 luglio

Nuova proroga dal MASAF per gli aiuti PAC 2025: riepiloghiamo le regole

Redditi 2025: la nuova agevolazione per l’agricoltura

La dichiarazione dei redditi per l’anno 2024 nel settore dell’agricoltura presenta novità: vediamole

Contributi 2025 per piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura

La contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF) per l’anno 2025. Avvisi nel Cassetto previdenziale del contribuente

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.