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CREDITO PER IMPOSTE ESTERE: PERIMETRO DELLA DECADENZA

Credito per imposte estere: perimetro della decadenza

L’esercizio del credito d’imposta per imposte estere non è soggetto a decadenza automatica in caso di omissione nella dichiarazione originaria

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Una recente ordinanza della sez. V della Corte di Cassazione (n. 10642 del 23 aprile 2025) ha fornito una rilettura significativa della disciplina relativa al credito d’imposta per le imposte assolte all’estero, intervenendo su una questione di rilievo per i soggetti fiscalmente residenti in Italia che producono redditi in giurisdizioni straniere. 

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l’omessa indicazione del credito correlato alle imposte versate all’estero, nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui è maturato il reddito straniero, non determina automaticamente la decadenza dal diritto alla detrazione del credito corrispondente.

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1) Credito per imposte estere: perimetro della decadenza

Il caso riguardava una persona fisica che, avendo percepito redditi esteri tra il 2009 e il 2013, aveva riportato cumulativamente i correlati crediti tributari maturati all’interno del modello redditi per l’anno d’imposta 2014, presentato nel 2015. 

L’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la scelta del contribuente e ha provveduto alla liquidazione automatica del modello redditi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/1973 e all’emissione della cartella di pagamento per il recupero delle imposte detratte irregolarmente. 

Il contenzioso, che si è articolato su più gradi di giudizio, ha visto una prima decisione sfavorevole al contribuente, seguita da una sentenza di secondo grado allo stesso favorevole, confermata successivamente dai Giudici di legittimità.

La Cassazione ha riconosciuto che i co. 1 e 4 dell’art. 165 del TUIR stabiliscono che il credito per le imposte assolte all’estero deve essere determinato, ai fini della detrazione dalle stesse dovute in Italia, attraverso imputazione sino a concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al netto delle perdite ammesse in diminuzione e, questa detrazione, in base al dettato normativo, dovrebbe essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il reddito estero è stato prodotto, a condizione che il pagamento a titolo definitivo sia avvenuto antecedentemente alla sua presentazione.

A parere dell’Amministrazione finanziaria, l’interpretazione del menzionato comma 4 impone, a pena di decadenza, l’inclusione sia del reddito estero che dell’imposta versata all’estero nella dichiarazione afferente all’anno di riferimento. 

Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto un orientamento interpretativo più flessibile, escludendo che la norma in questione imponga al contribuente, a pena di decadenza dal diritto alla detrazione, di indicare l’imposta versata nello Stato estero nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di produzione del reddito straniero.

Le linee argomentative principali sulle quali si è fondata la decisione dei Giudici di legittimità sono state le seguenti:

  • Assenza di decadenza automatica: Le pronunce di legittimità più recenti (sent. nn. 28801 e 24205 del 2024) hanno chiarito che né l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, né l’omessa indicazione del reddito estero nella stessa, costituiscono causa di decadenza dal diritto alla detrazione delle imposte versate all’estero. Questa interpretazione è fondata anche sul vincolo internazionale, che scaturisce dalla vigenza delle convenzioni avverso le doppie imposizioni, che consente la detrazione delle imposte corrisposte all’estero a favore dei contribuenti residenti, senza che la normativa domestica possa limitarne l’esercizio in assenza di un accordo bilaterale.
  • Compatibilità con l’art. 165 TUIR: La norma prevede che il credito venga determinato sulla base delle grandezze reddituali dell’anno in cui si forma il diritto alla detrazione, ma non introduce alcuna decadenza a seguito dell’indicazione tardiva. Questa interpretazione è stata condivisa anche dalla giurisprudenza di merito (CGT Lombardia sent. n. 1409/14/24), la quale ha escluso che l’omissione originaria impedisca l’esercizio del diritto, riconoscendone comunque la validità entro il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c..
  • Evoluzione normativa e ratio legis: il raffronto con la disciplina previgente (art. 15 TUIR abrogato), che prevedeva espressamente una decadenza in caso di omessa indicazione del credito, rafforza l’idea che la riformulazione dell’art. 165 sia avvenuta in un’ottica di superamento dell’automatismo decadenziale, in favore di una disciplina orientata al merito sostanziale del diritto.

In buona sostanza, l’ordinanza n. 10642/2025 rappresenta un consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale che privilegia l’effettività del diritto alla detrazione in ambito transnazionale, subordinandone l’esecuzione non al rispetto formale delle tempistiche dichiarative, ma alla sua riconducibilità a presupposti sostanziali e all’osservanza del termine prescrizionale.

Si tratta, quindi, di un importante messaggio destinato ai professionisti e ai contribuenti: l’errata o tardiva indicazione del credito per imposte versate all’estero non comporta, automaticamente, la perdita del diritto al suo utilizzo, a condizione che lo stesso venga comunque fatto valere entro il termine di prescrizione decennale disposto dall’art. 2946 del codice civile. 

Si tratta di una lettura coerente con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dei contribuenti che dovrebbero permeare l’intero sistema tributario, in particolare in vigenza di disposizioni che trovano applicazione in contesti internazionali.

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