Il notaio è un pubblico ufficiale con il compito di garantire la legalità e la certezza degli atti giuridici. La sua responsabilità professionale può assumere diverse forme:
- Responsabilità civile, se la sua condotta causa un danno a una delle parti coinvolte;
- Responsabilità disciplinare, sottoposta al controllo del Consiglio Notarile;
- Responsabilità penale, nei casi in cui l’operato del notaio configuri un reato.
Tuttavia, la sua funzione non si estende illimitatamente: il notaio non è tenuto a fornire consulenze in merito alla convenienza economica o strategica di un atto, a meno che non gli venga conferito un incarico specifico in tal senso.
A disciplinare i suoi obblighi generali, nello specifico, è la Legge Notarile (L. 16 febbraio 1913, n. 89), che stabilisce:
- all’art. 42, che il notaio deve accertare la volontà delle parti e tradurla in un atto conforme alla legge, senza essere obbligato a valutare la convenienza dell’operazione;
- all’art. 47, che il notaio deve rifiutarsi di ricevere atti contrari alla legge, ma non ha il dovere di analizzare nel merito la fattibilità o le conseguenze future dell’atto, salvo esplicita richiesta delle parti;
- all’art. 28, che il notaio può rifiutare il rogito solo in determinate situazioni, senza che questo implichi un controllo sostanziale sulle scelte delle parti.
Un tema ricorrente nella giurisprudenza riguarda la responsabilità del notaio nella pubblicazione dei testamenti olografi: deve limitarsi a un’attività meramente formale o deve verificare le possibili implicazioni giuridiche del testamento?
La sentenza della Corte di Cassazione n. 2969/2025 affronta proprio questa questione, confermando che il notaio non può essere ritenuto responsabile se il legatario, in un secondo momento, considera sconveniente il lascito ricevuto.
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1) Il caso specifico: il legato sconveniente e il notaio assolto
La vicenda riguarda una donna che aveva ricevuto, tramite legato testamentario, un appartamento situato in un edificio soggetto a vincolo di destinazione alberghiera. Il notaio, incaricato della pubblicazione del testamento olografo, non aveva menzionato tale vincolo nell’atto di accettazione dell’eredità da parte degli eredi.
Successivamente, un’indagine della Guardia di Finanza ha rivelato che l’immobile non era effettivamente utilizzato per attività turistico-alberghiera, portando a una serie di conseguenze legali:
- revoca della licenza,
- avvio di un procedimento tributario,
- apertura di un’indagine penale per lottizzazione abusiva,
- confisca dell’immobile, con un danno economico per la legataria stimato in oltre 400.000 euro.
Ritenendo il notaio responsabile per non averla informata adeguatamente, la donna ha intentato una causa per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che la sua condotta fosse gravemente negligente.
Le decisioni dei giudici di merito: Il Tribunale di Pistoia, in primo grado, ha respinto la richiesta, ritenendo che non fosse stata fornita prova di un incarico specifico al notaio oltre la semplice pubblicazione del testamento.
La Corte d’Appello di Firenze ha confermato tale decisione.
Approdata la vicenda in Cassazione, gli Ermellini hanno ribadito il principio per cui il notaio, nella pubblicazione di un testamento olografo, non ha alcun obbligo di indagine o di consulenza sull’opportunità del legato, a meno che non gli sia stato affidato un incarico esplicito in tal senso.
Secondo la Cassazione, il notaio ha il compito di ricevere e pubblicare l’atto, ma non di pronunciarsi sulla validità, invalidità o convenienza economica del testamento o dei legati in esso previsti : «In tema di responsabilità del notaio… in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto ricevuto dal notaio, è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o del legatario “(Corte di Cassazione n. 2969/2025).
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2) Contrasti giurisprudenziali: il notaio ha sempre ragione?
Nonostante la chiarezza della sentenza n. 2969/2025, la giurisprudenza non è sempre stata uniforme in tema di responsabilità notarile.
Alcune pronunce hanno adottato un approccio più rigoroso nei confronti del notaio, imponendogli un’attività di verifica più ampia:
- Cass. 18612/2019: il notaio è tenuto a indagare sugli effetti giuridici dell’atto, specialmente se riguardano vincoli urbanistici o restrizioni che possono limitare i diritti reali delle parti.
- Cass. 19282/2017: in caso di atto che può comportare conseguenze sfavorevoli per il cliente, il notaio dovrebbe avvertire la parte e consigliarla, pena la responsabilità per danno.
Al contrario, altre sentenze hanno rafforzato la tutela del notaio, escludendone la responsabilità in assenza di un incarico specifico:
- Cass. 7314/2021: il notaio non può essere ritenuto responsabile per omissioni relative a vincoli che non emergano immediatamente dall’atto e che non rientrino nei suoi obblighi professionali.
- Cass. 11026/2018: il ruolo del notaio è meramente formale quando si tratta di pubblicazione di testamenti, e non prevede un’attività di verifica sostanziale sugli effetti dell’atto per gli eredi o i legatari.
Nel caso in esame, la Cassazione ha aderito a quest’ultimo orientamento, ribadendo che il notaio non è un consulente d’ufficio e non può essere ritenuto responsabile per valutazioni che esulano dal suo incarico.
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3) Conclusioni
Questa sentenza conferma un principio fondamentale: il notaio non è responsabile per gli effetti giuridici del contenuto di un atto per il quale svolge mere enunciazioni del contenuto (testamentario nel caso specifico) , salvo che gli sia stato affidato un incarico ad hoc per valutarne la convenienza.
Pur esistendo orientamenti giurisprudenziali più restrittivi, che impongono al notaio un dovere di verifica più ampio in determinate circostanze, la decisione della Cassazione si inserisce nel filone che limita la responsabilità notarile ai confini dell’incarico ricevuto.
Di conseguenza, chi riceve un legato ritenuto in seguito sconveniente non può rivalersi sul notaio, a meno che non sia stato dimostrato che questi abbia omesso di segnalare un vincolo noto e giuridicamente rilevante ricorrendo, in questi casi, in colpa grave professionale.
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