In GU n 239 del 14 ottobre il Decreto 27 agosto del Ministero dell'Interno con modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente nella Piattaforma digitale nazionale dati, per consentire ai notai di richiedere certificati anagrafici per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, tramite il Consiglio nazionale del notariato
1) Servizi di certificazione per i Notai: le nuove regole di accesso
In particolare, il decreto disciplina le modalità di accesso ai servizi di certificazione resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente nella piattaforma digitale nazionale dati, al fine di consentire ai notai iscritti al ruolo di cui all'art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di richiedere, tramite la Rete unitaria del notariato gestita dal Consiglio nazionale del notariato per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale, i certificati anagrafici individuati nell'allegato 1 «Accesso ai servizi, misure di sicurezza e tracciamento in ANPR ed elenco certificati anagrafici», che forma parte integrante del decreto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.
Attenzione al fatto che, sono inibite al notaio le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonche' di estrazione di elenchi di iscritti.
2) Regole di accesso ai certificati per i Notai
L'articolo 2 stabilisce che il Ministero dell'interno ed il CNN sono rispettivamente erogatore e fruitore dei servizi afferenti all'ANPR messi a disposizione tramite la PDND del Dipartimento per la trasformazione digitale di cui all'art. 50-ter del CAD.
La verifica dell'iscrizione del notaio al ruolo di cui all'art. 24 della legge n. 89 del 1913 è garantita dal CNN ed eventualmente interrogabile mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della piattaforma di cui all'art. 50-ter del CAD.
Il CNN mette a disposizione, attraverso la Rete unitaria del notariato (RUN), al notaio una interfaccia applicativa, in una specifica sezione, per la fruizione del servizio di rilascio dei certificati di cui all'allegato 1, previa identificazione informatica con credenziali di livello di sicurezza almeno significativo.
Il certificato è reso immediatamente disponibile al notaio che lo ha richiesto per il tramitedi un colloquio applicativo le cui informazioni tecniche di implementazioni sono conformi a quanto espressamente indicato per i fruitori degli e-service esposti sulla PDND ed in conformita' a quanto indicato nell'allegato 2 del presente decreto.
I certificati sono richiesti dal notaio per finalità connesse all'esecuzione dell'incarico professionale e sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il CNN consente ai notai in esercizio di richiedere i certificati necessari a garantire lo svolgimento delle attivita' professionali, in un numero non superiore a trenta certificati al giorno per ogni notaio.
Le specifiche tecniche di accesso all'ANPR per il tramite della piattaforma PDND sono reperibili all'indirizzo https://docs.pagopa.it
Nell'allegato 1 sono descritte le misure di sicurezza e le modalità di tracciamento effettuate da ANPR. La lista dei certificati che possono essere richiesti dal notaio e' altresi' definita nello stesso allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.