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RAPPRESENTANTE FISCALE: REGOLE DEL MEF PER LE GARANZIE

Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie

Pubblicato il Decreto MEF con i criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia

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Pubblicato in GU n 297 del 19 dicembre il Decreto MEF del 9 dicembre con criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante  fiscale  previo rilascio di idonea garanzia.

Come stabilito dall'art 1 del decreto si prevede che i soggetti, in possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  8, comma 1, lettere a), b), c) e  d)  del  decreto  del  Ministro  delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,  possono  assumere  il  ruolo di rappresentante fiscale, di cui all'art. 17, terzo comma, del  decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633,  previo rilascio di una idonea garanzia secondo le modalità stabilite  dalle disposizioni del  presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 4.
I requisiti soggettivi sono  attestati dal soggetto che intende assumere  il  ruolo  di rappresentante  fiscale mediante dichiarazione, resa ai sensi degli  articoli  46  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000, n. 445, presentata alla Direzione provinciale dell'Agenzia  delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto medesimo.
La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero  di polizza  fideiussoria,  rilasciate  ai  sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni in favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente  in  ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale. 

La garanzia è consegnata di  persona presso la medesima Direzione provinciale.
I riferimenti dei rappresentanti fiscali che sono in possesso dei requisiti soggettivi e che, ove richiesto dal presente decreto, hanno prestato l'idonea  garanzia, possono essere consultati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. 

1) Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzie

Il decreto stabilisce che il valore massimale minimo della garanzia è determinato in relazione al numero dei soggetti rappresentati.
Le obbligazioni del rappresentante fiscale, che derivano dall'applicazione delle norme  in  materia di  imposta  sul  valore aggiunto, sono garantite per il seguente valore massimale minimo:

  • a) 30.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da due a nove soggetti;
  • b) 100.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da dieci a cinquanta soggetti;
  • c) 300.000 euro per i rappresentanti fiscali che rappresentano da cinquantuno a cento soggetti;
  • d) 1.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che  rappresentano da centouno a mille soggetti;
  • e) 2.000.000 euro per i rappresentanti fiscali che  rappresentano piu' di mille soggetti.

In caso di aumento del numero dei soggetti rappresentati, con conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una fascia superiore il rappresentante fiscale presta la garanzia con il  nuovo valore massimale minimo, presentando la   relativa documentazione alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle  entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

Per i soggetti che assumono una  sola  rappresentanza,  ai  fini dell'acquisizione del ruolo di rappresentante fiscale, è considerata idonea la sola presentazione della dichiarazione di cui  all'art.  1, comma 2.

2) Rappresentante Fiscale: durata delle garanzie

Il decreto prevede che la garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi a partire dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale.

Ai fini di cui al primo periodo, il ruolo di rappresentante fiscale si intende assunto a partire dalla data di consegna della garanzia  stessa  alla  Direzione  provinciale competente  in  ragione  del  domicilio  fiscale  del  rappresentante fiscale.
Nei casi di cui all'art. 2, comma  3,  la  nuova  garanzia  deve essere prestata per un periodo minimo di quarantotto mesi  a partire dalla  data  di  consegna della garanzia stessa alla Direzione provinciale  competente  in  ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
Decorso il termine minimo di quarantotto mesi previsto dai commi 1 e 2, la garanzia non deve essere ripresentata, fatto salvo il  caso di cui all'art. 2, comma 3. 

I soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 5, già operano come rappresentanti fiscali ai sensi dell'art. 17, terzo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633, entro sessanta giorni decorrenti dalla medesima data,  attestano,  ai sensi dell'art. 1, comma 2, il possesso dei  requisiti soggettivi previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e  d)  del  decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e prestano idonea garanzia con le modalità di cui al presente decreto.

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