L'articolo 14 del d.lgs. 110/2024 riforma la riscossione dei tributi minori, allineandola alle procedure previste per imposte sui redditi, IRAP e IVA. Viene introdotto l'"atto immediatamente esecutivo", che non richiede la notifica della cartella di pagamento. Questo atto impositivo, emesso dall'Agenzia delle Entrate, includerà un'intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso.
Vediamo i dettagli in seguito.
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1) Riscossione più veloce per i tributi minori: la novità procedurale
L’art. 14 del d.lgs. 20.7.2024. n. 110, di riforma della riscossione accelera i tempi per operare il recupero dei tributi minori che l’Agenzia delle entrate amministra equiparando la loro procedura in maniera analoga a quanto è previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA implementando l’art. 29, comma 1, lett. h), del d.l. 31.5.2010, n. 38.
Più in particolare la riscuotibilità a mezzo ruolo viene sostituita con il concetto di “atto immediatamente esecutivo” che prescinde dalla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, atto successivo alla formazione del ruolo.
In pratica, l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate, con il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dovrà contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo del pagamento degli importi indicati.
Tuttavia, sussiste la particolarità dei casi di liquidazione automatica e di controllo formale di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, e all’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, in materia, rispettivamente, di imposte sui redditi e di IVA. Come regola generale, nell’atto impositivo, sarà presente l’invito ad eseguire il pagamento entro il termine di 30 giorni (elevato a 60 giorni per gli atti elaborati dal 1°.1.2025) e l’avvertimento che nel caso di inerzia entro il suddetto giorno di scadenza, la riscossione sarà affidata all’Agenzia delle entrate-riscossione che provvederà anche ai fini dell’esecuzione forzata.
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2) Riscossione più veloce per i tributi minori: atti che diventano immediatamente esecutivi
1. atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati in tutto o in parte ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997 n. 241, di cui all’art. 38-bis, comma 1, lett. a), del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;
2. avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, di cui all’art. 38-bis, comma 1, lett. g), del d.p.r. 29.9.1973, n. 600;
3. atti di irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del d.lgs. 18.12.1997, n.472;
4. avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli artt. 52 e 72 del d.p.r. 26.4.1986,n.131, e dell’art. 34 del d.lgs. 31.10.1990, n. 346;
5. avvisi di accertamento e liquidazione di cui all’art. 35 del d.lgs. 31.10.1990, n. 346;
6. avvisi di rettifica e liquidazione di cui alla l. 29.10.1961, n.1216;
7. avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza delle agevolazioni dei seguenti tributi:
- imposta di registro di cui al d.p.r. 26.4.1986, n. 131;
- imposta ipotecaria e catastale di cui al d.lgs. 31.10.1990, n. 347;
- imposta sulle successioni e donazioni di cui al d.lgs. 31.10.1990, n. 346;
- imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all’art. 17 del d.p.r. 29.9.1973, n. 601;
- imposta di bollo di cui al d.p.r. 26.10.1972, n. 642;
8. atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:
- tasse automobilistiche erariali di cui al d.p.r. 5.2.1953, n. 39;
- addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all’art.23, comma 21, del.d.l. 6.7.2011, n 98.
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3) Riscossione più veloce per i tributi minori: il ruolo
Il ruolo è il titolo esecutivo con il quale l’agente della riscossione è legittimato ad avviare l’esecuzione forzata (artt. 10 e 50 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602).
La procedura ha un carattere residuale poiché è attivata soltanto per la riscossione di:
- somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati di cui agli artt. 36-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 600 e 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633;
- somme dovute a seguito del controllo formale di cui all’art. 36-ter del d.p.r. n. 600 citato;
- le imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
- le sanzioni irrogate separatamente dall’accertamento dell’ufficio;
- le somme dovute a seguito della decadenza dal piano di dilazione concesso dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 19 del d.p.r. n. 602 citato);
- le somme dovute a seguito di decadenza da un piano di rateazione previsto per i c.d. avvisi bonari (art. 3-bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462), per gli accertamenti con adesione (art. 8 del d.lgs. 19.6.1997, n. 218), per omessa impugnazione (art. 15 del d.lgs. n. 218 citato) per la conciliazione giudiziale (art. 48-ter del d.lgs. 31.12.1992, n. 546), ai sensi dell’art. 15-ter del d.p.r. 29.9.197 3, n. 602;
- le sanzioni irrogate separatamente dall’avviso di accertamento del tributo;
- le somme dovute a seguito di definitività dell’atto impugnato.
La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12:
- del terzo anno successivo a seguito dell’art. 36-bis del d.p.r. n. 600 citato;
- del quarto anno successivo a seguito dell’art. 36-ter del d.p.r. citato;
- secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento d’ufficio è divenuto definitivo;
- del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione delle somme dovute per inadempimento ai sensi dell’art. 15-ter.
Per le altre entrate fiscali va considerato il termine previsto dal singolo tributo.
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4) La concentrazione della riscossione nell’avviso di accertamento esecutivo
L’art. 29 del d.l. 31.5.2010, n. 78, ha introdotto il c.d. “avviso di accertamento esecutivo” che unifica l’atto impositivo, il titolo esecutivo e il precetto, a differenza della precedente regola secondo cui tali funzioni erano riservate all’avviso di accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento.
L’iter procedurale è più semplice poiché, notificato l’atto, il contribuente:
- dispone di 60 giorni per eseguire il pagamento ovvero per impugnare l’atto (elevato a 150 giorni se propone l’accertamento con adesione) avanti la corte di giustizia tributaria di primo grado;
- di ulteriori 30 giorni dopo che sono decorsi 60 giorni per eseguire il pagamento;
- di 180 giorni di sospensione per l’avviso dell’esenzione forzata, salvo il caso di fondato periodo di pregiudizio alla riscossione.
Nella riscossione a mezzo ruolo il recupero delle somme è subordinato:
- alla preventiva notifica dell’avviso di accertamento;
- la formazione del ruolo;
- alla notifica della cartella di pagamento contenente l’intimazione ad eseguire il pagamento entro 60 giorni e l’avvertimento che, in mancanza, si procederà all’esecuzione forzata;
- l’esecuzione forzata viene avviata se è decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione; se la procedura non è iniziata entro un anno dalla notifica, l’agente della riscossione deve notificare un avviso che contiene l’intimazione ad adempire entro cinque giorni.
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