Lo schema di d.lgs. di riforma delle sanzioni riduce l’aspetto punitivo delle violazioni commesse in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall’art. 5 del d.lgs. 18.12.1997, n. 471.
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1) Iva e sanzioni: dichiarazione annuale omessa
Nel caso di dichiarazione annuale omessa, la sanzione viene irrogata nella misura del 120% (e non più nella misura variabile dal minimo del 120% al massimo del 240%) dell’IVA dovuta per il periodo d’imposta, con un minimo di € 250.
L’imposta dovuta è determinata computando in detrazione tutti i versamenti che sono stati effettuati relativi al periodo di imposta, il credito riportato a nuovo dall’anno precedente di cui non è stato chiesto il rimborso e le imposte detraibili che risultano dalle liquidazioni periodiche che sono state eseguite regolarmente.
L’innovazione normativa cancella la sanzione ridotta dal 60% al 120% dell’IVA se la dichiarazione annuale è presentata entro il termine che è previsto per tale adempimento per l’anno successivo.
Tuttavia tale disposizione è modificata dallo schema di riforma delle sanzioni che prevede nuova modalità di regolarizzazione: si applica la sanzione del 75% (cioè la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, del d.l.gs. 18.12.1997, n. 471, cioè sanzione del 25% aumentata al triplo) ma a condizione che la dichiarazione non presentata entro il termine sia presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro il termine del 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento.
Se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione minima di € 250.
Nel caso di sole operazioni per le quali l’imposta non è applicata, l’omessa presentazione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000, ma se la lacuna è sanata entro il suddetto termine, la sanzione è ridotta da € 250 a € 1.000.
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2) Iva e sanzioni: dichiarazione infedele
Se dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di imposta inferiore a quello effettivo o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella effettivamente spettante, la sanzione è irrogata nella misura del 70% (e non più dal 90% al 180%) della maggiore IVA dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di € 150.
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3) Iva e sanzioni: dichiarazione integrativa
Il nuovo comma 4.1 prevede l’irrogazione della sanzione nella misura del 50% dell’IVA dovuta (cioè l’aliquota del 25% aumentata al doppio), con un minimo di € 150, se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il termine fissato dall’art. 57 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
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4) Iva e sanzioni: dichiarazione con documentazione falsa
La nuova versione del comma 4-bis fissa la sanzione del 70% aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140% (e non più dal 135% al 270%) se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente.
E’ nuova la precisazione che la sanzione “si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode”.
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5) Iva e sanzioni: riduzione della sanzione e la richiesta di rimborso
Fatta eccezione per quanto è previsto dal comma 4-bis, la sanzione è ridotta di un terzo se la maggiore imposta, ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile è complessivamente inferiore al 3% di quanto è stato dichiarato e, complessivamente, inferiore a € 30.000. in pratica, la sanzione è ridotta al 46,67% dell’IVA (e non più dal 60% al 120%).
L’imposta dovuta è determinata operando la differenza tra l’imposta che è stata liquidata in base all’accertamento e l’imposta che è liquidabile ai sensi dell’art. 54-bis del d.p.r. 26.10.1972, n. 633.
La sanzione è ridotta dal 30% al 25% se la richiesta di rimborso è stata presentata in assenza dei presupposti previsti dalla normativa.
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