HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

BONUS CASA: I BONUS IN SCADENZA E QUELLI VALIDI ANCHE NEL 2025

Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025

Bonus casa: tutte le regole per averli. Le agevolazioni ancora in vigore con indicazione delle spese di ristrutturazione della casa che rientrano negli sconti fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono ancora numerosi i bonus disponibili per ristrutturare casa o per renderla efficiente dal punto di vista energetico e sismico.

Vediamo l'elenco dei bonus validi fino al 3i dicembre 2024 e quelli validi anche per il 2025 tra:

  • bonus ristrutturazioni,
  • bonus verde,
  • bonus barriere architettoniche,
  • sismabonus,
  • bonus mobili.

Leggi anche: Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili

Ti consigliamo:

1) Bonus ristrutturazioni edilizie: le regole per averlo

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, tanto se si effettuano sulle singole unità abitative, quando se si effettuano su parti comuni di edifici condominiali.

L'agevolazione disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi), consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Nel tempo questa agevolazioni ha avuto delle proroghe, ultima delle quali, ad opera della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) che ha prorogato al 31 dicembre  2024 la possibilità di:

  • usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%),
  • e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Attenzione al fatto che, salvo nuove proroghe, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Il DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 ha previsto, tra l'altro una rimodulazione dell'aliquota per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.

In particolare,  il comma 8 dell'art 9-bis introdotto in fase di conversione prevede che: "all'articolo  16‐bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3bis è inserito il seguente "3ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle  di cui al comma 3bis, l'aliquota di detrazione è  ridotta al 30 per cento".

Riepiloghiamo le regole del bonus: possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari,
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • locatari o comodatari dell’immobile,
  • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori),
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce,
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture anche:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili)
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

La detrazione spetta per o lavori sulle singole unità immobiliari per interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

  • manutenzione straordinaria,
  • restauro e risanamento conservativo,
  • ristrutturazione edilizia,

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione.

Ti consigliamo:

Ti consigliamo:

Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento

2) Bonus verde 2024: in scadenza al 31 dicembre

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus verde fino al 2024.

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

La detrazione massima concedibile è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Attenzione al fatto che, il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. 

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ti consigliamo:

3) Bonus barriere architettoniche: le regole per averlo entro il 31.12.2025

Il bonus eliminazione barriere architettoniche spetta per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti.

Nel dettaglio si tratta di una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. 

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Nel caso di delibere condominiali, per l’approvazione di questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Occorre evidenziare che a questa agevolazione si aggiungono la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile e la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”. 

Per sapere come cambia il superbonus leggi anche: Superbonus 2024: tutte le novità

In merito alle spese detraibili, occorre evidenziare che rientrano nell’agevolazione legata alla ristrutturazione edilizia le spese sostenute per:

  • ascensori e montacarichi, 
  • elevatori esterni all’abitazione, 
  • per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, 
  • e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. 

La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Rientrano tra gli interventi agevolati con la detrazione del 75% introdotta dalla legge di Bilancio 2022 quelli che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche). 

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Ti consigliamo:

4) Sismabonus 2024: in scadenza il 31 dicembre

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi.

La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. 

Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). 

Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%). 

Inoltre, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto per determinati interventi antisismici la detrazione del 110% (il cosiddetto "Super sisma bonus").

Infine, chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro).

Ti consigliamo

5) Bonus mobili 2024: le regole per averlo

Il bonus mobili è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. 

Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito. 

Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.

Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Ti consigliamo

Fonte immagine: Foto di PublicDomainPictures da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 03/10/2024 Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis

Le Entrate con interpello n 189 del 1° ottobre chiariscono quando e come si può utilizzare la remissione in bonis per l'omessa asseverazione da sismabonus

Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis

Le Entrate con interpello n 189 del 1° ottobre chiariscono quando e come si può utilizzare la remissione in bonis per l'omessa asseverazione da sismabonus

Comunicazione ENEA spese superbonus 2024: regole per adempiere

La legge di conversione del DL n 39/2024 prevede una nuova comunicazione per i bonus edilizi 2024 verso l'ENEA. Sanzioni per chi omette

Ristrutturazioni edilizie: detrazione al 36% dal 2025

In scadenza al 31.12.2024 l'aliquota di detrazione al 50% sulle spese di ristrutturazione degli immobili (ex art 16 bis del TUIR)

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.