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FONDO SOLIMARE MARITTIMI: ISTRUZIONI INPS AI DATORI

Fondo Solimare marittimi: istruzioni INPS ai datori

Pubblicate le istruzioni INPS applicative dopo le modifiche al Fondo Solimare per le imprese del settore marittimo. Tutele anche agli apprendisti

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Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate  le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, come previsto dall'accordo tra le parti sociali di ottobre 2022.

In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo , costituito nel 2015 presso INPS,   di  sostanziali modifiche  riguardanti:

  • la platea dei  datori  di  lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo  
  • l'importo, la durata e  le  causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia di assegno di integrazione salariale di cui alla riforma  della Cassa integrazione contenuta nella legge  n. 234 del 2021
  • la disciplina  del  Comitato  amministratore,   che amplia il  numero  di  componenti sia di parte sindacale sia di parte datoriale  a  fine  di  garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali.

Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.

Vediamo le principali novità previste.

1) Fondo Solimare scopo e prestazioni

La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento. 

Il decreto prevede precisamente che: 

"il Fondo ha lo scopo  di  attuare interventi a tutela del reddito dei  lavoratori  marittimi  e  del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere  dal numero dei  dipendenti,  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita' lavorativa in relazioni alle  causali  previste  dalla  normativa in materia  di  cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  e  straordinaria». 

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2) Fondo Solimare le prestazioni di integrazione salariale

 Per gli assegno di integrazione salariale  si prevedono le seguenti modifiche 

  •  importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente come previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015 e  versamento della  contribuzione correlata (v. ultimo paragrafo)
  • durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale  differenziate in base alla causale invocata:
  • per causali ordinarie, pari alle durate previste dall' articolo 12 del Dlgs 148/2015 ( fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
  • causali straordinarie,  e  contratto di solidarietà,  durata massima di  ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, salvo alcune eccezioni.


La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:


ART. 11 Causali ordinarie

ART. 12 Durata garantita dal Fondo

Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane

Situazioni temporanee di mercato

ART. 21 Causali straordinarie

ART. 22 Durata garantita dal Fondo

Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione

12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile

Crisi aziendale

12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione

Contratto di solidarietà

12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

L'istituto specifica inoltre che:

  • a seguito dell’ampliamento della platea dei datori di lavoro ricompresi nel Fondo, per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, dovranno considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS 
  •  i periodi richiesti e autorizzati per le causali ordinarie e per le causali straordinarie saranno computati rispettivamente nell’arco temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile , considerando  tutte le prestazioni autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi  per eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19,e dell' assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–sexies, del decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

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3) Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione

Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al  Fondo  con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite  e' modificato come segue: 

  • nessun limite per  le  prestazioni  erogate  nel 2023; 
  • dieci volte nell'anno  2024;  
  • otto  volte  nell'anno  2025;
  • sette volte nell'anno 2026; 
  • sei volte nell'anno 2027 e 
  • cinque  volte  nell'anno 2028.». 

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4) Fondo Solimare: nuovo comitato amministratore

Modificata anche la composizione del   comitato  amministratore   che sarà composto  da  quattordici  esperti  di  cui  

  • sette  designati   unitariamente dalle Segreterie  nazionali  delle  organizzazioni   sindacali   Filt-CIGL, Fit-CISL  e  Uiltrasporti  e 
  •  sette  designati   dalle   Associazioni  datoriali    Confitarma,     Assarmatori,     Assorimorchiatori     e Federimorchiatori.

5) Fondo Solimare importo integrazione salariale 2023

Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, la circolare richiama  quanto illustrato nella circolare n. 18/2022, per cui .

per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il massimale inferiore, applicando esclusivamente il massimale superiore. 

Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.

 Per l’anno 2023 l’importo è pari a 1.321,53 euro . 

A seguito  delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.


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