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DEPOSITO BILANCIO 2021 ETS: ESONERATI GLI ISCRITTI AL RUNTS NEL 2022

Deposito bilancio 2021 ETS: esonerati gli iscritti al RUNTS nel 2022

Con Nota 17146 del 15 novembre il Ministero del lavoro fornisce indicazioni sul deposito del bilancio degli enti del terzo settore

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Con la Nota n. 17146 del 15 novembre 2022 il Ministero del Lavoro specifica il nuovo orientamento di prassi in materia di redazione e deposito dei bilanci fornendo chiarimenti:

  • per gli enti trasmigrati nel Registro unico
  • per quelli che si stanno iscrivendo.

In particolare, con la nota il Ministero si sofferma su due principali aspetti:

  • eventuale obbligo di deposito del bilancio 2021 per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022, 
  • la necessità di depositare anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale se previsti.

1) Deposito bilanci 2021 Enti con qualifica di ETS conseguita nel 2022

Il Ministero, con riferimento agli enti che solo successivamente e per effetto della qualifica di ETS ottenuta con l'iscrizione al RUNTS risultano assoggettati agli obblighi di trasparenza del Codice del Terzo settore, ha specificato che ipotizzare un obbligo di deposito con conseguente pubblicazione dell'atto, conferirebbe alla disposizione valore retroattivo senza adeguata copertura normativa: gli oneri di trasparenza sussistono con riferimento alle organizzazioni in possesso della qualifica di ETS e per le attività svolte nel relativo regime (di cui il bilancio costituisce una rappresentazione economicofinanziaria); resta evidentemente ammissibile un eventuale deposito volontario disposto liberamente dall'ente. 

Viene anche sottolineato che, l'insussistenza dell'obbligo di deposito non esclude che l'ufficio del RUNTS possa richiedere copia del bilancio 2021, ove necessario e non in maniera generalizzata, al fine di verificare il maturarsi dei presupposti generativi di taluni obblighi e il relativo adempimento da parte dell'ente nel 2022, periodo assoggettato alla disciplina del CTS. 

La necessità potrebbe ad esempio derivare dall'ipotesi in cui il bilancio 2020, a differenza di quello 2019, entrambi acquisiti in sede di iscrizione, evidenzi parametri dimensionali che se riscontrabili anche nel bilancio 2021 comportino nel corso del 2022 la nomina di un revisore legale. 

In questo caso l'acquisizione del bilancio 2021 da parte dell'ufficio sarebbe giustificata; la stessa peraltro non comporterebbe un’ostensione ai terzi di dati (che deriverebbe dal deposito ex art. 48 CTS) in assenza di obbligo di legge.

Nella nota in oggetto si ricoda anche che lo stesso Ministero con nota n. 5941 del 5 aprile 2022 ha già chiarito che, con riferimento agli enti considerati ETS in via transitoria (ODV, APS, Onlus) è stato specificato che essi invece sono già tenuti al rispetto del D.M. n. 39/2020 sin dal bilancio 2021, da depositare al Runts nei 90 giorni successivi all'iscrizione, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 9/2022, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro, ove lo stesso documento non sia stato prodotto al competente ufficio del RUNTS nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione, o, con riferimento alle Onlus, in sede di iscrizione ex art. 34 del D.M. n. 106/2020. 

2) Deposito delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti

E' stato richiesto alla Amministrazione se l’obbligo di deposito del bilancio al RUNTS si debba considerare comprensivo della relazione dell'organo di controllo e del revisore contabile: il proponente ipotizza che non essendo distintamente menzionate tra i documenti da depositare al RUNTS, il deposito possa essere ritenuto meramente facoltativo ancorché auspicabile, evidenziando che nel caso di imprese lucrative il codice civile (articolo 2435) ne prevede il deposito tra gli allegati al bilancio, per ragioni di trasparenza. 

Secondo il ministero, la tesi della facoltatività non appare pienamente in linea con il regime di trasparenza degli enti del Terzo settore, ben superiore a quello cui sono tenuti gli enti privati con finalità lucrative. 

D'altra parte, la ratio delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore prevista dal codice civile è la medesima di quella prevista per gli Enti del Terzo settore, integrata in questo caso con i richiami, recati dall'art. 30 del CTS alle specifiche attività ulteriori di cui è incaricato l'organo di controllo. 

Anche nel caso degli ETS, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo (si veda, per analogia, quanto disposto dall’art. 2429 c.c.). 

Costituiscono quindi, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell’organo competente ad approvare il bilancio, sono allegati al bilancio medesimo, venendo spesso richiamati nelle relative delibere di approvazione finale. 

Non possono quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, che l'ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell'ente, fine che il deposito al RUNTS intende perseguire.

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