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MISURA TOCC PER IMPRESE ED ETS: LA RILEVAZIONE CONTABILE

Misura TOCC per imprese ed ETS: la rilevazione contabile

I contributi a fondo perduto per imprese ed enti del terzo settore: aspetti contabili e rappresentazione in bilancio

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Il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, PNRR, ha dato l’avvio a numerose misure di finanziamento sotto forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese. 

In particolare, il recente Decreto direttoriale n. 385 del 20 ottobre 2022, ha previsto un nuovo incentivo a sostegno dei progetti di innovazione e transizione digitale di organizzazioni culturali e creative, “TOCC”, i cui beneficiari possono essere le micro e piccole imprese, e gli Enti del Terzo Settore che rispettino il requisito di essere iscritti al RUNTS, o in fase d’iscrizione. 

È una forma di finanziamento pubblico destinato all’acquisto di beni strumentali, realizzazione di opere murarie (nei limiti previsti dalla misura), e al sostegno delle spese dell’attività propria legata al progetto.

Trattandosi di acquisizione di risorse esterne, l’estensore del bilancio deve attenzionare gli aspetti legati all’esatta competenza dell’esercizio amministrativo ed al trattamento contabile, nonché la classificazione in bilancio. Sotto tale profilo si evidenziano nel prosieguo le principali differenze, secondo i principi contabili OIC, tra impresa (adopter OIC) ed Enti del Terzo Settore, ETS. 

Differenza questa che trova il suo fondamento nel fatto che per l’ETS l’attrazione di risorse esterne rappresenta il momento principale per il funzionamento dell’ente medesimo in quanto no profit.

1) Contributi in conto impianti o in conto esercizio: aspetti definitori generali

La misura “TOCC” rientra tra i contributi pubblici erogati dallo Stato (e/o da altri enti pubblici) e nella misura delle spese ammissibili contabilmente si possono prefigurare due ipotesi di trattamento contabile:

  • contributi in conto impianti: se le sono somme erogate sono dirette alla realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali l’ente beneficiario può essere vincolato a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo e stabilito dalle norme che li concedono. I contributi in conto impianti sono riferiti e commisurati al costo dei cespiti e come tali partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell’esercizio secondo il criterio della competenza. 
  • contributi in conto esercizio: se  le somme sono erogate ad integrazione dell’attività caratteristica o accessoria dell’ente. Sono rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5.

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2) Rilevazione contabile e classificazione nel bilancio delle imprese

I contributi in conto impianti ed in conto esercizio sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva (anche successivamente all’esercizio al quale essi sono riferiti). 

Contributi in conto impianti - OIC 16

I contributi in conto impianti sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. 

Ciò può essere applicato con due metodi:  

  1. con il primo metodo indiretto: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “risconti passivi”. Nel conto economico, da un lato, saranno rappresentati gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.
Crediti c/enti pubblici (SP) Delibera di stanziamento@Altri ricavi e proventi (CE)
Altri ricavi e proventi (CE)
Rinvio ad esercizi successivi
@Risconto passivo (SP)
  1. con il secondo metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono. Sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi. 
Altri ricavi e proventi (CE)@
Immobilizzazioni materiali (SP)
L’iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell’immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo. 

Contributi in conto esercizio - OIC 12

Per i contributi in conto esercizio, il principio contabile di riferimento è l’OIC 12, sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli. 

Tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all’acquisto di materiali (come previsto nella misura “TOCC”) in questo caso specifico, ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali in questo modo:

  • la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. Pertanto, i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; 
  • la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A 2) al netto dei contributi ricevuti[1].

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3) Rilevazione contabile e classificazione nel bilancio degli Enti del Terzo Settore

L’OIC 35 regola il trattamento contabile dei contributi pubblici tra le operazioni non sinallagmatiche, prevedendo un trattamento contabile distinto tra contributi pubblici in conto impianti ed in conto esercizio.

Contributi pubblici in conto impianti

I contributi in conto impianti sono trattati come transazioni non sinallagmatiche vincolate da terzi e pertanto non rientrano pienamente nella disponibilità dell’ente sino ad esaurimento del vincolo. Di conseguenza la rilevazione contabile segue la seguente rappresentazione:

  • in contropartita dell’attività rilevata nello stato patrimoniale si rileva la voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi
Immobili B II (SP)@
Ris. Vinc destinate da terzi AII 3)
  • detta riserva viene rilasciate nel rendiconto gestionale proporzionalmente all’esaurirsi del vincolo, nella voce “Contributi da enti pubblici”, area A), “Proventi e contributi da enti pubblici” area B)
Ris. Vinc. destinate da terzi AII 3) SP)@
Contributi pubblici a 8) (RG)

Contributi pubblici in conto esercizio

Nel caso di contributo in conto esercizio, secondo la definizione sopra descritta, contabilmente, in contropartita all’iscrizione dell’attività nello stato patrimoniale, questo viene rilevato nel rendiconto gestionale tra i proventi classificati sulla base della tipologia di attività di riferimento: “Contributi da enti pubblici”, area A), “Proventi e contributi da enti pubblici” area B)[2]

Crediti v/enti pubblici C) II 3) (SP)
@
Contributi da Enti pubblici A 8 (RG)











La giusta classificazione del contributo in conto impianti o in conto esercizio, per area di bilancio è rilevante per rispettarne l’afferenza, il peso sul risultato dell’avanzo/disavanzo della stessa e l’esatta rappresentazione contabile ed informativa nell'interesse degli stakeholders.

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NOTE 

[1] Cfr. OIC 13 “Rimanenze”, paragrafo 14.

[2] Cfr. OIC 35, paragrafo 10

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