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SENZA SKIPPER NON SI PUO' NOLEGGIARE

Senza skipper non si puo' noleggiare

Le società di charter nautico, a causa dell’assenza di skipper professionali, possono soltanto locare le unità da diporto

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A differenza della maggior parte dei Paesi non soltanto europei, in Italia gli Skipper non ci sono. O meglio, quelli che ci sono non sono Skipper! Sembra un gioco di parole, ma purtroppo non lo è!

Come recentemente evidenziato anche dalla stampa nazionale (Sullo Skipper la nautica da diporto si gioca il futuro, Sole24ore del 2.08.2022), per fare lo Skipper in Italia, infatti, bisogna acquisire il titolo di “ufficiale di navigazione del diporto”, regolato dal D.M. n. 121 del 10 maggio 2005, e non si tratta di un obiettivo facile. Basti pensare che, a tali fini, è necessario, tra le altre cose, aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione di cui, almeno 24, su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio!

La circostanza, come dimostra il confronto con l’estero (in Francia, ad esempio, sono sufficienti 12 mesi di navigazione, in Inghilterra pochi giorni), è finanche paradossale se si considera che per realizzare 36 mesi di imbarco, dato il ricorso a tali figure solo nei mesi estivi, servirebbero circa 8/10 anni.

Questo eccessivo formalismo, come è evidente, ha di fatto bloccato il mercato della nautica da diporto e del charter in particolare, nella misura in cui, come testimonia la realtà, risulta impossibile reperire Skipper professionali in territorio nazionale (ne esistono poco più di 20 in tutta Italia).

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1) Conseguenze per la mancanza di Skipper in Italia

Le conseguenze di ciò sono disastrose per due ordini di motivi.

In primo luogo, la circostanza limita fortemente la capacità operativa delle imprese che, per le suddette ragioni, non possono concedere le proprie imbarcazioni a noleggio (per cui vi è bisogno di uno Skipper abilitato – art. 47 e ss. D.Lgs. n. 171/2005), ma sono costrette a metterle a disposizione soltanto di chi sia in possesso della patente nautica con contratto di locazione commerciale (art. 42 e ss. del citato decreto). 

Ne consegue una minore produttività sul piano economico e una minor capacità di far fronte agli investimenti effettuati, dislocati, peraltro, in gran parte in territori assistiti dalle misure agevolative statali per il Mezzogiorno (art. 1, commi 98 e ss., legge n. 208/2015).

In secondo luogo, al danno si aggiunge la beffa.

Non sono poche, infatti, le situazioni, peraltro molto frequenti proprio nei periodi di maggior presenza turistica, in cui gli organi di controllo competenti, dopo aver abbordato le imbarcazioni ed esperito più o meno formali acquisizioni informative – spesso nei riguardi di soggetti stranieri che hanno compreso poco, o per nulla, le finalità ispettive – sono soliti contestare la violazione degli artt. 2 e 47 del Codice della nautica da diporto per “attività di noleggio abusivo” con l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 55 dello stesso Codice, sulla base di una ricostruzione presuntiva per la quale il conducente/comandante viene considerato “messo a disposizione” dalla stessa società di charter e ci si trovi, quindi, in presenza di un noleggio e non di una locazione!

Tale risvolto, teso a negare a priori ogni possibilità che delle persone (di cui una dotata di patente nautica) si siano conosciute poco prima e abbiano deciso di trascorrere insieme momenti di relax in barca, che appare fortemente limitativo dei diritti di libera circolazione delle persone in ambito UE, pone, peraltro, a carico delle persone coinvolte, la necessità di fornire una prova diabolica con grave compressione del diritto di difesa delle stesse.

Serve, quindi, una riforma immediata e non più differibile che, in sintonia con la disciplina europea (dove persiste il progetto “Skipper Working Without Borders” del 2016 diretto a istituire la figura unica dello skipper europeo), sia idonea a facilitare l’ottenimento di tale qualifica e a salvaguardare così il settore della nautica da diporto. 

Proprio in tal senso, si consideri che inspiegabilmente giace, da circa un anno, presso la competente sede del Dicastero dei trasporti, una bozza di modifica delle citate norme (cd. “decreto per il titolo semplificato del diporto”) che, oltre a poter risolvere le anzidette criticità, ben potrebbe garantire migliaia di posti lavoro nel settore che, come noto, rappresenta un rilevante tassello dell’economia nazionale da cui derivano importanti risvolti positivi anche in termini erariali.

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