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NOVITÀ PER LE CESSIONI DEI CREDITI DERIVANTI DA BONUS EDILIZI

Novità per le cessioni dei crediti derivanti da bonus edilizi

Vediamo un riepilogo delle norme che hanno modificato la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi

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Numerose modifiche si sono susseguite in questi ultimi mesi nella normativa che disciplina la cessione dei crediti derivanti da bonus edilizi, opzione utilizzabile in luogo della diretta esposizione in dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario che ha sostenuto le spese agevolate.

Si ricorda, infatti, che l’art. 28, comma 1 del D.L. 4/2022 (c.d. “Decreto Sostegni-ter”) era intervenuto, in precedenza, modificando il comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e limitando il numero delle cessioni realizzabili. 

In particolare:

  • in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, quest’ultimo risultava cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma senza facoltà di successiva ulteriore cessione;
  • in caso di opzione per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, non era riconosciuta alcuna facoltà di successiva ed ulteriore cessione oltre la prima.

Il D.L. n. 13/2022 (“Decreto Frodi”), entrato in vigore lo scorso 26 febbraio, ha abrogato il comma 1 dell’art. 28 del D.L. 4/2022, modificando nuovamente il comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e ridisegnando, in tal modo, la disciplina dell’opzione per la cessione dei crediti da bonus edilizi. 

Restano validi, invece, il comma 2 del cit. art. 28 riguardante la disciplina transitoria per le comunicazioni inviate entro il 16.02.2022, nonché il comma 3 contenente le disposizioni in merito alla nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime.

Secondo la formulazione disposta dal nuovo decreto, il fornitore (che ha concesso lo sconto sul corrispettivo) o il beneficiario della detrazione (che ha sostenuto le spese per l’intervento edilizio) possono cedere il credito nei confronti di qualsiasi soggetto terzo.

Il cessionario, ovvero colui che ha applicato lo sconto in fattura o colui che ha acquistato il credito dal soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (e qui sta la novità) può, a sua volta:

  • utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel modello F24;
  • cedere il credito esclusivamente a banche, intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’Albo o imprese di assicurazioni autorizzate ad operare in Italia (soggetti vigilati). Tali soggetti possono procedere con un’ultima ulteriore cessione ma sempre e solo nell’ambito del settore bancario o assicurativo.

Dal momento che il D.L. 13/2022 è entrato in vigore il 26.02.2022, molti dubbi ed incertezze sono sorti tra gli addetti ai lavori in merito al trattamento delle cessioni dei crediti avvenute nel periodo 17.02.2022 - 25.02.2022. 

Ci è voluto l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, con la FAQ pubblicata in data 17.03.2022 sul proprio sito istituzionale, per spiegare l’accavallarsi di norme, proroghe, conferme e cambi di direzione. 

Lo schema fornito dall’Amministrazione Finanziaria è la guida da seguire per la gestione dei crediti da bonus edilizi da parte dei soggetti che optano per la cessione o per lo sconto sul corrispettivo alternativamente alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi.

1) Bonus edilizi: sintesi della nuova disciplina delle cessione dei crediti

Vediamo di sintetizzare, il più chiaramente possibile, la nuova disciplina in materia:

  • in caso di prima opzione di cessione o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16.02.2022:
    1.  il credito può essere ceduto una prima volta verso chiunque;
    2. successivamente il credito può essere ceduto altre due volte esclusivamente a soggetti qualificati (banche, imprese di assicurazione ecc.);
  • in caso di prima cessione comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17.02.2022:
    1. il credito può essere ceduto per due volte solo a soggetti qualificati (banche, imprese di assicurazione ecc.);
  • in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura comunicato all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17.02.2022:
    1.  il credito può essere ceduto una prima volta verso chiunque;
    2. successivamente il credito può essere ceduto altre due volte esclusivamente verso soggetti qualificati (banche, imprese di assicurazione ecc.);
  • in caso di cessioni plurime di cui l’ultima comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16.02.2022:
    1. il credito può essere ceduto una prima volta verso chiunque;
    2. successivamente il credito può essere ceduto altre due volte esclusivamente verso soggetti qualificati (banche, imprese di assicurazione ecc.);
  • in caso di cessioni plurime di cui l’ultima comunicata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17.02.2022:
    1. il credito può essere ceduto per altre due volte esclusivamente a soggetti qualificati (banche, imprese di assicurazione ecc.).

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2) Bonus edilizi: la quarta cessione

L’ultima novità dovrebbe trovare introduzione a seguito della modifica dell’art. 121 del D.L. 34/2020 prevista dal nuovo testo del Ddl di conversione del D.L. 17/2022, su cui la Camera ha già votato la questione di fiducia.

Sembrerebbe, infatti, concesso il via libero ad una quarta cessione da parte delle banche nei confronti dei propri correntisti.

Ecco, quindi, che lo scenario cambierebbe in questo senso:

  • il fornitore che avesse concesso lo sconto in fattura potrebbe cedere tale credito di imposta a qualunque terzo soggetto (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari), senza possibilità di ulteriore cessione fatta la possibilità di cedere due volte il credito esclusivamente nei confronti di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari, di imprese di assicurazione. A questo punto, alle banche (e non agli altri intermediari finanziari), verrebbe consentita una quarta e ultima cessione solo a favore dei soggetti con i quali siano stati stipulati dei contratti di conto corrente;
  • il cessionario che avesse acquistato il credito di imposta avrebbe la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a gruppi bancari, di imprese di assicurazione. Anche in questo caso, le banche (e non gli altri intermediari finanziari) si vedrebbero riconosciuta una quarta e ultima cessione solo a favore dei soggetti con i quali siano stati stipulati dei contratti di conto corrente.

Se la norma venisse approvata in questi termini, le nuove disposizioni troverebbero applicazione per le comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 1 maggio 2022.

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