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LIMITI ALLA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA DEI BONUS EDILIZI

Limiti alla cessione del credito e sconto in fattura dei bonus edilizi

Un riepilogo delle regole per fruire dei bonus edilizi e le novità del divieto di cessioni multiple introdotte dal recente DL n 4/2022

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L’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha confermato la possibilità di fruire delle detrazioni ordinarie per le spese relative al sostenimento di interventi edilizi ordinari (recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e sistemazione delle aree a verde) fino al 31.12.2024, nonché della detrazione del 110% fino al 31.12.2025.

Stessa conferma per il riconoscimento dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, esercitabile in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario principale.

Ecco il nuovo modello approvato con provvedimento delle Entrate ieri 3 febbraio.

Leggi anche Sconto e cessione crediti: il calendario delle date per le comunicazioni

1) Sconto in fattura e cessione del credito: come funzionano

L’art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 conferma la possibilità di fruire delle detrazioni edilizie riconosciute ai soggetti che sostengono spese per l’esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di sistemazione delle aree a verde. 

Riconfermati anche il superbonus, il bonus facciate e il bonus mobili.

Introdotte, solo per l’anno 2022:

  • la detrazione del 75% relativamente alle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche sugli edifici già esistenti 
  • e la detrazione del 50% per la realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali.

In alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi da parte del committente degli interventi, la Legge di Bilancio 2022 conferma la possibilità di beneficiare dell’agevolazione fiscale mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo.

La motivazione di tale opportunità risiede nel fatto che la detrazione richiede l’esistenza di un ammontare di imposta (Irpef o Ires) tale da permetterla.

In assenza di tale condizione, infatti, il contribuente si ritroverebbe a dover rinunciare al beneficio fiscale.

L’opzione, che richiede la preventiva presentazione all’Agenzia delle Entrate della “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e superbonus”, viene appunto in aiuto dei soggetti c.d. incapienti per permettere loro di fruire diversamente dell’agevolazione riconosciuta.

Le modalità di esercizio dell’opzione sono diverse per le due tipologie sopra richiamate:

  • cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • sconto sul corrispettivo, che può essere spiegato come contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato l’intervento e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, ovvero fruito mediante cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


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2) Sconto in fattura e cessione del credito: i nuovi limiti

L’art. 28, comma 1 del D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) modifica il comma 1 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 e dispone che per gli interventi edilizi agevolati di cui al comma 2 e relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024, è ancora possibile esercitare l’opzione, ma con una limitazione importante:

  • per lo sconto sul corrispettivo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta, quest’ultimo è cedibile dagli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma senza facoltà di successiva cessione;
  • per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, non è riconosciuta facoltà di successiva e ulteriore cessione.

Il divieto di procedere a cessioni successive alla prima è entrato in vigore lo scorso 27 gennaio, data di pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale n. 21, ma il comma 2 dello stesso art. 28 contiene una disposizione transitoria riferita a tutti quei crediti che alla data del 7 febbraio 2022 risultano nella disponibilità del fornitore che ha concesso lo sconto in fattura, ovvero del terzo che ne ha assunto la titolarità in forza di un atto di compravendita stipulato con il primo beneficiario della detrazione.

Per questi crediti, che sono stati oggetto prima del 7 febbraio di una delle opzioni previste dal comma 1 dell’art. 121 del Decreto Rilancio, è possibile una sola ed ulteriore cessione a terzi. 

Si tratta di una sorta di cristallizzazione dei crediti d’imposta alla data del 07.02.2022 che, indipendentemente dal numero di cessioni di cui sono stati oggetto, li rende cedibili ancora un’ultima volta.

Ecco, allora, che lo scenario che si presenta alla disponibilità del beneficiario della detrazione che non intende usufruire dell’agevolazione fiscale direttamente nella propria dichiarazione dei redditi può schematicamente essere descritta come di seguito:

  • esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura con comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate fino al 06.02.2022. Il fornitore che ha concesso lo sconto potrà, previa accettazione del relativo credito:
    • utilizzarlo in compensazione con il modello F24;
    • cederlo ad un altro soggetto, compreso l’istituto di credito e l’intermediario finanziario, che potrà, a sua volta, utilizzarlo in compensazione ovvero cederlo ad altro soggetto. In quest’ultimo caso, però, il credito non sarà più cedibile ulteriormente;
  • esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura con comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate dal 07.02.2022. Il fornitore che ha concesso lo sconto potrà, previa accettazione del relativo credito:
    • utilizzarlo in compensazione con il modello F24;
    • cederlo ad un altro soggetto, compreso l’istituto di credito e l’intermediario finanziario, che potrà solo utilizzarlo in compensazione, non essendo più possibile una ulteriore cessione;
  • esercizio dell’opzione per la cessione del credito con comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate fino al 06.02.2022. Il cessionario del credito potrà, previa accettazione del relativo credito:
    • utilizzarlo in compensazione con il modello F24;
    • cederlo ad un altro soggetto, compreso l’istituto di credito e l’intermediario finanziario, che potrà solo utilizzarlo in compensazione, non essendo più possibile una ulteriore cessione; 
  • esercizio dell’opzione per la cessione del credito con comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate dal 07.02.2022. Il cessionario del credito, previa accettazione del relativo credito, potrà soltanto utilizzarlo in compensazione con il modello F24, non essendo più cedibile ulteriormente.

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