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LE NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2021

Le novità del modello Redditi SC 2021

Redditi Società di capitali 2021: ecco le novità della dichiarazione dell'anno di imposta 2020

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Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di dichiarazione Redditi Sc-2021, con le relative istruzioni. Tra le novità più importanti si evidenziano:

  1. le nuove detrazioni per superbonus 110% previste dall’art. 119 del D.L. 34/2020; 
  2. le agevolazioni e i crediti d’imposta introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19; 
  3. la sospensione degli ammortamenti prevista dall’art. 60 c.7-bis del D.L. 104/2020.


Questo articolo è un estratto dalla Circolare del giorno "Le novità del modello RedditiSC" a cui segue una pratica CHECK LIST raccolta documenti - Mod. Redditi SC 2021

1) Novità RedditiSC 2021: premessa

Con il provvedimento del 30 gennaio 2021 del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello di dichiarazione Redditi SC 2021, con le relative istruzioni. 

Devono presentare il modello Redditi SC-2021 i soggetti che applicano l’Ires (ex articolo 83 del Tuir) con redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020. In particolare:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (Ce) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (Ce) 1435/2003, residenti nel territorio dello Stato
  • gli enti commerciali (pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato 
  • le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato 
  • i soggetti che devono dichiarare l’imposta sostitutiva dell’Ires, se istitutori di fondi pensione aperti e interni, le Sgr, le imprese di assicurazione, le banche e le società di intermediazione mobiliare, inoltre le società e gli enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’articolo 2117 cc (se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti), e le imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione che attuano forme pensionistiche individuali (articolo 9-ter, Dlgs 124/1993) e per le rendite vitalizie aventi funzione previdenziale (articolo 13, comma 2-bis, Dlgs 47/2000). 

Il termine di presentazione della dichiarazione Redditi Sc-2021 scade l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (articolo 2, Dpr 322/1998). In caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il termine di presentazione corrisponde al 30 novembre 2021.

2) Frontespizio del modello RedditiSC 2021

Nel frontespizio nel rigo “Tipo dichiarazione” è stata inserita la nuova casella “Dichiarazione integrativa errori contabili”. Tale casella va barrata nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

 Inoltre sempre nel rigo “Tipo dichiarazione” nella casella “Eventi eccezionali” sono stati inseriti i due seguenti nuovi codici: 

  • “1” da barrare per contribuenti vittime di richieste estorsive e dell’usura per le quali l’art. 20, comma 2, Legge n. 44/99 ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale; 
  • “15” da barrare per soggetti colpiti da altri eventi eccezionali.

3) Quadro RS: superbonus 110 nel modello RedditiSC 2021

Nel quadro RS nei righi da RS87A a RS87D trovano spazio tutte le novità introdotte dall'art. 119 D.L. n. 34/2020 in tema di superbonus 110%. 

E’ stata inoltre introdotta la nuova colonna 2A del rigo RS87, da barrare in caso di acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche a cui si applica il limite di spesa di 15.000 € (decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020). 

Sempre nel quadro RS, poi, è stato ampliato l’utilizzo del prospetto “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche” anche “per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”, al fine di approntare il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi a ciò finalizzati, il cosiddetto “Bonus facciate”. In particolare, nei righi RS151 e RS152 va indicato il nuovo codice il codice 11 nella casella 2 denominata “Tipo” proprio per la spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella misura del 90 per cento.


Nel quadro RS è stato inserito il nuovo rigo RS480 da compilare da parte dei soggetti che hanno fruito della sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza COVID-19. In particolare a col. 1 di tale rigo va indicato uno dei seguenti codici ed a col. 2 l’importo “sospeso”:

  • 2: Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all’allegato 1 del Dpcm del 23.2.2020 
  • 3: Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel 2019 (art. 19 D.L. n. 23/2020).
  • 10: Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (art. 13-quinquies, c. 1, D.L. 137/2020) 
  • 11: Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi.


Sempre nel quadro RS per i contributi e alle indennità previsti dal D.L. n. 137/2020 e ricevuti a seguito dell’emergenza COVID-19 è necessario compilare anche il prospetto “Aiuti di Stato”. Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401) con il codice identificativo dell’aiuto rilevabile dalla tabella “Codici aiuti di Stato” ed utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Si ricorda che l’art. 10-bis, DL n. 137/2020 ha disposto che tutti i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogate a seguito dell’emergenza COVID-19: 

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; 
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. 

E’ stato, inoltre, introdotto il rigo RS411 per le imprese che fruiscono, per dieci periodi d’imposta, della riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).


Altra novità è il nuovo prospetto di monitoraggio del quadro RS dedicato all’indicazione delle imposte sostitutive versate da recuperare a scomputato dell’Ires dovuta (ai sensi dell’articolo 79 del Tuir). Nello specifico, nei righi RS460 e RS461 si indicano il codice tributo dell’imposta sostitutiva versata e l’anno di riferimento indicato per il versamento dell’imposta.

 Altro prospetto nuovo del quadro RS è stato dedicato al credito d’imposta previsto in caso di esercizio del diritto di riscatto dell’unità immobiliare da parte del conduttore. Nel rigo RS470 va indicato il credito d’imposta per gli alloggi di edilizia sociale (di cui al decreto del ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 9/2007 e richiamato dall’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 47/2014). 

Altro prospetto previsto quest’anno nel quadro RS è stato riservato all’individuazione del “Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero”. Nel rigo RS490 i contribuenti, che attuano il meccanismo transfrontaliero, indicano il numero di riferimento non solo nella dichiarazione per il periodo 2020 ma in tutte le pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui è utilizzato il meccanismo transfrontaliero.

4) RedditiSC: novità quadro RX

Nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (Sezioni III e IV) per l’indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso IVA (sezione III) e per la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA. 

Sono, inoltre, stati istituiti due nuovi righi (RX33 e RX34) per la gestione, rispettivamente, dell’imposta sostitutiva di cui al quadro RQ “Sezione XXIV - rigo RQ102” e “Sezione XXIV - rigo RQ103”, riguardanti la “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni” (articolo 110 del Dl “Agosto”) e il rigo RX35, per la gestione dell’imposta sostitutiva di cui al quadro RQ “Sezione XXV”, riguardante la “Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale” (articolo 6-bis del Dl “liquidità”).

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