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COOPERATIVE SOCIALI E SUPERBONUS 110%

Cooperative sociali e Superbonus 110%

Applicazione del cd. Superbonus 110% agli enti di Terzo settore. Il caso specifico delle cooperative sociali (Onlus di diritto).

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Con risposta alla istanza di interpello n. 239 del 13/04/2021 l’Agenzia delle entrate conferma che le cooperative iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio, ONLUS di diritto, rientrano tra i soggetti beneficiari del superbonus 110%. Le Entrate forniscono chiarimenti anche in riferimento ai limiti di spesa e sulla tipologia di immobile destinatario degli interventi.

1) Il caso di specie sottoposto con istanza di interpello alle Entrate: Cooperativa sociale/ONLUS

La prima istanza di interpello (n. 239 del 13/04/2021), oggetto di analisi, viene rivolta da una cooperativa sociale, regolarmente iscritta negli appositi registri, nonché ONLUS di diritto secondo il disposto di cui all’articolo 10, comma 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

Come attività principale tale ente si occupa di servizi – concessi in appalto dall’U.L.S.S. locale - relativi ai “percorsi riabilitativi dell’area dipartimento salute mentale, residenze sanitarie assistenziali e gestione di alcuni nuclei del Polo Disabilità”. Tutti gli immobili del Consorzio risultano ad uso abitativo (case, villette ed appartamenti) e sono catastalmente censiti nelle categorie catastali A/2 o A/3. 

Al riguardo, l’ente istante intende effettuare sugli immobili descritti alcuni interventi previsti dall’art. 119 del decreto Rilancio e chiede, pertanto, se possa fruire, come ONLUS di diritto, delle relative agevolazioni tributarie in quanto in base al citato disposto normativo “la normativa in oggetto richiede soltanto un requisito soggettivo: la qualità (...) di organizzazione non lucrative di utilità sociale, ed un requisito oggettivo: la natura abitativa degli immobili”.

2) La normativa di riferimento

L’art. 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Per approfondimenti circa tale normativa in materia di superbonus si rimanda ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e contenuti nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, nella risoluzione 28 settembre 2020, n. 60/E  e, da ultimo, nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E.

3) L’applicazione della normativa agli enti no profit. Specificità e limiti

Con riferimento ai soggetti ammessi al Superbonus, con il comma 9, lettera d bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, viene stabilito che l’agevolazione si applica, tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e  previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile

oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari.

Per tali soggetti, inoltre, non opera la limitazione indicata nella citata circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all’applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere, per le persone fisiche, la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall’articolo 119, comma 9, lettera b) per le sole «persone fisiche».

Non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Si ricorda solo che le citate disposizioni dell’art. 119 non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

In altri termini per le ONLUS, le OdV e le APS il Superbonus, quindi, spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei medesimi soggetti.

Inoltre, per espressa previsione normativa contenuta nell’articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione dei limiti di spesa, la stessa va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.). 

Si rimanda per i dettagli alla Circolare n. 30/E del 2020, pagg. 6 e seguenti

Nel caso di specie, considerato che tra i soggetti ammessi al Superbonus, rientrano, ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le ONLUS di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e che l’ente istante è proprio una cooperativa iscritta nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio: dal momento che si tratta di una ONLUS di diritto, la stessa rientra tra i soggetti beneficiari del Superbonus.

In conclusione, con la risposta a interpello n. 239 del 13 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma che, nel presupposto che l’istante integri tutti i requisiti di accesso al Superbonus, lo stesso può fruire della disciplina relativa al Superbonus.

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