HOME

/

PMI

/

ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI

/

RAPPORTI CON LE BANCHE: NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT DAL 2021

Rapporti con le banche: nuova definizione di default dal 2021

Sconfinamenti bancari: dal 2021 regole più stringenti per tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 1° Gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di Default riguardante i debiti verso il sistema degli intermediari finanziari.

La nuova definizione non è un fulmine a cielo sereno, poiché i criteri con cui il sistema finanziario deve individuare le posizioni “difficili” sono regolati, dal 2014, attraverso il Regolamento europeo sui requisiti di capitale delle banche. 

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) nel 2017 e la commissione europea nel 2018,  hanno ulteriormente specificato tale normativa arrivando, infine, all’applicazione della nuova definizione.


 

1) La nuova soglia di rilevanza

Dal 1° gennaio 2021 si connota come “rilevante” il debito, scaduto da oltre 90 giorni, che superi congiuntamente una soglia assoluta e una soglia relativa.

La soglia assoluta è pari ad € 100,00 per il settore Retail e € 500,00 per il Corporate.

Rientrano nella categoria Retali le persone fisiche e le PMI con esposizione nei confronti della banca inferiore a 1 milione di euro.

La banca avrà comunque la possibilità di accordare sconfinamenti, secondo la propria policy interna, per pagamenti che non avrebbero capienza di disponibilità[1], occorrerà però evitare di trovarsi in una situazione di sconfinamento per oltre 90 giorni.

La soglia relativa è invece pari all’1% del totale dell’esposizione.

Banca d’Italia ha confermato che, per poter considerare un debito in default, dovranno coesistere i seguenti tre requisiti[2]:

  • Persistenza dell’inadempimento; ovvero il debito sia scaduto da oltre 90 giorni
  • Superamento della soglia assoluta
  • Superamento della soglia relativa

[1] “Q&A sulla nuova definizione di default” di Banca d’Italia

[2] Resta comunque impregiudicata per la banca la facoltà di considerare il debitore come insolvente nel caso ritenga che quest’ultima non possa adempiere alle proprie obbligazioni senza il ricorso ad azioni come l’escussione delle garanzie.

Forse potrebbe esserti utile l'interessantissimo libro "Come difendersi dalla centrale rischi e dal default del conto corrente" a cura di Marcella Caradonna pubblicato da Maggioli Editore.

2) Compensazione delle posizioni

Fino al 31.12.2020 gli Istituti finanziari avevano la possibilità di compensare le varie posizioni del debitore; dal 1.1.2021, con le nuove norme, questo non sarà più possibile.

Le aziende che hanno più linee di credito presso uno stesso istituto dovranno quindi prestare attenzione cercando di bilanciare costantemente le necessità finanziarie con i margini disponibili. 

3) Sofferenza di gruppo

Con il nuovo regolamento, inoltre, gli istituti finanziari sono obbligati ad armonizzare, all’interno dello stesso gruppo cui appartengono, le informazioni relative alle proprie posizioni[1].

La conseguenza di tale obbligo sarà che il soggetto che abbia una linea di credito con una banca e un contratto di Leasing con un istituto dello stesso gruppo verrà considerato in default su entrambe le posizioni pur risultando impagate, ad es., solo le rate del Leasing[2].

Altro aspetto da tenere presente del “contagio di default” riguarda le posizioni condivise, per cui, un mutuo cointestato che risultasse in default, comporterebbe il default anche delle posizioni dei singoli soggetti.

[1] “Chiarimenti sugli impatti della nuova definizione di default sulla Centrale dei Rischi” Banca d’Italia

[2] Giova comunque specificare che, pur non trattandosi di un obbligo, era una pratica già ampiamente diffusa.

4) Fuoriuscita dal Default bancario

Anche la fuoriuscita dallo stato di default ha subito dei cambiamenti con il nuovo regolamento.

Mentre prima era sufficiente regolare lo scaduto, dal 1° Gennaio dovranno passare 90 giorni dalla regolazione del debito, durante i quali il debitore verrà monitorato dalla banca e solo successivamente potrà essere considerato in bonis

5) Conclusioni

È indubbio che sia in atto una vera e propria rivoluzione, non tanto del sistema bancario, quanto del tessuto imprenditoriale italiano.

Sia il Nuovo codice della Crisi d’impresa che la nuova definizione di default bancario vanno in una direzione che porta necessariamente l’imprenditore ad avere una maggiore conoscenza delle discipline manageriali per poter guidare al meglio la propria azienda.

La conseguenza specifica di quanto abbiamo detto fino ad ora è, da una parte, che si rende necessaria una gestione attiva della parte finanziaria dell’impresa, dall’altra è probabile che assisteremo ad una stretta del credito da parte del mondo bancario.

Gli istituti saranno infatti obbligati ad un maggior accantonamento di risorse per far fronte ai crediti in sofferenza e probabilmente potranno agire di anticipo mettendo a rientro posizioni di breve termine che risultino potenzialmente pericolose.

D’altro canto potrà essere concesso credito alle aziende che più saranno strutturate da un punto di vista gestionale e che, essendo analizzate con un approccio previsionale da parte delle banche, dimostreranno di avere un’idea quanto più possibilmente chiara della direzione da intraprendere.

 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ACCESSO AL CREDITO PER LE PMI · 03/03/2024 ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole

Zona ZES unica dal 2024: istituiti il portale e lo sportello ZES unica. Dal 1 marzo attivo lo sportello unico digitale

ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole

Zona ZES unica dal 2024: istituiti il portale e lo sportello ZES unica. Dal 1 marzo attivo lo sportello unico digitale

Autotrasporto merci per conto di terzi: risorse per veicoli eco sostenibili

Attività di autotrasporto e incentivi. Il 31.01.2024 in GU il decreto che disciplina modalità operative incentivi autotrasporto merci per conto di terzi annualità 2023

Fondo di garanzia PMI 2024: novità per ETS

Cosa prevede il fondo di garanzia PMI per gli ETS: norme in vigore dal 1 gennaio

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.