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SCUOLE NAUTICHE: IL CODICE DELLA NAUTICA RISCRIVE E PRECISA LE REGOLE PER L'ATTIVITÀ

Scuole nautiche: il Codice della Nautica riscrive e precisa le regole per l'attività

Cosa cambia per le scuole Nautiche, figura del responsabile didattico, regole per le esercitazioni pratiche e definizione requisiti insegnanti teoria

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L’art. 23 del D.lgs. n. 160/2020 procede anche alla riscrittura dell’art. 49-septies del Codice della nautica da diporto concernente le “Scuole nautiche” che sono delegate alla formazione e alla preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

L'articolo è tratto dall'e-book Nautica da diporto 2021

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1) Cosa cambia per le Scuole Nautiche

Viene precisato che l’attività di scuola nautica è esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.

Specifici interventi di modifica concernono i requisiti per la presentazione della SCIA per l’esercizio di una scuola nautica e quelli di capacità morale dei presentatori della medesima SCIA che appaiono assai più dettagliati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Anche in questo caso vengono definiti i requisiti per i cittadini di Paesi terzi.

Un ulteriore aspetto concerne la disciplina della figura del responsabile didattico della scuola nautica e la definizione dei requisiti per lo svolgimento delle attività di insegnante di teoria e degli istruttori di vela per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche (questi ultimi non disciplinati dalla disciplina vigente).

Sono inoltre disciplinate in maniera più dettagliata le ipotesi di esercizio delle attività delle scuole nautiche in violazione delle disposizioni del regolamento o in mancanza dei requisiti per l’esercizio della scuola.

I requisiti soggettivi e morali per l'accesso alle attività di insegnante teorico e di istruttore pratico presso le scuole nautiche sono modellati su quelli previsti per la presentazione della SCIA per l’esercizio di una scuola nautica e su quelli previsti nell'art. 49-sexies, comma 2, per l’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.

Circa il tema della gestione delle scuole nautiche, la disciplina sanzionatoria viene coordinata con quella prevista dal Codice della strada in materia di autoscuole, rinviando al regolamento di disciplina dell'attività di scuola nautica, l'ulteriore definizione degli aspetti applicativi, fissandone alcuni presupposti e indicando specifiche fattispecie sanzionatorie.

Di assoluto rilievo la norma contenuta nel comma 15 della disposizione in commento secondo cui le scuole nautiche possono richiedere all’Autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.

Infine, risolvendo uno dei problemi interpretativi derivanti dall’attuale formulazione del testo, si prevede che la vigilanza sulle scuole sia effettuata dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Province autonome facendo riferimento esclusivamente al criterio territoriale, ossia all’ubicazione sia delle sedi principali, sia di eventuali sedi secondarie.

2) Appendice normativa- art. 23 dlgsv. 160 del 12 nov.2020

  Art. 23 - Scuole nautiche - Modifiche all'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171  

  1. L'articolo 49-septies del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, e' sostituito dal seguente: 

  «Art.  49-septies   (Scuole  nautiche  ).   -  1.   Le    scuole   per l'educazione  marinaresca,  la   formazione  e  la   preparazione   dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate  scuole  nautiche.   L'attivita'  di  scuola    nautica   e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese. 

  2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle citta' metropolitane e  delle   Province autonome di Trento e di  Bolzano  nelle   quali  e'  ubicata   la  sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.   112.

Le  province,  le   citta'  metropolitane  e   le   province   autonome dispongono   l'esecuzione   di    idonei   controlli    sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque  a   seguito  della ricezione di  notizie  circostanziate  circa   l'irregolare  esercizio dell'attivita'. 

  3. La segnalazione  certificata   di  inizio  attivita'   (SCIA)  per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive di  cui   al  decreto  del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla  provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente  per territorio di ubicazione della sede principale da persone  fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per  ciascuna   deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad  eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata  per   la  sola sede centrale. Per il personale della scuola,  vale   quanto  previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile  1994,n. 297. 

  4. La SCIA per  l'esercizio   di  una  scuola   nautica  puo'  essere presentata da soggetti che: 

    a) hanno compiuto gli anni ventuno; 

    b) sono in  possesso   di  diploma  di   istruzione  secondaria  di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o  dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; 

    c) se cittadini stranieri, sono in  possesso  di   un  livello  di competenza nella conoscenza della   lingua  italiana  pari   almeno  al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro  comune   europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER).   Il  requisito della conoscenza della lingua   italiana  si  intende   soddisfatto  se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla  lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua  italiana  come   lingua  straniera  rilasciato   da   un   ente certificatore (CLIQ); 

    d) dispongono di adeguata capacita'  patrimoniale  o   di  polizza fideiussoria. 

  5. Per le persone giuridiche i requisiti  prescritti  dal   comma  4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza   fideiussoria,  che  e'   richiesta  alla persona giuridica. 

  6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica  non puo' essere presentata dai soggetti che: 

    a) sono stati dichiarati delinquenti  abituali,  professionali   o per tendenza; 

    b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure  di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

    c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore  a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente  inferiori   a tre anni, nel loro cumulo  non  sono   inferiori  a  sei   anni,  o,  a prescindere dalla pena in concreto   irrogata,  per  uno   dei  delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990, n. 309; 

    d) sono  stati   dichiarati  interdetti,  inabilitati   o  falliti, ovvero hanno  in  corso   un  procedimento  per   la  dichiarazione  di fallimento. 

  7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al  comma  6  si applicano al legale rappresentante. 

  8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti   di  cui  ai   commi  4  e   6,  ad eccezione della capacita' patrimoniale. Per   la  sede  principale   il responsabile didattico puo' coincidere   con  il  titolare   o  con  il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi  il responsabile didattico  e'  un   dipendente  della  scuola   nautica  o collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o  di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il  medesimo

responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di  due ulteriori sedi ubicate nel   territorio  di  una   stessa  provincia  o citta' metropolitana o provincia autonoma. 

  9.   Gli  istituti  tecnici   del  settore   tecnologico,   indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione  del   mezzo,  opzioni conduzione del mezzo navale  e  di   impianti  e  apparati   marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico  di   cui  al decreto del Presidente della Repubblica 7   settembre  2010,  n.   160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia  autonoma competente per territorio la   SCIA  per  l'esercizio   di  una  scuola nautica. Gli  istituti  tecnici   che  svolgono  attivita'   di  scuola nautica sono soggetti alla   vigilanza  amministrativa  del   Ministero dell'istruzione. 

  10. Le scuole  nautiche   svolgono  attivita'  di   formazione  e  di preparazione dei candidati agli   esami  per  il   conseguimento  delle patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata  attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e  degli   istruttori di cui ai commi  da  11   a  14  del   presente  articolo  e   hanno  la disponibilita' giuridica di   almeno  un'unita'  da   diporto  adeguata rispetto al tipo di corsi   impartiti.  Le  dotazioni   complessive  in personale, attrezzature e unita'   da  diporto  delle   singole  scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 

  11. Per l'effettuazione dei corsi, la  scuola  nautica   dispone  in organico di uno o piu' insegnanti di teoria   e,  per  l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal   titolare,  ovvero  dal   legale rappresentante, ovvero dal responsabile   didattico.  Nella  SCIA   per l'esercizio dell'attivita' di scuola   nautica  o  di   variazione  del personale docente in organico e' indicato il personale  insegnante   e

istruttore impiegato ed  e'  comprovato   il  possesso  dei   requisiti prescritti. 

  12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso  le scuole  nautiche  di   cui  al  comma   1,  i  soggetti    in   possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi  dello   stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque   anni,  i  docenti   degli istituti tecnici di cui al   comma  9,  i   docenti  che  hanno   svolto attivita' di docenza presso i medesimi istituti  tecnici   per  almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu'  di   cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque  anni   la  patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza  alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la  patente nautica di categoria B. L'attivita'   di  insegnamento  teorico   delle tecniche di base della navigazione a vela e'  svolta   dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies  del   presente codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo  nel rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

  13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando  di unita' da diporto presso le scuole   nautiche  i  soggetti   che  hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con  abilitazione almeno  pari  a   quella  che  il   candidato  aspira   a    conseguire.

L'attivita' di  istruzione  pratica   delle  tecniche  di   base  della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. 

  14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti: 

    a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno; 

    b) sono in  possesso   di  diploma  di   istruzione  secondaria  di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o  dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; 

    c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al  comma  6,  ad eccezione di quelli inerenti il diritto   fallimentare,  e  non   hanno riportato condanne per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume; 

    d) se istruttori pratici, sono  in   possesso  di  certificato   di idoneita' psichica e fisica rilasciato dai medici  della   Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture  pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge  29 febbraio 1980, n. 33, e delle relative disposizioni di attuazione; 

    e) se cittadini stranieri, sono in  possesso  di   un  livello  di competenza nella conoscenza della   lingua  italiana  pari   almeno  al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro  comune   europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER).   Il  requisito della conoscenza della lingua   italiana  si  intende   soddisfatto  se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla  lettera

b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua  italiana  come   lingua  straniera  rilasciato   da   un   ente certificatore (CLIQ). 

  15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio,   che  gli  esami   per  il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati  non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi.  Le   spese  di viaggio e di missione per i componenti   delle  commissioni  di   esame sono a carico dei richiedenti. 

  16. Chiunque gestisce una  scuola   nautica  senza  la   segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui  all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,   come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.

Dalla  violazione  consegue   la  sanzione  amministrativa  accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. 

  17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da  diporto nella disponibilita' giuridica di scuole   nautiche  in  mancanza   dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e   14,  e'  soggetto   alla  sanzione amministrativa  di  cui   all'articolo  123,  comma   12,  del  decreto legislativo  30  aprile   1992,  n.  285,   come  aggiornata  ai   sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 

  18. In caso  di   esercizio  dell'attivita'  di   scuola  nautica  in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21,  e' adottato  provvedimento  disciplinare   motivato  di  diffida    e   di eventuale   sospensione   dall'esercizio   dell'attivita', o di interdizione  dall'esercizio  dell'attivita'  nei casi  e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 21. 

  19.   La  sanzione  disciplinare   dell'interdizione   dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica   e'  obbligatoriamente  disposta   in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da  parte   del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica. 

  20.   Le  sanzioni  amministrative  e   disciplinari  in  materia   di attivita' di scuola nautica sono irrogate   dalla  provincia  o   dalla citta'  metropolitana  o   dalla  provincia  autonoma   competente  per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

  21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e   delle  finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previa   intesa  con  la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento  (UE)  2016/679,   sono  disciplinate  le   seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le  operazioni   eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: 

    a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; 

    b) modalita' per la presentazione della segnalazione  certificata di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica; 

    c)  requisiti   di  idoneita'  e   requisiti  minimi  di   capacita' patrimoniale; 

    d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche  delle   unita' da diporto nella disponibilita' giuridica   della  scuola  nautica   in rapporto ai corsi impartiti; 

    e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; 

    f) modalita' di svolgimento dell'attivita'  di  formazione   e  di preparazione dei candidati agli   esami  per  il   conseguimento  delle patenti  nautiche,  ivi   compresa  la  durata   dei  corsi   e    delle esercitazioni pratiche; 

    g) requisiti e modalita' per lo  svolgimento  degli   esami  nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche,  fermo restando quanto previsto dal comma 15; 

    h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; 

    i) tariffario minimo; 

    l)  disciplina   delle  modalita'   di    diffida   o   sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. 

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