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ETS: NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 UN FONDO PER LA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE

ETS: nella legge di bilancio 2021 un fondo per la lotta alla violenza di genere

La Legge di Bilancio 2021 istituisce un fondo contro la discriminazione e la violenza di genere con dotazione di 2 milioni per gli anni 2021-2023 in favore degli ETS

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La Legge di Bilancio 2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.322 diventata Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ed entrata in vigore il 1 gennaio, prevede nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo con dotazione di 2 milioni di euro per le annualità 2021-2023 per la lotta alla discriminazione e alla violenza di genere

1) Il fondo contro la discriminazione e la violenza di genere

Il Fondo contro la discriminazione e la violenza di genere con una dotazione complessiva di 6 miloni di euro per il triennio 2021-2023 ha lo scopo di garantire:

  1. le attività di promozione della libertà femminile e di genere
  2. le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità (ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge n. 77/2013).

Destinatarie delle risorse del fondo sono le associazioni del terzo settore di cui al D.L.g.s. n. 117/2017 Codice del terzo Settore, che presentino determinati requisiti.

Il Fondo è destinato al sostegno delle spese di:

  • funzionamento e gestione delle citate associazioni, comprese le spese per il personale formato e qualificato,
  • recupero e rieducazione dei soggetti maltrattanti.

Si prevede inoltre che le amministrazioni competenti concedano in comodato d’uso gratuito alle associazioni citate beni immobili di utilizzo collettivo quali

  • luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza,
  • fruibili per tutte le donne
  • nei quali si svolgano attività di promozione di funzioni socio-aggregative, autoimprenditoriali per l’uscita in autonomia dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere
  • nonché di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.

Il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri disciplina entro il 31 marzo di ogni anno, le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo.

2) Gli ETS destinatari del fondo

Destinatarie delle risorse del fondo sono le associazioni del terzo settore di cui al D.L.g.s. n. 117/201796 che presentino i seguenti requisiti.

  • l’indicazione nei rispettivi statuti di finalità ed obbiettivi relativi alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto di discriminazioni di genere
  • lo svolgimento della propria attività da almeno tre anni
  • la presenza di un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle citate finalità.

Ricordiamo che ai sensi dell'art 4 del Codice del Terzo Settore (DLgsn 117/2017) sono ETS enti del terzo settore:

  • le organizzazioni di volontariato,
  • le associazioni di promozione sociale,
  • gli enti filantropici,
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
  • le reti associative,
  • le societa' di mutuo soccorso,
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
  • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, 

ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto sono definite con decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia da emanare entro il 31 marzo di ogni anno.

3) La convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza di genere

L'Italia, con la legge 77/2013, è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica nota come Convenzione di Istanbul.

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante con l’obiettivo di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate

La Convenzione stabilisce inoltre un legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Essa interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela.

La Convenzione individua negli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne.

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1:

• proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

• contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;

• predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;

• promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;

• sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Si ricorda inoltre che il Governo adotta con cadenza biennale piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne.

Dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è attualmente operativo il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020.

Il nuovo Piano si fonda su quattro linee di intervento:

  1. prevenzione,
  2. protezione e sostegno,
  3. repressione dei reati, assistenza e promozione.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità che sono appostate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio.

Si ricorda che l’art. 105-quater del D.L.n. 34/2020 noto come decreto rilancio rubricato 

"Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime"

incrementa di 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

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