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LE RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

Le residenza delle persone fisiche

La residenza delle persone fisiche in un percorso tra normativa e orientamento della giurisprudenza.

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La residenza delle persone fisiche è un concetto che tiene conto di vari aspetti, di seguito un approfondimento per comprendere quali sono quelli da considerare per una sua corretta individuazione.

1) La residenza delle persone fisiche: normativa interna

L’Italia considera soggetti passivi di imposta sia i residenti in Italia che i non residenti secondo due criteri:

  • World wide taxation principle
  • Source Income Principle

Il primo principio tassa i residenti italiani sui redditi ovunque prodotti; il secondo invece tassa i non residenti sui redditi prodotti nel territorio dello stato.

Da un punto di vista fiscale italiano il concetto di “residente” per le persone fisiche si trova nell’art. 2 del Test Unico Imposte sul Reddito titolato “Soggetti Passivi” che al comma 2 recita:

“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile”

Il Codice Civile tratta il domicilio e la residenza nell’art 43 in cui si esplica che il domicilio è il luogo nel quale il soggetto ha il centro dei propri affari ed interessi mentre la residenza è il luogo in cui il soggetto dimora abitualmente

Note:

Art 2 c. 1 TUIR “Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”

Art. 3 c.1TUIR “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti [****] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”

2) La residenza delle persone fisiche: normativa Convenzionale

Premesso che ogni convenzione ha delle particolarità cui occorre tenere conto possiamo dire che, generalmente, il primo comma dell’art. 4 delle Convenzioni stabilisce che si definiscono residenti di uno stato le persone fisiche che siano considerate residenti ai fini dell’imposizione in ragione della loro residenza o del loro domicilio.

Nel caso in cui due stati possano contendersi la residenza di un soggetto in base alla propria normativa interna, facendo così emergere un profilo di Dual Residence, occorre fare riferimento al comma 2 del medesimo articolo convenzionale che detta delle regole per stabilire il luogo in cui il soggetto viene considerato residente:

  • detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Sato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  • se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  • se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità:
  • se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Appare evidente come non sempre sia agevole determinare la residenza fiscale di una persona fisica e come gli stati abbiano la possibilità di cercare di assoggettare a tassazione tutto il materiale imponibile riferito alla persona.

In quest’ottica assume particolare rilevanza il concetto di centro degli interessi vitali, concetto sul quale si è più volte espressa la giurisprudenza e la stessa Agenzia delle Entrate che, nella risposta all’interpello n° 25 del 4 aprile 2018, indica come la residenza in Italia della famiglia e il contratto di affitto e le utenze intestate a nome del soggetto potrebbero far ritenere che, nella sostanza, il domicilio del soggetto sia all’interno del territorio nazionale avendo qui stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

3) Residenza delle persone fisiche: orientamenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in tale ambito. Fra le varie sentenze possiamo ricordare i seguenti passaggi:

  • “deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali e ciò in base a vari elementi presuntivi, quale l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un’abitazione, nella quale trascorra diversi periodi dell’anno e ciò a prescindere anche dall’iscrizione del soggetto nell’AIRE(1)”
  • “Le relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento”
  • “Al fine di individuare l’effettivo centro degli interessi dell’imputato, e, dunque, la sostanziale residenza «di fatto», il profilo degli interessi lavorativi (in particolare ponendo in rilievo le attività di composizione, incisione e gestione manageriale connesse alla figura di cantante esclusivamente svolte in Italia) attesa la sostanziale instabilità nel tempo di quelli, invece, affettivi(2)
  • “Si deve ritenere che il contribuente disponesse di una abitazione permanente in Italia. Ne consegue che la CTR, al fine di accertare se il contribuente dovesse essere assoggettato ad imposta nello Stato italiano, avrebbe dovuto applicare il secondo criterio previsto dall’art. 4, lettera a, della Convenzione citata, secondo cui quando una persona dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente nello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette(3)”

Fino ad arrivare alla recente sentenza della corte di Cassazione, che ha affermato che il centro degli interessi vitali del soggetto deve essere individuato attribuendo fondamentale importanza al luogo nel quale sono presenti gli interessi economici del soggetto rispetto al paese nel quale sono maggiormente presenti i legami familiari .

Note:

1 Sentenza n 678 del 16 gennaio 2015

2 Sentenza n 45752 del 5 ottobre 2017

3 Ordinanza n 32992/2018 pubblicata il 20.12.2018

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