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FINANZIAMENTI BANCARI PER LE PMI SALGONO DA 25 A 30.000 EURO E ALTRE NOVITÀ

Finanziamenti bancari per le PMI salgono da 25 a 30.000 euro e altre novità

Cambia il DL Liquidità: finanziamenti bancari per la liquidità fino a 30.000 euro, ampliamento della platea dei beneficiari, e durata fino a 10 anni

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Cambia il Decreto Liquidità (DL dell'08.04.2020 n. 23) con la sua conversione in legge (Legge 5 giugno 2020, n. 40) e novità importanti inserite per le imprese, tra queste appunto, la garanzia pubblica al 100% offerta dal Fondo centrale per le Pmi su prestiti fino a 25.000 euro ora aumenta per prestiti fino a 30.000 euro.

Ricordiamo che in favore delle piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, il Decreto Liquidità (art. 13 comma 1, lett. m), ha previsto garanzie statali gratuite fino al 100% dell’importo del finanziamento richiesto, purchè sussistano determinati requisiti:

  • inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione
  • durata del finanziamento fino a 120 mesi (la durata massima passa quindi da 72 mesi a 120 mesi, ovvero 10 anni)
  • un importo concesso non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c) , numeri 1) o 2) , come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. In altri termini, secondo quanto previsto dalla lett. c) numeri 1 e 2 dell'art. 13, l’importo concesso non può superare, alternativamente:
    • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
    • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
      e, comunque, non superiore a 30.000 euro

Altra novità inserita in sede di conversione riguarda l'ampliamento dei soggetti beneficiari della concessione del credito:

  • piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni,
  • in sede di conversione anche in favore di associazioni professionali e società tra professionisti
  • nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi

la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall’interessato mediante dichiarazione autocertificata.

Infine, sempre in sede di conversione, è stato previsto che il tasso di interesse non possa essere superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato dello 0,2%.

Per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione.

1) I passaggi da seguire per la richiesta del finanziamento

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione, il Modulo per la richiesta di garanzia da parte del beneficiario richiedente è stato aggiornato e pubblicato sul sito  www.fondodigaranzia.it, dovrà essere compilato e inviato via email (anche non certificata) alla Banca o al Confidi, o altro intermediario finanziario, al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento.

Ricordiamo che le Banche hanno previsto, come suggerito dall'ABI, all’interno del loro sito un’apposita sezione dedicata al finanziamento in questione, con le informazioni e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande di finanziamento nonché le modalità di acquisizione di tali domande da parte della banca, evitando così, che i soggetti beneficiari si debbano necessariamente recarsi presso la filiale bancaria.

Innanzitutto, le PMI e i lavoratori autonomi e professionisti, e i nuovi soggetti beneficiari introdotti dalla legge di conversione, devono inviare alla propria Banca:

Entrambi dovranno essere compilati e sottoscritti, e inviati alla banca tramite e-mail o Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).

Qualora il soggetto richiedente avesse già acquisito dal soggetto beneficiario finale, la versione precedente dell’Allegato 4bis, potrà procedere in questo modo:

  • se le informazioni contenute nell'allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, potrà procedere alla presentazione della richiesta di garanzia;
  • se le informazioni contenute nell'allegato 4bis (dato relativo ai ricavi di cui al punto 15) non consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, dovrà ricevere dal soggetto beneficiario (l'impresa) l’integrazione della richiesta di agevolazione, utilizzando il modello 2 "Annex “Integrazione Allegato 4bis”.

Come precisato dall'ABI, le novità dell’art. 13, per essere pienamente in vigore, necessitano dell’autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi, nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche.

2) Come si compila il modulo per la richiesta di garanzia

Vediamo alcuni punti principali di quello attualmente in uso.

Dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, nel caso di domanda da parte di professionista o lavoratore autonomo, è necessario inserire:

  • al punto 13, il codice di classificazione ATECO 2007 dell’attività esercitata,
  • al punto 14, la finalità per la quale viene richiesto il finanziamento, ad es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente per “liquidità”,
  • al punto 15, che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19,
  • al punto 16:
    • l’ammontare dei ricavi del soggetto richiedente (dato sempre obbligatorio).
      Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
      Nei casi di richieste in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento, per fatturato si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati.
    • la spesa salariale annua (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti e nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, si intendono i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività), da compilare soltanto se l’importo del finanziamento richiesto risulta essere superiore al 25% dei ricavi di cui al punto precedente come risultanti da:
      • ultimo bilancio depositato
      • ultima dichiarazione fiscale presentata
        ovvero, qualora i precedenti non fossero ancora disponibili, da
      • autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2002, n. 455
      • o idonea documentazione (quale ad esempio la dichiarazione annuale IVA) comprovante l’ammontare di tali ricavi.

Il punto 18 va compilato solo se l’impresa ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). Non devono invece essere indicati eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.

Una volta che la Banca ha acquisito i documenti procede ad inserire tali informazioni sul portale del Fondo di Garanzia, che a sua volta darà riscontro della presa in carico della pratica, e procede all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI.

Qualora si trattasse della prima richiesta di garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda da parte della banca, il Fondo provvederà ad inviare le credenziali all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’impresa/professionista nel modulo di richiesta, per poter accedere al Portale del Fondo e visualizzare lo stato di lavorazione della richiesta di garanzia ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

Le istruzioni per accedere e le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all'utilizzo del Portale FdG.

Per recuperare le credenziali per l’accesso, qualora il soggetto beneficiario abbia già usufruito in passato di garanzie del Fondo, occorre seguire le Istruzioni per l’accesso al Portale FdG.

Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto richiedente, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.

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