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AGEVOLAZIONI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI E AI MOVIMENTI POLITICI

Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali ai partiti e ai movimenti politici

Statuti e bilanci di partiti politici, associazioni, fondazioni e comitati: la normativa sulla trasparenza e pubblicità

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In questo articolo esaminiamo la le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici che sono delle associazioni e quindi, ai sensi dell’art. 73, 1° comma, lettera c) del TUIR, enti non commerciali dal punto di vista fiscale. Specificamente, i partiti politici sono quelle associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale, come afferma l’art. 49 della Costituzione. 

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1) Le caratteristiche civilistiche e contabili dei partiti e movimenti politici

Per la prima volta dall’entrata in vigore della Costituzione, il Decreto-Legge n° 149 del 2013, convertito in Legge n° 13 del 2014, in seguito modificato dalla Legge n° 3 del 2019 (commi da 11 a 28 dell’art. 1°) e dal Decreto-Legge n° 34 del 2019 (art. 43), ha dettato delle norme per garantire il rispetto del metodo democratico e della trasparenza, anche economica e finanziaria, nella vita dei partiti politici e precisamente:

  • l’obbligo di costituirsi per atto pubblico e di dotarsi di uno statuto che, nel rispetto della Costituzione e dell’ordinamento dell’Unione Europea, deve contenere, oltre al simbolo grafico dell’ente, all’indicazione della sede legale e del soggetto che ne ha la rappresentanza legale, una serie di norme finalizzate a garantire la democrazia interna e la trasparenza dell’organizzazione, con particolare riferimento alla gestione economico – finanziaria di essa. In particolare, devono essere presenti clausole sulla cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali, sulle modalità di elezione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo del partito, sulle modalità di partecipazione degli iscritti, sulla presenza delle minoranze almeno negli organi collegiali non esecutivi, sui procedimenti disciplinari, sulle modalità di selezione delle candidature alle elezioni politiche, anche europee, ed amministrative (art. 3);
  • l’istituzione di una Commissione parlamentare di garanzia della trasparenza e della democraticità degli statuti che tiene un Registro (consultabile su Internet) nel quale il partito (ma non il movimento, che la legge non cita) politico si deve iscrivere se vuole accedere alle forme di finanziamento privato fiscalmente agevolato o pubblico indiretto che esponiamo successivamente in questo articolo (art. 4. La Commissione è stata istituita presso la Camera dei Deputati dall’art. 9 della Legge n° 96 del 2012);
  • l’obbligo di redigere un rendiconto o bilancio di esercizio, di pubblicarlo sul proprio sito Internet istituzionale, di farlo certificare da una società di revisione o da un revisore legale dei conti se questo presenta entrate annue superiori a 150.000 Euro;
  • il bilancio o rendiconto va trasmesso annualmente per farlo controllare dalla Commissione parlamentare di garanzia di cui al punto precedente. Si deve inoltre comunicare alla Presidenza della Camera dei Deputati l’elenco di coloro che hanno erogato contributi di importo superiore a 500 Euro annui che devono essere registrati su un apposito registro numerato progressivamente e firmato in ogni pagina dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese solare successivo a quello di percezione o, se inferiori a 500 Euro, entro il mese di Marzo dell’anno solare successivo;
  • entro le stesse date i contributi ed i loro erogatori devono essere pubblicati sul sito web istituzionale del partito o movimento politico o della lista o del candidato alla carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Questa pubblicazione deve durare almeno cinque anni. Sono escluse da tali obblighi tutte le attività di sostegno volontario all’attività del partito o movimento politico o lista che non hanno natura commerciale, professionale o di lavoro autonomo;
  • l’erogazione di contributi superiori a 500 Euro implica il consenso del donante alla pubblicità dei suoi dati ed è vietato ai partiti e movimenti politici e alle liste citate accettare contributi di qualsiasi genere che abbiano un valore economico da parte di soggetti donatori che si dichiarino contrari a queste forme di pubblicità. Inoltre, tali soggetti non possono ricevere contributi o sostegni economici di qualsiasi genere da stati esteri o da enti pubblici di stati esteri o da persone giuridiche aventi sede legale in uno stato estero e non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia;
  • gli obblighi contabili e pubblicitari di cui ai quattro punti precedenti sono stati estesi anche alle articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui al punto precedente che, nell’anno precedente, hanno incassato entrate superiori a 150.000 Euro. Al bilancio dei partiti e dei movimenti politici nazionali devono essere allegati quelli delle loro articolazioni regionali o pluriregionali e delle fondazioni o associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici. Non è richiesta dalla legge, anche se è opportuna, la redazione di un bilancio consolidato di questi enti (artt. 5 – 8);
  • l’obbligo di assicurare la parità di genere nell’accesso alle cariche elettive (o, almeno, il 40% di donne candidate) (art. 9).

2) Fondazioni, associazioni e comitati collegati al partito politico: estensioni

L’applicazione delle norme sulla trasparenza e sulla pubblicità degli statuti e dei bilanci dei partiti politici che abbiamo visto nel paragrafo precedente si estende alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati:

  • la composizione dei cui organi elettivi è determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici o
  • la cui attività si coordina con quella dei partiti o movimenti politici in base a specifiche previsioni del loro statuto o atto costitutivo;
  • i  cui  organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo  da  membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che sono o sono state nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali  di  comuni  con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti.

Sono esclusi da ciò gli Enti del terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e le fondazioni, le associazioni e i comitati appartenenti alle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Fino all’avvio del RUNTS sarà sufficiente l’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS o ai registri del volontariato (per le organizzazioni di volontariato) o dell’associazionismo (per le associazioni di promozione sociale);

  • che contribuiscono, a titolo gratuito, al finanziamento di iniziative dei partiti o movimenti politici o di loro articolazioni interne o di singoli componenti di loro organi interni o di loro eletti per importi superiori a 5.000 Euro annui (artt. 6 e 5, 4° comma).

Questa estensione di norme alle associazioni, fondazioni e comitati citati prescinde dall’iscrizione del partito o movimento politico nel Registro tenuto dalla Commissione parlamentare di garanzia di cui sopra.

La giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto queste norme del DL 149/2013 spetta al Giudice Amministrativo fatta salva la competenza del Giudice Ordinario in tema di sanzioni amministrative (art. 13-bis).

3) Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici

La disciplina fiscalmente agevolata delle erogazioni liberali ai partiti politici è stata anch’essa riformata dal Decreto-Legge n° 149 del 2013, il cui art. 10 ha previsto che sia i soggetti passivi IRPEF (quindi le persone fisiche, gli imprenditori individuali ed i soci di società di persone) che i soggetti passivi IRES (cioè le società di capitali e cooperative e gli enti non commerciali) possono effettuare erogazioni liberali ai partiti politici per un importo complessivo annuo non superiore a 100.000 Euro. Mentre, però, il limite per le erogazioni delle persone fisiche vale per un singolo partito politico, i soggetti passivi IRES devono rispettare il limite di 100.000 Euro complessivi anche nel caso di erogazioni a più partiti.

Le erogazioni possono essere effettuate sia in denaro che con una fornitura di beni o servizi ed anche per interposta persona o per il tramite di società controllate. Se l’erogazione è in denaro, il versamento di essa deve essere effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono: le carte di credito, di debito e prepagate, gli assegni bancari e quelli circolari. Il limite di importo di queste erogazioni di 100.000 Euro annui previsto per le singole società di capitali o cooperative vale anche per i gruppi di società di cui all’art. 2359 del Codice Civile e si applica anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni derivanti da fideiussioni o da altre garanzie reali o personali prestate a favore di partiti politici. Inoltre, se in un anno, un soggetto passivo IRES eccede il limite di erogazioni ad un partito politico di 100.000 Euro non può effettuare versamenti (di denaro o altri beni o servizi) negli anni successivi allo stesso partito fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza. Sono esclusi da questa disciplina le garanzie (fideiussioni, ecc.) prestate prima dell’entrata in vigore del DL 149/2013 ed i lasciti mortis causa.

Mentre i limiti alle erogazioni liberali che possono essere percepite valgono per tutti i partiti ed i movimenti politici, solo quelli iscritti nel Registro di cui all’art. 4 del DL 149/2013 tenuto dalla Commissione parlamentare di garanzia istituita dall’art. 9 della Legge n° 96 del 2012 possono accedere, su richiesta, oltre alle risorse ad essi destinate dalla scelta dei contribuenti sul due per mille dell’IRPEF prevista dall’art. 12 del DL 149/2013, anche al regime fiscale agevolato destinato ai contribuenti che effettuano le erogazioni liberali di cui all’art. 10 dello stesso Decreto, che abbiamo esaminato nei precedenti capoversi.

Queste agevolazioni fiscali sono previste dall’art. 11 del decreto-legge citato e consistono, sia per i soggetti passivi dell’IRPEF, che per quelli dell’IRES con l’esclusione degli enti non commerciali, in una detrazione del 26% degli importi compresi tra 30 e 30.000 Euro annui. La detrazione può andare, quindi, da 7,8 a 7.800 Euro annui e non si applica agli importi delle erogazioni liberali eccedenti 30.000 Euro.

La detrazione vale a partire dall’anno d’imposta 2014 (dichiarazione del 2015) ed alla detrazione sono destinate risorse a regime (nell’anno 2016) per 15,65 milioni di Euro. Se per essa occorressero maggiori risorse si andranno a ridurre i fondi per la destinazione del due per mille dell’IRPEF ai partiti politici che hanno a regime (anno 2017) un importo massimo di 45,1 milioni di Euro. Oltre questa cifra non si può andare ed in questo caso non si avrà, pertanto, diritto alla detrazione. Inoltre, la detrazione dall’IRES non spetta agli enti (comprese le società) nei quali vi sia una partecipazione pubblica od i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani od esteri (in primo luogo le borse), alle società od enti che controllano, direttamente o indirettamente, i citati soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi ed, infine, alle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.

I possibili beneficiari di tutte le detrazioni finora esaminate sono i soggetti passivi IRPEF od IRES (esclusi gli enti non commerciali) che hanno effettuato erogazioni ai partiti ed ai movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali in almeno tre circoscrizioni alla Camera dei Deputati, in tre regioni al Senato della Repubblica, in almeno una circoscrizione per le elezioni al Parlamento Europeo oppure all’elezione anche di un solo Consiglio Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano e quelli che hanno ottenuto l’elezione di almeno un rappresentante in uno di questi organi legislativi.

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della disciplina del finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e degli enti privati ad essi equiparati sono contenute nei commi da 21 a 25 dell’art. 1° della Legge n° 3 del 2019.

Quest’ultima legge ha anche istituito l’obbligo di creare, presso qualsiasi ente in cui si svolge una competizione elettorale esclusi i comuni con meno di 15.000 abitanti, una sezione del proprio sito web istituzionale denominata “Elezioni trasparenti” in cui, entro il settimo giorno antecedente la competizione elettorale, devono essere pubblicati i curriculum vitae ed i certificati penali dei candidati che sono obbligatoriamente già stati pubblicati sul sito web istituzionale del partito o movimento politico o della lista che concorre alle elezioni per la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per le elezioni nazionali ed europee, l’ente incaricato di queste pubblicazioni è il Ministero dell’interno.

Segnaliamo, infine, che l’art. 11-bis del Decreto-Legge n° 149 del 2013, convertito in Legge n° 13 del 2014, ha modificato la lettera i) del 1° comma dell’art. 7 del Dlgs 504/1992 escludendo dall’esenzione dall’IMU gli immobili posseduti dai partiti politici, indipendentemente dalla destinazione d’uso di essi.

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