Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.
Il rinnovo introduce importanti miglioramenti per circa 500.000 lavoratori del settore, un terzo dei quali con contratti a tempo indeterminato.
Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.
L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.
Di seguito vediamo i principali aspetti di novità e il testo del contratto precedente .
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1) CCNL agenzie di somministrazione 2025
Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili.
La ripartizione prevede :
- un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e
- dello 0,15% a carico del lavoratore.
L’attivazione è prevista per il 1° marzo 2025.
Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.
Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno.
Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del
- 35% per i lavoratori in missione e del
- 50% per quelli in attesa di missione.
Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza
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2) CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp - Ebitemp
Sono state introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.
In particolare , il Fondo FormaTemp si occupa delle attività formative con un'indennità di frequenza oraria. Nel testo sono definiti i contenuti della formazione per i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale
E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita
Prestazioni Ebitemp
Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.
In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.
Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.
3) CCNL 2019 Assolavoro: welfare
Il Ccnl firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 che prevede di norma sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .
Sono ammesse però otto proroghe nei casi seguenti:
- se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
- lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
- casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
- impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.
Altri aspetti dell'accordo riguardavano il welfare di settore , la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):
- si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
- una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
- Contratto a Monte Ore Garantito (MOG) riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo, grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto
- incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
- per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per almeno 90 giornate nell’arco nell'anno viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.
Si riconfermava la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il lavoro domestico. Il sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.
Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.
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