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MULTE STRADALI CROSS BORDER: L’INFRAZIONE ALL’ESTERO SI PAGA IN ITALIA

Multe stradali cross border: l’infrazione all’estero si paga in Italia

Le sanzioni per infrazioni stradali commesse nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea: il sistema di scambio di informazioni Cross border

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La tematica relativa alle multe afferenti a infrazioni stradali commesse nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea ha trovato, ormai da qualche tempo, una strategica efficace modalità che le rende effettive, e quindi riscuotibili, nell’ambito della cooperazione tra Paesi.

L’argomento torna alla ribalta con un prestigioso contributo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” (Quotidiano 11.3.2019, pag. 5: “Le multe estere ora arrivano in Italia” e “Per difendersi meglio la via dell’immediata opposizione”) che fa il punto sull’effettiva operatività della disciplina, altresì fornendo informazioni sull’eventuale opposizione.

1) Cross border: il sistema di scambio di informazioni

La Circolare emanata dal Viminale (Ministero dell’Interno) il 12 settembre 2017,  recava le istruzioni operative dello scambio di informazioni tra Stati, proprio in tema di sanzioni amministrative derivanti dalla circolazione dei veicoli: lo strumento internazionale, appellato cross border, tratta i dati identificativi dei veicoli immatricolati nei paesi UE, con l’esplicito obiettivo di facilitare l’applicazione, oltre confine, delle sanzioni stradali. 

Dalla prospettiva operativa, il sistema di interscambio funziona mediante i singoli organi designati da ogni Stato: l’Italia l’ha identificato nella Direzione Generale per la Motorizzazione.

Più in dettaglio, una volta edotto del numero di targa del veicolo, ogni organo, vicendevolmente, autorizza la consultazione dei dati di immatricolazione e degli intestatari, censiti nei propri data base nazionali. 

Lo Stato che accerta l’infrazione, secondo quanto prescritto dalla disciplina europea (Direttiva 2015/413) informa l’intestatario del veicolo, oppure l’individuo che ha posto in essere la specifica infrazione se noto, sulle relative conseguenze giuridiche.

2) Cross border: le infrazioni stradali

Il congegno normativo originava dalla Direttiva 2011/82/UE: mediante il descritto Cross Border ogni Stato comunica, in condizione di reciprocità con gli omologhi europei, i dati identificativi dei soggetti intestatari dei veicoli immatricolati nei Paesi UE, responsabili di (solo otto!) alcune tipologie di infrazioni stradali, tutte valutate come pericolose per il bene comune sicurezza:

  • eccesso di velocità,
  • omesso utilizzo delle cinture di sicurezza
  • omesso utilizzo del casco protettivo,
  • passaggio al semaforo rosso,
  • guida in stato di ebbrezza alcoolica
  • guida sotto influenza di sostanze stupefacenti,
  • circolazione su una corsia vietata,
  • utilizzo indebito di cellulare o di ulteriori dispositivi di comunicazione durante la guida.

3) Cross border: la notifica del Verbale

Lo spiegato iter, in Italia, si svolge di pari passo con quello della notifica riservata ai residenti all’estero (art. 201, comma I, C.d.S., il quale scandisce il procedimento e la tempistica: entro 360 giorni dall’accertamento, con le modalità previste dal C.d.S. o a mezzo posta, ad opera degli organi stabiliti dall’art. 12 C.d.S.). 

A seguito dell’acquisizione delle informazioni richieste, all’intestatario del veicolo è notificato il verbale di accertamento e contestazione, insieme alla lettera recante informazioni sull’infrazione, il cui modello è stato direttamente fornito dalla Circolare del Viminale, e stilata nella lingua dello Stato d’immatricolazione del mezzo, quindi riportante:

  • la tipologia di violazione,
  • il luogo,
  • la data,
  • l’ora di rilevazione,
  • le sanzioni da irrogare,
  • i dati relativi al dispositivo con cui l’infrazione è stata accertata.

Modulo di risposta

Unitamente a verbale e lettera, l’intestatario del veicolo col quale risulta essere stata posta in essere l’infrazione, riceverà un modulo di risposta, che offre tre opzioni al ricevente:

  • confermare di commesso l’infrazione,
  • contestare l’infrazione (secondo la legge e la procedura dello Stato che ha rilevato la trasgressione),
  • indicare le generalità dell’effettivo conducente.

4) Riconoscimento della multa

In ipotesi di inerzia da parte del ricevente si attiva la fase del riconoscimento della sanzione, disciplinata dal D. Lgs. n. 37 del 2016 (recante “Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie”): la Corte d’appello, in un’apposita udienza in camera di consiglio, avente ad oggetto la bontà delle procedure percorse dallo Stato accertatore, deciderà se annullare la multa (facoltà legittimata fino a concorrenza dell’importo di 70 euro), oppure se confermarla. In quest’ultima ipotesi il collegio ritiene quindi che la somma sia troppo esigua per attivare un iter di riscossione internazionale.

Se, al contrario, il giudice territoriale delibera il “riconoscimento” della multa, scatta la procedura finalizzata alla riscossione coattiva, regolata dalla disciplina penale dello Stato italiano, finanche nelle fattispecie ove la sanzione rivesta natura amministrativa.

Avverso il pronunciamento reso dalla Corte d’Appello può essere proposto ricorso per Cassazione in conformità alla Legge 69/2005 (recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri”).

Allegato

Circolare Ministero dell'Interno del 12.09.2017 - Scambio Informazioni veicoli
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