La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) interviene in modo significativo sulla disciplina dell’imposta sui premi delle assicurazioni RCA, con particolare riferimento alle coperture accessorie per infortunio del conducente e assistenza stradale.
Il primo intervento di rilievo è contenuto nell’art. 1, comma 59, che introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 1-bis, comma 1, della L. 1216/1961, stabilendo che fino al 31 dicembre 2025, le assicurazioni per infortunio conducente e assistenza stradale non rientrano tra i “rischi inerenti al veicolo” soggetti all’aliquota del 12,5%, se il premio è indicato separatamente rispetto alla RCA obbligatoria.
In questi casi, continuano ad applicarsi le aliquote ordinarie previste dalla tariffa: 2,5% per l’infortunio conducente e 10% per l’assistenza stradale. Questa disposizione ha chiarisce il trattamento fiscale applicabile ai contratti già in essere, mentre ci sono novità dal 2026..
1) Aumento aliquote per infortunio e assistenza stradale
Le novità di maggiore impatto dal 1° gennaio 2026 sono introdotte dall’art. 1, comma 60, della legge di Bilancio che stabilisce che le assicurazioni per infortunio del conducente e assistenza stradale sono sempre considerate rischi inerenti al veicolo, a prescindere dalla separata indicazione del premio nel contratto.
Per questo si prevede un aumento generalizzato dell’imposta al 12,5%, con un impatto sui costi delle polizze che sarà da verificare anche alla luce di una ulteriore modifica (v. ultimo paragrafo).
Parallelamente, viene riformulato anche l’art. 19 della tariffa allegata alla L. 1216/1961, estendendo l’aliquota del 12,5% alle coperture per rischi accessori (furto, incendio, spese legali, rottura vetri, assistenza stradale), anche quando non sono stipulate congiuntamente alla RCA obbligatoria.
La novità era presente nel D.lgs. 174/2024 (Testo unico dei tributi erariali minori), che pero è stato fatto slittare ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.
Nella tabella le nuove aliquote confrontate alle precedenti
| Tipologia di copertura | Aliquota fino al 2025 | Aliquota dal 2026 |
|---|---|---|
| RCA obbligatoria | 12,5% | 12,5% |
| Infortunio conducente | 2,5% | 12,5% |
| Assistenza stradale | 10% | 12,5% |
| Altri rischi accessori (furto, incendio, spese legali) | Variabile | 12,5% |
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2) Novità su versamenti e obblighi contributivi imprese
Altre disposizioni della legge di Bilancio 2026 incidono sulle modalità di versamento dell’imposta e sugli obblighi contributivi delle imprese assicurative
In deroga alla disciplina ordinaria, l’imposta sui premi per infortunio conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 dovrà essere versata entro il 30 giugno 2026.
È inoltre previsto un meccanismo di compensazione a favore dei contraenti, imponendo alle imprese assicurative di riconoscere una riduzione dell’importo dovuto , pari ad almeno due terzi della maggiore imposta derivante dall’aumento di aliquota. Le assicurazioni dovrebbero quindi farsi carico di buona parte dell'aumento. Occorre attendere per maggiori dettagli su questo le disposizioni dell'autorita sulle assicurazioni IVASS
Infine, l’art. 1, comma 771, introduce una rilevante novità sul fronte del finanziamento sanitario: dal 2026 le imprese dovranno versare entro il 16 novembre di ogni anno un acconto dell’85% del contributo al SSN, calcolato sull’importo dovuto per l’anno precedente.
L’acconto potrà essere scomputato dai versamenti successivi a partire dal mese di febbraio dell’anno seguente.