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GUIDA DEGLI ASPETTI FISCALI DELL'ATTIVITÀ DI AFFITTACAMERE

Guida degli aspetti fiscali dell'attività di affittacamere

Breve guida per esercitare l'attività di affittacamere in maniera professionale o occasionale

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Negli ultimi anni l’attività di affittacamere ha iniziato ad avere una costante crescita, tant’è che sempre più persone si sono interessate all’avvio di questo tipo di attività che, se ben gestita, può risultare anche molto redditizia.

L’attività di affittacamere può essere svolta sia in forma professionale che non professionale, con la divergenza di alcuni aspetti. Osserviamo nel dettaglio quali sono le peculiarità e i requisiti delle due forme di esercizio di tale attività.

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1) Affittacamere non professionale

L’attività di affittacamere può essere svolta in maniera non professionale, ovvero del tutto occasionale, qualora detta attività sia esercitata presso l’abitazione principale di residenza o domicilio del soggetto che svolge l’attività.

Tale qualificazione importa l’esonero dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese, nonché presso la Camera di Commercio, non essendo altresì necessaria l’apertura della Partita Iva.

L’unico obbligo riguarda la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune dove viene avviata l’attività, ossia nel Comune di residenza  o domicilio del titolare.

Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi, i compensi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67 TUIR e costituiscono operazioni fuori campo IVA, per cui il titolare non dovrà rilasciare alcuna fattura o ricevuta fiscale al cliente, ma eventualmente può rilasciare ricevuta non fiscale, applicando una marca da bollo di Euro 2,00 se l’importo della ricevuta supera gli Euro 77,47.

Come sopra affermato, i redditi percepiti rientrano nella categoria dei redditi diversi e dovranno essere inseriti nel quadro RL del modello Unico, alla voce Compensi derivanti da attività non esercitate abitualmente.

2) Affittacamere professionale

Accanto all’attività di affittacamere non professionale si distingue l’attività esercitata professionalmente che comporta, come è dato comprendere, l’obbligo di porre in essere alcuni adempimenti di carattere burocratico.

Innanzitutto occorre precisare che coloro i quali devono necessariamente operare con la qualifica di imprenditori professionali sono i soggetti che affittano appartamenti di proprietà che superano il limite di sei camere in più di due appartamenti, oppure che affittano camere in appartamenti nei quali non hanno fissato la propria residenza.

Per la gestione degli affittacamere in forma professionale è necessaria, al contrario dell’attività non professionale, l’apertura della partita IVA entro 30 giorni dall’inizio della propria attività, utilizzando il codice ATECO 55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence.
Oltre all’apertura della Partita Iva, il titolare dovrà altresì presentare la SCIA al Comune ove è sito l’immobile utilizzato per l’attività, con modalità del tutto analoghe a quelle previste per l’attività non professionale, nonché effettuare l’iscrizione presso la Camera di Commercio.

Per quanto concerne la registrazione dei contratti di locazione, si rammenta che questa operazione dovrà essere posta in essere unicamente per i contratti di durata superiore a 30 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore tale adempimento non è necessario, mentre sarà comunque dovuta la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza delle generalità degli ospiti.

In relazione al regime IVA, si segnala che l’aliquota applica sarà quella ridotta del 10%, e, l’assoggettamento alla disciplina IVA impone anche l’istituzione degli appositi registri fiscali.

I redditi percepiti dal titolare dell’attività saranno inquadrabili nella categoria dei redditi d’impresa e, potrà essere applicato il regime forfettario qualora gli incassi percepiti nell’anno solare non dovessero essere superiori ad Euro 50.000,00 e qualora le spese per lavoro dipendente non superino ad Euro 5.000,00, con conseguente esonero dal versamento dell’iva e dalla registrazione contabile.

Un’ulteriore adempimento necessario riguarda l’iscrizione agli elenchi previdenziali tenuti presso l’I.N.P.S. territorialmente competente,  da effettuare entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.

In conclusione, come descritto, l’attività di affittacamere può essere esercitata in entrambe le forme esaminate con, ovviamente, maggiori oneri di carattere burocratico e tecnico relativi all’attività professionale. L’attività non professionale è più facilmente gestibile e, soprattutto, comporta meno oneri formali, ma è necessario che il titolare risieda nell’immobile che utilizza per l’attività. Pertanto, chiunque si decida ad intraprendere questa strada, deve tenere in considerazione ogni singolo dettaglio, e scegliere la forma appropriata per far fruttare al meglio la propria attività.

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Commenti

Alexia - 27/12/2020

Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento. All'interno del "paragrafo" relativo all'attività di affittacamere svolta in maniera professionale, quindi con codice ATECO 55.20.51 (Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti vacanze, bed and breakfast, residence), indicate quanto segue: "Per quanto concerne la registrazione dei contratti di locazione, si rammenta che questa operazione dovrà essere posta in essere unicamente per i contratti di durata superiore a 30 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore tale adempimento non è necessario". Significa che se per esempio, come turista, alloggiassi in un residence, dovrei aspettarmi di dover firmare un contratto (di locazione?) e che lo stesso debba essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in caso di permanenza oltre 30 giorni? Ringrazio in anticipo per l'eventuale risposta.

giovanni piero reinero - 06/02/2019

la guida è molto chiara ma non parla della nuova tassa del 21% partita dal 2017 e che airbnb trattiene direttamente sui pagamenti dei clienti alloggiati. E' considerato un acconto rispetto alla tassazione come redditi diversi come dice il testo o è un'imposta secca e questo reddito non deve essere più dichiarato?

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