HOME

/

FISCO

/

VERIFICHE FISCALI GUARDIA DI FINANZA

/

IL VALORE DELLE DICHIARAZIONI RESE NEL CORSO DELLA VERIFICA FISCALE

Il valore delle dichiarazioni rese nel corso della verifica fiscale

Le dichiarazioni rese dal contribuente nel corso di un’attività ispettiva possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tema della valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal contribuente durante un’attività ispettiva è da tempo oggetto di attenzione sia sul piano operativo che su quello giurisprudenziale. Anche la recente circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza ha trattato l’argomento esaminandone gli aspetti salienti.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Segui gli aggiornamenti nel Dossier gratuito Verifiche Fiscali Guardia di Finanza: Manuale operativo 2018

Dello stesso autore ti potrebbero interessare gli e-book:

Mancato pagamento delle imposte e conseguenze penali

I reati dichiarativi

1) Le dichiarazioni di parte nel corso delle verifiche fiscali

Come anticipato in premessa, l’importante tema della valenza delle dichiarazioni rese da parte dello stesso soggetto sottoposto a verifica o a controllo sono state trattate nella recente circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 1/2018, ma l’argomento aveva già trovato spazio nel precedente documento di prassi, la circolare n. 1/2008.

Nella nuova circolare operativa, intitolata “Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali” e in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, si sottolinea l’importanza di acquisire in atti e quindi nei processi verbali di verifica redatti giornalmente e nel conclusivo processo verbale di constatazione le dichiarazioni rese dal contribuente oggetto del controllo/verifica fiscale.

Va rammentato che il processo verbale di constatazione, quale atto redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni è, ai sensi dell’art. 2699 c.c., un atto pubblico e costituisce, secondo i principi generali, un atto fidefacente che “fa prova fino a querela di falso”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2700 del Codice Civile (limitatamente alle dichiarazioni rese e ai fatti compiuti in presenza dei verbalizzanti).

Ferma restando l’importanza che riveste il confronto tra il Fisco ed il contribuente durante l’attività ispettiva ed il fatto che le dichiarazioni da questo rilasciate e verbalizzate consentono all’Amministrazione finanziaria di ricostruire singoli aspetti della complessiva gestione di una attività di impresa o professionale, non va tralasciato che la possibilità di rivolgere al soggetto ispezionato richieste di chiarimenti, informazioni e delucidazioni, nonché di acquisire (verbalizzandole) le osservazioni o le richieste formulate dal contribuente è espressamente prevista dall’articolo n. 51, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 e dall’art. 32, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973.

2) Valorizzazione probatoria delle dichiarazioni acquisite in atti

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le dichiarazioni rese dal contribuente nel corso di un’attività ispettiva, o meglio quelle rese dal rappresentante legale di una società in sede di verifica fiscale, possono essere apprezzate come una confessione stragiudiziale, costituendo pertanto prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato nei confronti della società.

Questo in sintesi quanto stabilito dagli ermellini nella sentenza n. 20980 del 16 ottobre 2015. La dichiarazione contra se rilasciata dal contribuente nel corso dell’attività di verifica, riportata nel processo verbale di constatazione e sottoscritta dal dichiarante, assurge quindi a confessione stragiudiziale.

Come ricordato dalla circolare n. 1/2018 della Guardia di Finanza, a mente dell’art. 2735 c.c. questa particolare confessione fatta alla parte o a chi la rappresenta produce l’effetto, al pari di quella giudiziale, di fare piena prova contro colui che l’ha formulata.

La Suprema Corte, però, ha escluso l’efficacia di prova legale per tali dichiarazioni, specificando che pur non formando piena prova contro chi le ha rese, queste vanno liberamente apprezzate dal giudice, il quale, dato il loro particolare valore, deve adeguatamente motivarne l’eventuale mancata utilizzazione (Cassazione sentenza n. 11170 del 11 giugno 2004).

Il Manuale operativo della Guardia di Finanza sottolinea infine che anche attribuendo alle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica fiscale valore di confessione, la loro efficacia probatoria può prodursi unicamente in relazione a fatti e accadimenti materiali e non anche per opinioni o giudizi di fatto o di diritto.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

VERIFICHE FISCALI GUARDIA DI FINANZA · 19/01/2024 Come il Fisco ricostruisce i redditi dichiarati dal contribuente

La ricostruzione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria. Metodo analitico, metodo induttivo e metodo analitico-induttivo. Quando scatta l'accertamento d'ufficio

Come il Fisco ricostruisce i redditi dichiarati dal contribuente

La ricostruzione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria. Metodo analitico, metodo induttivo e metodo analitico-induttivo. Quando scatta l'accertamento d'ufficio

Gli “altri documenti” analoghi alle fatture nella dichiarazione fraudolenta

I documenti diversi dalla fattura e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Indetraibile l’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti in reverse charge

Meccanismo di inversione contabile o reverse charge. Di cosa si tratta, quali sono le finalità dell'inversione contabile e cosa accade in caso di fatture per operazioni inesistenti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.