E' aperta la procedura informatica per la richiesta del Bonus nido anche per il 2022. Lo ha comunicato l'INPS con un avviso sul sito istituzionale . E' stata pubblicato successivamente il messaggio n. 925 di istruzioni aggiornate (QUI I DETTAGLI)
Ricordiamo che si tratta del contributo garantito ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) per :
- le spese di frequenza dell’asilo nido oppure
- per spese di baby sitter presso la propria abitazione, in caso di bambini che non possono frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie e che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.
Per l'invio della domanda si puo utilizzare personalmente il servizio online dedicato sul sito INPS oppure ci si può rivolgere ai patronati.
Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni , come segue :
- per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000 euro, il bonus asilo nido è di 3mila euro all'anno (270 euro mensili)
- per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000, il bonus asilo nido è di 2500 euro all'anno
- per tutti gli altri (ISEE oltre 40mila euro) l'importo è di 1500 euro annui (circa 137 euro mensili).
Se non si presenta l'ISEE valido, INPS eroga l’importo minimo.
Leggi anche ISEE cos'è e come si ottiene e
ISEE quali documenti servono per la domanda?
- La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che paga le rette scolastiche e deve indicare i periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali si richiede il contributo . Necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette.
- La domanda di contributo per il supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio e va allegata un’attestazione del pediatra che dichiari per tutto l'anno l’impossibilità del bambino a frequentare l'asilo a causa di una grave patologia cronica.
- Per usufruire del beneficio per più figli va presentata una domanda distinta per ciascun bambino.
ATTENZIONE per chi ha già presentato domanda nel 2021 si puo accedere e modificare i dati già esistenti nella piattaforma.
Rivediamo di seguito le regole generali per il bonus asilo nido fornite dall'INPS per le annualità precedenti e non modificate
E' disponibile sul sito INPS anche un video tutorial che illustra le modalità per la domanda.
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1) Bonus nido 2022: requisiti, domanda, cumulabilità
Il bonus nido /supporto domiciliare è un contributo economico, cui ha diritto ogni bambino fino a tre anni da utilizzare:
- come rimborso per le spese di asilo nido oppure
- come supporto alle spese di assistenza in famiglia, per i bimbi con particolari patologie che non possono frequentare gli asili.
Nel primo caso gli assegni vengono erogati mensilmente alla famiglia, in 11 rate . Il genitore deve presentare copia delle ricevuta di pagamento delle rette dell'asilo. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
Nel secondo caso invece il contributo arriva ai richiedenti in una unica soluzione, a seguito di presentazione di un’attestazione rilasciata dal pediatra che dichiari “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica” per l’intero anno di riferimento.
Nel messaggio 802 2021 INPS ricordava che , visti i differenti importi legati alle diverse fasce ISEE se non viene presentato un ISEE minorenni aggiornato il contributo sarà erogato con l'importo minore, e sarà eventualmente conguagliato al momento della presentazione dell'Indicatore con le mensilità successive
Nessun adeguamento invece è previsto per il contributo per il supporto domiciliare, in quanto pagato in unica soluzione.
CHI HA DIRITTO AL BONUS ASILO NIDO L. 232/2016
I requisiti generali del soggetto richiedente sono:
- residenza in Italia
- cittadinanza italiana o comunitaria oppure in caso di cittadino di Stato extracomunitario con permesso di soggiorno UE (non più necessario il permesso di lungo periodo - vedi ulteriori dettagli in "Bonus asilo nido confermato a extracomunitari regolari")
- Per il supporto presso la propria abitazione è necessario che il genitore richiedente sia convivente con il bambino
- figlio nato o adottato dal 1.1.2016 al 31.12.2022
Come fare domanda per il Bonus asilo nido
Il contributo va richiesto con una delle seguenti modalità:
- in via telematica sul sito www.inps.it (cliccando sul banner Accedi al Servizio) ( serve il proprio PIN INPS oppure lo SPID o lla CIE o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- telefonicamente con il Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- attraverso gli enti di Patronato
Nel momento in cui viene presentata l’istanza bisogna specificare quale forma di agevolazione si richiede e per quale anno e mese scolastico, nel caso degli asili nido.
Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus asilo nido dovrà specificare:
- se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare denominazione, codice fiscale della struttura, estremi del provvedimento autorizzativo.
- le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica per le quali intende ottenere il beneficio ma ATTENZIONE! per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati nella domanda sarà necessario presentare una nuova domanda, che sara sottoposta alla verifica della disponibilità dei fondi
Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza oppure la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Le ricevute di pagamento delle rette successive dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e, comunque, non oltre il 1° aprile 2023. tramite:
- la funzione “Allegati” del servizio on line di presentazione della domanda, accessibile direttamente dai cittadini in possesso di PIN Inps (o SPID o Carta Nazionale dei Servizi);
- l’applicazione INPS mobile, attraverso il servizio “Bonus nido allegazione”.
La documentazione di avvenuto pagamento (ricevuta, fattura o attestazione del datore di lavoro per i nidi aziendali) dovrà sempre indicare:
- la denominazione e la partita iva dell’asilo nido;
- il codice fiscale del minore;
- il mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Il documento, anche cumulativo, deve essere allegato sempre con riferimento al mese a cui si riferisce.
ATTENZIONE - è disponibile anche la funzionalità denominata "BONUS NIDO", all’interno dell’applicazione “INPS Mobile” che consente di inviare le attestazioni di pagamento delle rette degli asili nido, per ottenere il rimborso, mediante dispositivo mobile/tablet, allegando una semplice fotografia dell’attestazione.
Bonus per supporto domiciliare
In caso di richiesta del bonus per il supporto a bambini fino a tre anni che non possono frequentare l'asilo, come detto, va allegata alla domanda una dichiarazione del pediatra di base che attesta tale impossibilità per tutto l'anno di riferimento.
L’INPS provvede nelle modalità di pagamento indicate nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).
Vengono erogati anche eventuali arretrati tra il momento della richiesta e quello dell'erogazione ma sempre nel limite di 3 annualità totali.
L’utente che opta per l’accredito su un conto con IBAN è tenuto a presentare anche il modello SR163, a meno che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.
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2) Decadenza dal diritto al bonus asilo nido e cambio intestatario
L’erogazione del bonus decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo. In particolare se si verifica uno dei seguenti eventi:
- perdita della cittadinanza;
- decesso del genitore richiedente;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda (affidamento del minore a terzi)
l’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza.
E' però possibile il subentro nel beneficio da parte di un soggetto diverso, come l'altro genitore, se in possesso dei requisiti.
Il cambio di intestatario va richiesto entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza .
3) Cumulabilità con altri bonus e con il welfare aziendale
Il bonus asilo nido non è cumulabile:
- con la detrazione prevista dall'art. 2, comma 6, legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
- con il cd "voucher baby sitting o bonus infanzia" (L.92- 2012, prorogato dalla L. 232 2016: 600 euro mensili per i mesi in cui si rinuncia al congedo parentale facoltativo) ma solo per le mensilità coincidenti . Significa che il bonus asilo nido è richiedibile per mesi non coperti dal bonus Infanzia (vouicher baby sitting)
E' sempre cumulabile, invece, con il Bonus Mamma Domani (800 euro in un unica soluzione alla mamma al compimento del 7 mese di gravidanza o al momento della nascita o adozione, senza limiti di reddito) .
CUMULABILITA CON FRINGE BENEFITS
La compatibilità di questo bonus asilo nido con l’esenzione delle spese per l'asilo dal reddito imponibile segue regole particolari nel caso in cui il lavoratore riceva dal datore di lavoro benefits aziendali per servizi di educazione e istruzione dei figli .
L’Agenzia delle Entrate ha precisato (risposta ad Interpello n. 164 del 28.12.2018) infatti che l'esenzione dall'IRPEF delle spese per l'asilo nido se tali spese "non siano rimaste effettivamente a carico del contribuente" come appunto nel caso in cui sia stato ricevuto dall'INPS il bonus asilo nido che già non concorre a formare il reddito imponibile .
In questo caso l’esenzione dal reddito di lavoro dipendente opera solo sulla differenza tra l'importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo percepito dall'INPS , che effettivamente resta a carico del lavoratore.
La stessa interpretazione è valida qualora il rimborso delle spese per la frequenza dell'asilo nido sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato.