Il Bonus Mamme 2025 – introdotto dall’art. 6 del D.L. 95/2025 – riconosce un’integrazione al reddito pari a 40 euro mensili alle lavoratrici madri con almeno due figli, che abbiano svolto attività di lavoro dipendente o autonomo nel 2025 e con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro.
Una delle domande più frequenti riguarda l’accesso al beneficio per le lavoratrici iscritte, a diverso titolo, alla Gestione separata INPS: chi ha diritto chi è escluso quali periodi lavorativi sono calcolati. L’INPS ha fornito risposte molto precise nelle nuove FAQ ufficiali del manuale di presentazione della domanda, pubblicate il 27 novembre 2025
Vediamo in sintesi.
Vedi qui le istruzioni complete Bonus mamme lavoratrici 2025 istruzioni e requisiti
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1) Bonus mamme per le iscritte alla GS INPS chi ha diritto e chi no
Tra le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS hanno diritto al bonus mamme:
- Collaboratrici coordinate e continuative (co.co.co.)
- Professioniste senza cassa iscritte alla Gestione separata
- Lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata
- Dipendenti che sono anche iscritte alla Gestione separata per ulteriori attività
Sono invece escluse:
- Iscritte solo per cariche sociali (amministratrici, sindaci, membri CdA)
- Iscritte solo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale (senza superamento della soglia contributiva)..
Restano comunque fermi gli altri requisiti:
- due figli (con il più piccolo sotto i 10 anni) o
- almeno tre figli (se autonoma o con lavoro a termine) e
- un reddito da lavoro 2025 non superiore a 40.000 euro, da autocertificare in domanda e che, se superato a consuntivo, comporta la revoca e il recupero delle somme.
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2) Il calcolo del bonus mamme per le lavoratrici autonome
INPS precisa che il diritto al bonus varia in base alla tipologia di iscrizione:
a) Lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata. Il bonus spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa nel 2025
b) Collaboratrici coordinate e continuative: Il bonus spetta per i mesi di iscrizione alla Gestione separata per attività co.co.co.
c) Dipendenti iscritte anche in Gestione separata per altri motivi: : la madre può accedere al beneficio anche se contemporaneamente iscritta alla Gestione separata per una carica sociale o attività aggiuntiva, purché vi sia un rapporto di lavoro dipendente o autonomo valido nel mese.
ATTENZIONE al fatto che non sono utili ai fini del bonus, inoltre, i periodi coperti da NASpI, DIS-COLL o tirocini, né i mesi in cui il rapporto risulta sospeso senza retribuzione, indennità o contribuzione figurativa.
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3) Bonus mamme autonome: tabella di sintesi
| Situazione contributiva / lavorativa | Iscrizione Gestione separata | Bonus Mamme 2025 | Note |
|---|---|---|---|
| Collaboratrice coordinata e continuativa (co.co.co.) | Sì | Spetta | Riconosciuto per i mesi di rapporto attivo nel 2025. |
| Professionista senza cassa obbligatoria, iscritta solo alla Gestione separata | Sì | Spetta | Valgono i periodi di effettiva attività nel 2025. |
| Lavoratrice autonoma iscritta alla Gestione separata | Sì | Spetta | Serve attività lavorativa e rispetto del limite di reddito. |
| Lavoratrice dipendente che è anche iscritta alla Gestione separata per ulteriori attività | Sì | Spetta | Contano i mesi con rapporto di lavoro dipendente in essere. |
| Madre iscritta solo per cariche sociali (es. amministratrice di società) | Sì, ma solo per carica sociale | Non spetta | La sola carica sociale non dà diritto al bonus. |
| Madre iscritta solo per lavoro autonomo occasionale | Sì, per prestazioni occasionali | Non spetta | La contribuzione da occasionale non rileva per il bonus. |
| Madre con tre o più figli, rapporto a tempo indeterminato | Eventuale | Non spetta | Accede all’esonero totale dei contributi, non al Bonus mamme. |
| Periodi di DIS-COLL o tirocinio | Sì | Non spetta | Prestazioni collegate alla cessazione del rapporto o a formazione. |
| Mesi di aspettativa non retribuita o sospensione senza retribuzione e senza contribuzione figurativa | Rapporto formalmente attivo | Non spetta | Mese non utile perché manca attività e copertura contributiva utile. |
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