HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

IUS SUPERVENIENS E APPLICAZIONE RETROATTIVA AUTOMATICA

Ius superveniens e applicazione retroattiva automatica

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26444 del 8 novembre 2017 si occupa di ius superveniens a favore del contribuente in materia di sanzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione,  nella sentenza n. 26444 del 8 novembre 2017,   si occupa nuovamente di ius superveniens  a favore del contribuente. In particolare  afferma che in tema di sanzioni tributarie e favor rei, deve escludersi un’applicazione generalizzata ed automatica delle modifiche apportate al sistema sanzionatorio dal D.Lgs. n. 158 del 2015.  Infatti,  chi ne invoca l’applicazione ha l’onere di indicare il concreto trattamento sanzionatorio applicabile, dato che non sempre la normativa sopravvenuta garantisce un trattamento sanzionatorio più mite. 

IL CASO
La vicenda riguardava un accertamento induttivo a carico di un pastificio con cui l’Agenzia delle entrate  ricostruiva il reddito sulla base della percentuale di resa tra semola utilizzata e pasta prodotta.
La contribuente ricorreva in Cassazione per contestare la metodologia utilizzata dall’Ufficio; con successiva memoria chiedeva poi l’applicazione del nuovo carico sanzionatorio, in tema di infedele dichiarazione,  introdotto dal D. lgs. n. 158/2015.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approfondire vedi il Commento completo con il testo integrale della sentenza.

Ti può interessare   l'abbonamento ai COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA FISCALE E DEL LAVOROI nostri esperti legali commentano settimanalmente le pronunce piu interessanti con analisi normative, orientamenti giurisprudenziali e  testo integrale delle sentenze.

Guarda qui l'indice delle ultime uscite!

1) IUS SUPERVENIENS: automatica applicazione retroattiva se piu favorevole?

La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo ex dlgs 158/2015, e con esso la riduzione delle misure sanzionatorie previste per legge, è entrato in vigore il 1° gennaio 2016 per espressa previsione della legge di stabilità 2016 (art. 1, c. 133, legge 208/2015).
Una delle modifiche più evidenti ed importanti, anche per il numero di contestazioni coinvolte, apportate dal citato decreto, attiene alla violazione di “infedele dichiarazione” di cui ai commi 2 e seguenti dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

(...)

A seguito di tali modifiche si sono posti dubbi in merito alla loro applicazione retroattiva, in particolare in relazione all’esistenza di un mero onere di allegazione da parte del contribuente o, in alternativa, di un onere di comparazione e di dimostrazione dell’esistenza, nel caso concreto, di una sanzione applicabile più mite.
La pronuncia in commento aderisce ad un orientamento più cauto in tema di riconoscimento della valenza dello ius superveniens che mira ad una valutazione casistica delle fattispecie sanzionatorie (cfr. Cass. 16128/2017 e 19187/2017).
Da ultimo anche con la sentenza n. 21253/2017  la Cassazione ha precisato che la modifica normativa (introdotta con dlgs 158/2015) non opera in maniera generalizzata in favor rei, con la conseguenza che la mera affermazione di uno ius superveniens più favorevole, non consente di operare sic et simpliciter la trasformazione della sanzione irrogata in sanzione illegale, specie in assenza di specifica deduzione dell'applicabilità in concreto 

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 12/04/2024 Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Nuovo Processo Telematico: implementate le funzionalità sul sito della Giustizia

Implementate le funzionalità del sito della Giustizia per gli istituti entrati in vigore dal 2024 nel Nuovo Processo Telematico

I mezzi di prova ammessi e quelli esclusi dopo la riforma della giustizia tributaria

La prova nel processo tributario dopo la legge n. 130/2022. Prova documentale, relazione e consulenze tecniche d'ufficio. Quali sono i mezzi di prova ammessi ed esclusi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.