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VOLUNTARY DISCLOSURES BIS 2017: ULTIMI CHIARIMENTI

Voluntary disclosures bis 2017: ultimi chiarimenti

Procedura di collaborazione volontaria per i capitali 2017: i chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate

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La procedura di voluntary disclosure bis è stata introdotta dall’art. 7 del D.L. n. 193 del 2016.

Fino a poco tempo fa, l’Agenzia delle Entrate non aveva emanato alcun documento di prassi per fornire chiarimenti al riguardo. Invece, con la C.M. n. 19/E del 12 giugno 2017 ha dato dei chiarimenti e delle conferme al riguardo. Inoltre, anche il D.L. n. 50 del 2017 ha fatto alcune modifiche sulla disciplina. 
 

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Questo approfondimento è parte della Circolare del giorno 152/2017 "Gli ulitimi chiarimenti e novità sulla disclosures bis"

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1) Voluntary disclosures bis 2017: la riapertura dei termini

Per poter usufruire della procedura, sarà possibile aderire entro il prossimo 31 luglio 2017. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura dovranno essere invece presentati entro il 30 settembre 2017.

Riguardo all’ambito soggettivo, la Circolare ricorda che possono aderire alla procedura di voluntary internazionale i soggetti che hanno violato gli obblighi dichiarativi previsti dal comma 1 dell’art. 4 del decreto n. 227 del 1990. Si tratta quindi di:

  • persone fisiche;
  • enti non commerciali;
  • società semplici;
  • associazioni equiparate
  • fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Invece, alla procedura di voluntary nazionale possono aderire, oltre ai contribuenti che si avvalgono della voluntary internazionale, anche contribuenti diversi da quelli tenuti agli obblighi dichiarativi previsti in materia di monitoraggio fiscale, nonché i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. La Circolare 20/2017 ricorda che alla procedura di voluntary disclosure-bis possono accedere i contribuenti purché:

  • non abbiano già presentato l’istanza in precedenza (anche se per interposta persona);
  • non siano stati destinatari di ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura.

Infine, viene chiarito che:

  • non possono essere oggetto della nuova edizione della procedura le stesse violazioni già rientranti nella precedente edizione che non si era perfezionata per mancato pagamento di quanto dovuto;
  • non risulta preclusivo di adesione alla procedura il fatto che il contribuente abbia già presentato istanza in relazione alla precedente edizione, risultata poi improcedibile a causa della non piena collaborazione dello stesso e/o della carenza della documentazione prodotta a corredo dell’istanza. In questo caso, la presentazione della prima istanza, risultata improcedibile, non può avere l’effetto di precludere l’accesso alla riapertura dei termini per la voluntary, a meno che, prima della presentazione della nuova istanza, il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di attività istruttorie, suscettibili di integrare una causa ostativa;
  • lo stesso ragionamento fornito al punto precedente si applica anche al caso di istanza tardiva presentata dal contribuente in relazione alla precedente edizione della procedura di voluntary.

Riguardo all’ambito temporale viene chiarito che rientrano nella procedura di voluntary-bis le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale commesse con riguardo al modello UNICO 2010 fino a quelle contenute nel modello UNICO 2016. Inoltre, dovranno essere incluse nella procedura le infedeltà dichiarative commesse per i periodi d’imposta dal 2010 al 2015, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione devono essere oggetto di emersione anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d’imposta 2009. Sempre a questo proposito la Circolare ricorda che per gli investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato rientrano nella procedura le violazioni in materia di monitoraggio dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.

2) Voluntary disclosures bis 2017: ecco il nuovo procedimento

La Circolare dell'Agenzia, affronta la novità di questa procedura, ovvero l’autoliquidazione delle somme dovute ricordando che i contribuenti dovranno procedere al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all’istanza entro il 30 settembre 2017. Nel caso in cui il contribuente optasse per il versamento rateale, lo stesso andrebbe fatto in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2017.

L’articolo 7 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 prevede che se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017 o qualora il versamento delle stesse risulti insufficiente, l’Agenzia delle Entrate potrà liquidare le imposte, le ritenute, i contributi, gli interessi e le sanzioni per tutte le annualità oggetto di regolarizzazione attraverso l’emissione di un invito in applicazione del disposto dell’art. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del D.Lgs. 218/97 vigente alla data del 30 dicembre 2014.
Successivamente, la Circolare affronta gli aspetti sanzionatori della disciplina ripercorrendo tutte le indicazioni che erano state date con i documenti di prassi usciti per la precedente edizione della voluntary. La Circolare evidenzia che al fine di consentire un’agevole accesso all’istituto in commento è stato realizzato uno specifico software di ausilio, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, per il calcolo delle sanzioni in autoliquidazione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi di dichiarazione delle imposte dovute.

Con il documento di prassi viene data una conferma riguardante i nuovi Paesi che possono essere considerati collaborativi ai fini della procedura, permettendo al contribuente di usufruire di minori sanzioni.
Viene infatti confermato che nell’ambito della procedura di voluntary internazionale, per i redditi connessi con gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati a fiscalità privilegiata per cui opererebbe il raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché il raddoppio delle sanzioni, tale raddoppio non interviene se congiuntamente, tra il Paese black list e l’Italia è entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all’art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, ovvero che sia entrato in vigore alla medesima data un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 sempre dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Insieme a tali requisiti vi deve essere o il rimpatrio delle attività o la presentazione del waiver da parte del contribuente.
In relazione con i Paesi che hanno sottoscritto un accordo, la Circolare chiarisce che le riduzioni delle sanzioni e i non raddoppi si applicano oltre che agli Stati già agevolati nell’ambito della prima procedura di voluntary, anche a Hong Kong, Isole Cayman, Cook, Guernsey, Gibilterra, isola di Man e Jersey.

Sull'argomento ti puo' interessare la Circolare del giorno Mini voluntary disclosure: invio entro il 31.7

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3) Voluntary disclosures 2017: procedura per contanti o valori al portatore

L’Agenzia delle Entrate si occupa di definire l’ambito della voluntary-bis riguardante la detenzione di contante o valori al portatore. In relazione con tale argomento ricorda la procedura “rafforzata” che è necessario effettuare nel caso in cui si voglia far emergere tali valori:

  1. Il rilascio unitamente alla presentazione dell’istanza di una dichiarazione in cui si attesta che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’art. 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
  2. L’apertura e l’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati;
  3. Il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati.

In relazione con tale argomento, viene specificato che tale previsione non riguarda soltanto la procedura di voluntary nazionale ma è possibile applicarla anche nell’ambito della procedura di voluntary internazionale.

Mentre la detenzione all’estero di contanti o valori al portatore in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale costituisce sempre una violazione sanabile con la procedura di collaborazione volontaria internazionale, analoga detenzione nel territorio italiano potrà essere oggetto della medesima procedura, nella versione nazionale, solo a condizione che i valori derivino da evasione fiscale.
Sempre in relazione con tale argomento, il documento di prassi ha voluto chiarire che tipo di attività rientrano tra i “valori al portatore”.

In tal senso viene specificato che il legislatore ha voluto riferirsi ad una nozione ampia di detti valori, che includa non soltanto i titoli al portatore, ma anche tutte quelle attività che possono trasferirsi senza obbligo di tracciabilità e che tuttavia devono essere indicati in dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale. Esempi di tali attività possono essere:

  • gioielli;
  • opere d’arte;
  • metalli preziosi;
  • valute estere.

4) Voluntary disclosures 2017: novità del D.L. n. 50 del 2017

Con la conversione in legge del decreto legge n. 50/2017 sono state introdotte modifiche alle disposizioni in materia di voluntary disclosure.Le novità principali riguardano, da un lato, la possibilità di scomputare il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero e, dall’altro, un correttivo al meccanismo dell’autoliquidazione.
Per quanto riguarda lo scomputo del credito di imposta è stato previsto che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero di lavoro dipendente o di lavoro autonomo non si applica l’art. 165, comma 8 del TUIR, secondo cui il credito per le imposte estere non spetta nel caso di dichiarazione omessa o nel caso in cui il reddito estero non sia dichiarato. Si segnala che tale norma non riguarda tutte le categorie di reddito; infatti, rimangono esclusi i redditi fondiari, i redditi di impresa, quelli finanziari e i redditi diversi. Dovrebbero rientrarvi quelli degli amministratori che sono solitamente inquadrati quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al pari delle pensioni; su queste ultime casistiche si attende un veloce chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda, invece, il correttivo al meccanismo di autoliquidazione, si evidenzia che le novità riguardano le maggiorazioni e le sanzioni dovute in caso di insufficiente versamento da autoliquidazione. Infatti, viene previsto che:

  • in caso di insufficiente versamento le sanzioni applicabili sono comunque quelle più “leggere” previste in caso di autoliquidazione, fermo restando l’applicazione della maggiorazione del 3 o del 10% dovuta a seconda del tipo di imposta e dello scostamento rilevato fra quanto indicato in istanza e quanto versato;
  • in ogni caso, le somme da versare comprensive della maggiorazione, non possono superare l’importo che sarebbe dovuto qualora il contribuente optasse per la posizione di “attesa” scegliendo di aspettare gli atti dell’Agenzia delle Entrate.

Il D.L. n. 50/2017 estende anche all’IVIE ed all’IVAFE la facoltà di versare, entro il 30 settembre 2017, limitatamente agli investimenti oggetto della procedura di voluntary-bis, le somme dovute per i periodi di imposta 2016 e 2017 indicando i relativi dati direttamente nella relazione di accompagnamento e senza esporli nel quadro RW dei modelli Redditi 2017 e 2018.

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