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I CONTRATTI PUBBLICI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LE P.A.

I contratti pubblici tra cooperative sociali e le P.A.

Alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, esaminiamo la disciplina dei contratti pubblici tra cooperative sociali e pubblica amministrazione

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Com'è noto, per le cooperative sociali di “tipo B” è previsto un regime agevolato per la stipula di contratti con le Pubbliche Amministrazioni dall'articolo 5 della Legge 381/1991.

Infatti, il 1° comma dell'articolo citato prevede che gli Enti Pubblici di qualsiasi tipo, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica , anche in deroga alla disciplina dei contratti con la Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 1° della Legge 381/1991 (cioè quelle la cui attività è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

Queste convenzioni (contratti) devono avere per oggetto la fornitura di beni e/o di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi (le c.d. “soglie”) stabiliti dalle Direttive Comunitarie in materia di appalti pubblici ed essere finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1°, della Legge 381/1991.

Sono, pertanto, esclusi gli appalti di lavori pubblici e le concessioni per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o per la fornitura e la gestione di servizi.

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1) I contratti pubblici tra cooperative sociali e le P.A. alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016)

Per capire a quali tipologie ed a quali importi di forniture di beni e di servizi si riferisce la norma citata dobbiamo necessariamente interpretarla alla luce di quanto previsto dalla legislazione vigente sui contratti ed appalti pubblici ad essa temporalmente successiva, vale a dire, oggi, il Decreto Legislativo n° 50 del 2016, il c.d. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture”, testo unico che ha riordinato questa materia aggiornandola ad una serie di Direttive UE in materia e sostituendo il precedente e primo Codice dei contratti pubblici contenuto nel Dlgs 163/2006.

Questo sia perché la norma legislativa successiva abroga quelle precedenti incompatibili, cioè in contrasto, con essa, sia perché in questo caso la nuova legge, il Dlgs 50/2016, disciplina l'intera materia (i contratti pubblici) regolata dalle leggi anteriori che sono, pertanto, implicitamente abrogate secondo quanto stabilisce l'art. 15 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, premesse al Codice Civile.

Per risolvere il problema esposto nel capoverso precedente dobbiamo in primo luogo esaminare l'art. 35 del Dlgs 50/2016 che al suo 1° comma prevede che tale decreto non si applica ed è pertanto possibile applicare una procedura di aggiudicazione semplificata ai contratti pubblici il cui importo (valore) complessivo stimato, al netto dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA), è inferiore alle soglie (sono queste le c.d. “soglie comunitarie”) seguenti:

  • Euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o per la fornitura e la gestione di servizi. Come abbiamo detto in precedenza, gli appalti e le concessioni di lavori non sono previsti dal 1° comma dell'art. 5 della Legge 381/1991, per cui se una cooperativa sociale di “tipo B” svolge tale attività potrà partecipare, in questo caso, ad una procedura di aggiudicazione semplificata in forza di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e non dalla Legge 381/1991;
  • Euro 135.000 per gli appalti pubblici di servizi o di forniture aggiudicati dalle Amministrazioni che sono autorità governative centrali , cioè Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri e CONSIP Spa quando quest'ultima agisce come centrale di committenza per le Amministrazioni centrali citate e per l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
  • Euro 209.000 per gli appalti pubblici di servizi o di forniture aggiudicati dalle Amministrazioni che sono autorità sub-centrali, vale a dire, ai sensi delle lettere c ) e a ) del 1° comma dell'art. 3 del Dlgs 50/2016, “ tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali ”, cioè “ gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da questi soggetti ”;
  • Euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi elencati nell'Allegato IX del Dlgs 50/2016. Questa soglia può riguardare sia le cooperative sociali di “tipo A” che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi che quelle di “tipo B” che svolgono queste od altre attività di servizio elencate nell'Allegato IX citato.

I servizi previsti dall'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici sono i seguenti:

  • servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi (servizi di fornitura di personale domestico, infermieristico, medico, servizi domestici presso famiglie o convivenze, servizi di manodopera, di personale di agenzia, di personale impiegatizio, di personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica);
  • servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura (servizi di istruzione e formazione, servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi, di seminari, di eventi in genere, di eventi culturali, di festival, feste, sfilate di moda);
  • servizi di prestazioni sociali;
  • altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi quelli forniti da associazioni sindacali, politiche, giovanili e altri servizi di organizzazioni associative;
  • servizi religiosi;
  • servizi alberghieri e di ristorazione (servizi di catering, di fornitura pasti, di ristorazione scolastica, di mensa, ecc.);
  • servizi legali esclusi quelli previsti dalla lettera d ) del 1° comma dell'art. 17 del Dlgs 50/2016 (in realtà i servizi legali sono quasi tutti esclusi);
  • servizi investigativi, di sicurezza e di sorveglianza (compresi i servizi di grafologia e di analisi dei rifiuti);
  • servizi postali di tutti i tipi e servizi di corriere;
  • servizi vari (di rigenerazione pneumatici e di lavorazione del ferro).

Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi o forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Inoltre, un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione del Dlgs 50/2016.

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