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NUOVO SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Nuovo sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Il nuovo sgravio contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nella Legge di Stabilità 2016

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Nella Legge di Stabilità 2016 ,APPROVATA E PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 30.12.2015  (L. 208-2015) si è delineato un nuovo  quadro degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato che si effettueranno nel corso del 2016, ma, salvo modifiche dell’ultima ora, l’incentivo contributivo sarà di gran lunga ridotto rispetto a quello vigente.

Infatti, se da un lato vengono riprese le condizioni soggettive dei lavoratori da assumere, nonché le ipotesi normative e contrattuali che consentono di usufruire dello sgravio (cfr. ns. circolare allegata), dall’altro:

  • non sono più tre anni, ma solo due
  • l’esonero dal versamento scende al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
  • il limite massimo di esonero viene ridotto a 3.250 euro su base annua, contro gli attuali 8.060 euro.

Ribadiamo che l’agevolazione precedente, prevedeva lo sgravio triennale dei contributi dovuti all’INPS, entro il limite massimo annuale di euro 8.060,00, riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.

Vediamo in dettaglio cosa prevedeva la Legge di Stabilità 2015 e cosa viene previsto nella Stabilità 2016.

1) Sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015

La Legge n. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) al fine di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione.

L’esonero spetta a condizione che:

  • nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
  • nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità (quindi 1°ottobre - 31  dicembre 2014) il lavoratore non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato col datore di lavoro richiedente l’incentivo, anche se dipendente presso   società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060,00 euro annui, calcolato su base mensile fino al limite di  671,66 euro.

L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quindi:

  • operai, impiegati, quadri, dirigenti;
  • part-time (in proporzione all’orario di lavoro);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • lavoratori con contratto di lavoro ripartito (job sharing);
  • lavoratori con precedente rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato; 
  • lavoratori con contratto a termine nei sei mesi precedenti, in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

L’agevolazione contributiva spetta anche nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che hanno o hanno avuto, col datore di lavoro che assume, contratti di lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione.

La fruizione dell’esonero contributivo triennale è subordinata:

  • alla regolarità contributiva (DURC);
  • all’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al D.lgs. n. 81/2008, in particolare DVR, RLS, RSPP, nomina medico competente, formazione e informazione lavoratori;  
  • al rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale esonero è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate entro il 31 dicembre 2015.

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2) Proroga sgravio contributivo nella Legge di Stabilità 2016 e circolare INPS 57/2016

La Legge di Stabilità 2016,  PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 30.12.2015  prevede la proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate nel 2016 e, fermo restando le attuali condizioni generali (esclusione dallo sgravio per i lavoratori occupati a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro, o che nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge avevano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con  lo stesso datore di lavoro che vuole usufruire dello sgravio, ecc.), stabilisce:

  • periodo di decorrenza del beneficio: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
  • durata dello sgravio contributivo: massimo 24 mesi;
  • esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
  • limite massimo dell’esonero: 3.250,00 euro anni.

Con la circolare 57 del 29 marzo 2016 ( scricabile qui)  l'INPS  è intervenuta a specificare alcuni casi particolari di riconoscimento dello sgravio e le modalità di fruizione , specificando l'ammmontare delle risorse allocate  per l'incentivo per le diverse categorie di lavoratori.

3) Gli sgravi contributivi per assunzioni 2016 nel settore agricolo

Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni generali  hanno alcune limitazioni , ad esempio noncomprendono gli apprendisti e verranno riconosciute sulla base dell'ordine cronologico di invio delle richieste. In particolare la  legge prevede che

"Le disposizione del comma 178 si applicano:

    a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  di impiegati e dirigenti;

    b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l'anno  2018,  0,8 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  con  riferimento  alle   nuove assunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre 2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell'anno  2015   siano risultati  occupati  a  tempo  indeterminato   e   relativamente   ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

L'esonero contributivo di cui al  comma  179  e'  riconosciuto dall'ente   previdenziale   in   base   all'ordine   cronologico   di presentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso  il  proprio  sito  internet."

4) Il diritto di precedenza per i lavoratori già assunti con contratti a termine

 Vedi sul punto anche la recente risposta del Ministero del lavoro su un quesito di Confindustria INTERPELLO N. 7 12.2.2016

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Commenti

francesco - 20/11/2016

salve, sono stato assunto a tempo indet con questa agevolazione a dicembre 2015 con sgravio triennale , volevo sapere se comunque posso ricevere la tredicesima ??? grazie

Francesca - 26/09/2016

Buongiorno. Vorrei assumere a tempo indeterminato un disoccupato che però è stato socio finanziatore una sas. Posso avere comunque le agevolazioni? E se dovessi assumere il coniuge disoccupato? Grazie

clara - 25/06/2016

in questo anno 2016, ho avuto un solo contratto determinato dal 22/02 al prossimo 30 giugno quindi sono 4 mesi di lavoro .cosa che peraltro significa che ho mantenuto lo stato di disoccupazione...vorrei sapere se mi dovessero assumere avrebbero gli sgravi fiscali ? o deve esserci un periodo preciso di tempo lavorato? un' amica mi diceva che dovrei essere disoccupata o avere 6 mesi di lavoro a tempo determinato è così?

sebby - 12/05/2016

Salve volevo sapere, ho uno studio associato, siamo 2 medici e vorremmo assumere una ragazza orfana come segretaria. Ci sono incentivi e sgravi particolari?

daniele - 23/04/2016

Buongiorno, lavoro con partita iva. Se mantengo in essere la partita iva e mi faccio assumere a tempo indeterminato part-time, l'azienda può usufruire dello sgravio fiscale? grazie.

ERIC - 31/03/2016

SONO UN APPRENDISTA FINISCE I 36 MESI L'AZIENDA SE MI TIENE A DIRITTO AD ALTRE AGEVOLAZIONI ??

Mira - 22/03/2016

Sono un'azienda edile che con decorrenza 15/03/2016 ha assunto alle proprie dipendenze n. 3 lavoratori disoccupati da più di 36 mesi. Rientrano sicuramente nell'applicazione dello sgravio L. 208 del 28/12/2015. Per poterne usufruire devo inoltrare richiesta all'Inps entro il mese di marzo?

Roberto - 14/03/2016

é uno scandalo l'INPS non rilascia i codici!!!! E' ora di far partire le cause!!! Siamo a metà marzo!!!

aldo - 12/03/2016

se una società di servizi assume personale a tempo indeterminato usufruendo dell'agevolazione..... può dopo qualche mese usufruire della cig o vari ammortizzatori sociali su quei dipendenti? grazie

ELISA GALESI - 09/03/2016

SIAMO ANCORA SENZA CODICE INPS, ANCORA CON CONTRIBUZIONE PIENA!!!!

sara - 07/03/2016

La modalità di richiesta del 6y è sempre la stessa?come si deve procedere per le assunzioni 2016?

Alessandro - 07/03/2016

E' possibile il cumulo degli sgravi previsti dalla legge di stabilità con gli incentivi previsti dalla L. 223/1991 art. 8 c. 2 per le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti a liste di mobilità assunti in precedenza a tempo determinato?

Francesco - 03/03/2016

ho dato le dimissioni il 29/02/2016 ero a tempo indeterminato,mi deve assumere una azienda artigiana il 07/03/2016 a tempo indeterminato.il mio nuovo datore di lavoro ha diritto a qualche sgravio ?

Ray - 02/03/2016

Salve. Vorrei avere una risposta se possibile alla mia domanda, in quanto il consulente del lavoro dell'azienda in cui dovrei essere assunto sta facendo un pò di confusione. Allora io sono in mobilità dal 02.11.2016 e dalla stessa data è stato fatto il licenziamento collettivo dalla precedente azienda in cui lavoravo (precedentemente abbiamo usufruito per quasi 24 mesi della CIGS). Bene il consulente sostiene che, per poter essere assunto dalla nuova azienda devono passare sei mesi dalla data del licenziamento, altrimenti non si potrà ususfruire dei vari bonus ecc che spettano all'azienda per i nuovi assunti. A dire la verità a me non risulta questo in quanto i vari bonus dovrebbero essere comunque riconosciuti e più precisamente l'azienda pagherebbe solo il 10% delle tasse sulla mia busta paga e inoltre riceverebbe per un certo periodo la metà della cifra che prendevo io mensilmente della mobilità. Io scrivo dalla sardegna e mi pare che risulti anche un isola particolarmente svantaggiata e ancora di più a maggior ragione dovrebbe rientrare in questo discorso. Spero di essere stato abbastanza chiaro e spero vivamente qualcuno mi dia una risposta in merito. Grazie in anticipo!!

Simo - 17/03/2016

Nessuna confusione, state parlando di due sgravi diversi. Sta al consulente valutare quello più conveniente.

Ylenia - 23/02/2016

Sono stata in disoccupazione da Marzo 2015 a Gennaio 2016. Adesso l'azienda per cui lavoravo mi vuole assumere con il contratto indeterminato. Possono usufruire dello sgravio??

Mari - 23/02/2016

BUONGIORNO, SONO STATA ASSUNTA  IL 01/07/2015 A TEMPO INDETERMINATO CON AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA TRIENNALE (PRECEDENTEMENTE TALE PERIODO HO SVOLTO ATTIVITA' LAVORATIVA NON PROPRIO REGOLARE X CIRCA TRE MESI PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO) ED è TERMINATO IL 12/09/15 PER NON SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA. POTREI ANCORA RIENTRARE, DECORSI I 6 MESI, NELLA NUOVA NORMATIVA DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO DEI 24 MESI? VI RINGRAZIO IN ATICIPO SALUTI

SARA - 22/02/2016

Sono una lavoratrice che da aprile dovrebbe essere assunta a tempo indeterminato presso un'azienda. Il mio precedente contratto di lavoro in regime di Job acts risale a luglio 2015 ed è durato un solo mese. Infatti sono stata licenziata il 4 di agosto 2015 per mancato superamento del periodo di prova. Ora mi chiedo. Essendo trascorsi 6mesi dal precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato ed essendo in un nuovo anno 2016, il nuovo datore può assumermi sempre in regime di Job acts con i nuovi sgravi? Oppure visto che nel 2015 già un'altra azienda ne aveva usufruito non può più farlo?

santo - 19/02/2016

Sto x aprire una società semplice,assumendo 9 dipendenti a tempo indeterminato a 40 ore mensili sono tutti over 50 posso sapere se rientro negli sgravi e bonus assunzioni. Sto x aprire una società semplice in Molise assumendo 9 persone ove 50 a tempo indeterminato a 40 ore mensili.Posso usufruire degli stavi e bonus assunzioni?GRAZIE

Luigi - 12/02/2016

Sono assunto da oltre 5 anni a te indeterminato mi vorrei licenciare per vari motivi!! Chi mi riassume puo fare : 6 mesi determinato e poi dopo mi fa indeterminato cosi usufluisce dello sgravio della legge di stabilita 2016? Grazie

frasch - 04/02/2016

se ho un contratto a tempo determinato per una supplenza nella scuola della durata di 10 ore settimanali, rientro comunque trai i beneficiari??

jonathan - 28/01/2016

piu che un commento e' una domanda,sono stato assunto a tempo indeterminato il 25/01/2016 dopo 27 mesi da disoccupato e proveniente da un contratto sempre a tempo indeterminato, mi sono licenziato il 27/01/16 perche un'altra azienda mi deve assumere sempre a contratto indeterminato, chiedo se questa nuova azienda puo' usufruire degli sgravi contributivi grazie

maurizio dado - 09/02/2016

LA NUOVA AZIENDA NON POTRA' FRUIRE DELL'ESONERO, POTREBBE AVERLO CON ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FINO AL COMPIMENTO DEI SEI MESI E POI FARE UNA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA DETERMINATO AD INDETERMINATO. MA BISOGNA VEDERE SE LA NUOVA DITTA PUO' O VUOLE FARE UNA COSA DEL GENERE.

ALEX - 07/03/2016

E' VERGOGNOSO ANCORA NON C'è IL CODICE AGEVOLAZIONE INPS

sara - 07/03/2016

E come si fa x le nuove assunzioni avvenute a inizio anno?

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