Entro il 30/11 va quindi versata la 2° o unica rata degli acconti 2016 relativi:
Di seguito un riepilogo delle percentuali e delle modalità di calcolo di alcuni di questi.
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Per ciascuna imposta/contributo è possibile adottare alternativamente il metodo storico o il metodo previsionale; in particolare:
METODO STORICO
L'acconto 2016 è determinato in base all'importo indicato:
METODO PREVISIONALE
è possibile versare in misura inferiore a quanto risulta sulla scorta del criterio storico qualora si presuma di conseguire un reddito nel 2016 inferiore a quello relativo al 2015; in tal caso occorre:
L’utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta (es: può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRPEF).
Vi ricordiamo che il 2° acconto delle imposte non è rateizzabile.
Acconto IRPEF
Come noto, utilizzando il metodo “storico”, la seconda (o unica) rata dell’acconto IRPEF 2016 va determinata sul 100% del rigo RN61“Differenza” di UNICO PF 2016.
Per determinare l'ammontare da versare va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi. Così, ad esempio, se il mod. UNICO 2016 PF al rigo RN46 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto. Sul piano operativo il versamento va effettuato in un’unica soluzione ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:
RIGO RN61“DIFFERENZA” | ACCONTO 2016 | PERCENTUALE DI RIGO RN61 | SCADENZA |
---|---|---|---|
Non superiore a € 51,65 |
NON DOVUTO
|
-
|
-
|
da € 51,66 a € 257,52 |
IN UNICA SOLUZIONE
|
100%
|
entro il 30/11/2016
|
superiore a € 257,52 |
1° RATA
|
40 % di rigo RN61
|
entro il 16/06/2016 o 16/07/2016 (+ 0,40%)
o entro il 06/07/2016 o 20/08/2016 (+ 0,40%), per coloro che hanno usufruito della proroga |
2° RATA
|
60 % di rigo RN61
|
entro il 30/11/2016
|
Acconto IRES
In sede di versamento della 2° o unica rata, l’acconto IRES dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del mod. UNICO 2016 SC ovvero al rigo RN28 del mod. UNICO 2016 ENC -“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, secondo le seguenti modalità:
RIGO RN17 / RN28 | ACCONTO 2016 | PERCENTUALE RIGO RN17 / RN28 | SCADENZA |
---|---|---|---|
non superiore a € 20,66 |
NON DOVUTO
|
-
|
-
|
da € 20,67 fino a € 257,50 |
IN UNICA RATA
|
100%
|
entro il 30/11/2016 |
superiore a € 257,50 |
1° RATA
|
40 % di rigo RN17 / RN28
|
entro il 16/06/2016 / 06/07/2016 ovvero 18/07/2016 /
22/08/2016 con la maggiorazione dello 0,40% se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2015) |
2° RATA
|
60 % di rigo RN17 / RN28
|
entro il 30/11/2016
se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (altrimenti entro l’11° mese dell’esercizio). |
Acconto IRAP
Come di consueto, la determinazione dell’acconto IRAP 2016 segue le stesse regole previste per l’IRPEF/IRES.
I in particolare, all’importo di rigo IR21 - "Totale imposta" del mod. IRAP 2016 si applicano le seguenti misure:
Imprese agricole
Il comma 70 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016) ha apportato una serie di modifiche all’articolo 3 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), non facendo più rientrare tra i soggetti passivi del tributo regionale:
Conseguentemente, è stato eliminato dal testo normativo del predetto articolo 3 del decreto IRAP ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole ai fini del tributo regionale, pertanto i soggetti sopra elencati non sono tenuti a versare l'acconto IRAP 2016.
Lo stesso comma 70 ha abrogato anche l’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 97, che fissava all’1,90 per cento l’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo, nonché per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del DPR n. 601 del 1973. Si ritiene, pertanto, che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esclusione dall’IRAP in commento riguardi le attività, appositamente richiamate dal comma 70, per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,90 per cento (vedi Circolare Agenzia delle Entrate del 18.05.2016 n. 20/E).
Resta ferma, invece, l’applicazione dell’IRAP, con aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, allevamento - con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari - e per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR .
Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca , occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo RB11.
L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo RB11 campo 3 ”Totale imposta cedolare secca” supera 51,65 euro, in tal caso è pari al 95% del suo ammontare.
In caso contrario non è dovuto alcun acconto.
Nel caso in cui l'acconto sia dovuto, questo va versato:
Si ricorda che da quest’anno nel modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto relativo alla cedolare secca per l’anno 2016 (Rigo RB12 Acconto cedolare secca locazioni per l’anno 2016).
Contribuenti deceduti
Per i contribuenti deceduti nel corso del 2016 entro il 30.11, gli eredi non devono versare l'acconto.
Coloro i quali hanno presentato il mod. 730 non devono fare nulla in quanto gli acconti, se dovuti, sono automaticamente trattenuti dal datore di lavoro in busta paga o dall'ente che eroga la pensione.
Scelta/cessazione della “cedolare secca” a partire dal 2016
Le persone fisiche che hanno scelto di assoggettare dal 2016 il reddito degli immobili abitativi locati alla c.d. “cedolare secca”:
Analogamente, se dal 2016 per taluni immobili si è abbandonata la cedolare secca optando per l'ordinaria tassazione Irpef, non si deve tener conto del reddito di questi immobili per determinare l'acconto Irpef e si puo' utilizzare il metodo previsionale per ridurre l'importo dell'acconto per la cedolare secca.
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