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SANZIONI PER OMISSIONE CONTRIBUTI - CASSAZIONE N. 16093/2014

Sanzioni per omissione contributi - Cassazione n. 16093/2014

Non applicabile retroattivamente lo jus superveniens L.388/2000 in materia di ritardato pagamento di contributi previdenziali per violazioni precedenti.Le disposizioni normative ed il contrasto giurisprudenziale oggi sanato.

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In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'I.N.P.S., possa rilevare lo ius superveniens di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, giacché nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, per cui ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.
IL CASO
La Corte d'appello respingeva il gravame svolto da Equitalia contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione ai decreti ingiuntivi notificati in data 10 ottobre 1996 e 20 gennaio 1999 (con i quali l'INPS e l'INAIL avevano intimato il pagamento di somme, rispettivamente, a titolo di contributi oltre sanzioni aggiuntive e premi assicurativi omessi) per la parte relativa ai contributi evasi, avendo ritenuto illegittimi i contratti di formazione e lavoro stipulati con una parte del personale della società medesima.
L'appellante deduceva di aver provato in giudizio l'avvenuta formazione dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro e che comunque le variazioni di fatto apportate al programma formativo non avevano impedito l'inserimento dei giovani nell'azienda con contratti di lavoro a tempo indeterminato; contestava, in subordine, la modalità di calcolo delle sanzioni, ritenendo applicabile, nella specie, la L. 388/2000, art. 16, recante norme di maggior favore per il contribuente; in via gradata contestava l'applicazione delle sanzioni e che, nella specie, ricorresse un'ipotesi di evasione, non essendovi stato alcun intento elusivo.
Resistevano l'INPS e l'INAIL, e quest'ultimo riteneva erroneo l'appello nei suoi confronti, atteso che la sentenza gravata aveva revocato i decreti ingiuntivi per la parte relativa alla natura subordinata del rapporto di lavoro dei messi notificatori straordinari, in relazione alla quale erano articolate le sue richieste.
Avverso tale sentenza Equitalia propone ricorso per Cassazione, che è stato rigettato sulla base del principio consolidato, secondo cui “in materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che, in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'I.N.P.S., possa rilevare lo ius superveniens di cui alla L. 388/2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti, giacché nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, per cui ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore”.

1) per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza

IL COMMENTO
1. ANALISI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE SANZIONI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Le disposizioni che interessano l’argomento in esame sono le seguenti:
  • art. 1, comma 217, della L. 662/1996 (...)
  • art. 116, comma 8, della L. 388/2000 (...)

2. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Il contrasto interpretativo sorto all'interno della sezione lavoro, con riferimento alla disposizione de qua, è stato di recente risolto da Cass. 28966/2011, in sostanziale adesione con quanto già ritenuto da Cass. 11261/2010, e con analitica confutazione dell'iter argomentativo seguito, da ultimo, da Cass. 1230/2011. (...)
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