Il bonus Irpef 80 euro, introdotto inizialmente in via temporanea dall'art. 1 del D.L. n. 66/2014 (Decreto Renzi) a partire dal mese di maggio 2014 e fino al mese di dicembre 2014, è stato poi confermato "a regime", e quindi è divenuto "strutturale", dal 2015, grazie alla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 12, 13 e 15 della Legge n. 190/2014).
Il bonus consiste in un credito Irpef che il datore di lavoro riconosce in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 26.000.
In particolare, il bonus è ora riconosciuto a regime nelle seguenti misure:
IMPORTO DEL BONUS IRPEF
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Reddito ≤ € 8.000
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€ 0
(incapienza d'imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all'Irpef lorda dovuta)
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Reddito > € 8.000 ma ≤ € 24.000
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€ 960
(€ 80 euro mensili)
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Reddito > € 24.000 ma < € 26.000
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(€ 26.000 - Reddito complessivo) x € 960
€ 2.000
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Reddito ≥ € 26.000
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€ 0
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Il credito spetta solo se l'Irpef lorda è di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
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POTENZIALI BENEFICIARI DEL BONUS IRPEF
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TITOLARI DI:
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Redditi di lavoro dipendente
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(art. 49, comma 1, TUIR)
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Alcuni redditi assimilati:
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Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative
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(art. 50, comma 1, lett. a), TUIR)
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Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti
per incarichi svolti in relazione a tale qualità
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(art. 50, comma 1, lett. b), TUIR)
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Borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o addestramento
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(art. 50, comma 1, lett. c), TUIR)
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Redditi derivanti da rapporti di co.co.co.
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(art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR)
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Remunerazioni dei sacerdoti
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(art. 50, comma 1,lett. d), TUIR)
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Prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, comunque erogate
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(art. 50, comma 1, lett. h-bis), TUIR)
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Compensi per lavori socialmente utili
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(art. 50, comma 1, lett. l), TUIR)
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Si segnala che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'incumulabilità del bonus Irpef con le agevolazioni concesse ai lavoratori che rientrano dall'estero, in particolare, ai fini della determinazione del reddito complessivo per il calcolo del bonus, non trovano applicazione le disposizioni agevolative di cui:
Pertanto, ne deriva che alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre, invece, l'eventuale quota di TFR anticipata in busta paga, cioè l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR) come da facoltà prevista dalla Legge di Stabilità 2015.
Chi presta l’assistenza fiscale deve ora ricalcolare, in sede di 730/2016, l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e deve indicare il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). In particolare:
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14, in cui quest'anno sono state inserite 3 nuove colonne per ricostruire il reddito da considerare ai fini del riconoscimento del bonus Irpef:
ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
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Verifica della spettanza del bonus
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Erogazione del bonus scomputandolo dalle ritenute ed, eventualmente, per la differenza, dai contributi previdenziali
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Indicazione del bonus erogato nel modello CU/2016
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Indicazione degli importi non versati (ritenute e contributi) nel modello 770/2016
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