- il contribuente, al momento della dichiarazione, nel 1990, "non poteva sapere che le sue asserzioni sarebbero state vagliate in base a criteri, della cui futura esistenza non era ovviamente in grado di sapere nulla";
- trattandosi di normazione secondaria (di natura governativa) essa non poteva contrastare, in punto di efficacia per il futuro e non retroattiva, "con i principi generali e normativa primaria, come le c.d. preleggi", in difetto di espressa previsione normativa;
- anche ad ammettere l'efficacia retroattiva di detto strumento, introdotto con i DD.MM., esso poteva comunque costituire solo uno degli indizi, per ricostruire in via induttiva il reddito del contribuente, occorrendo il supporto di altri elementi, nella specie non offerti dall'Ufficio;
- peraltro il M. aveva anche asserito, senza peraltro provarlo in via documentale, che uno dei cespiti oggetto di esame, un veicolo, il cui valore "pesava in misura maggiore", non era di suo esclusivo uso, essendo in uso anche della società in come collettivo di cui era socio al 50%.
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