L'adempimento è stato previsto dal Decreto ministeriale del 26.10.2011, entrato in vigore il 12.05.2012, e riguarda:
- le imprese iscritte nei vecchi ruoli, attive alla data del 12.05.2012, ai fini della continuazione dell'attività;
- le persone fisiche iscritte nei vecchi ruoli, inattive alla data del 12.05.2012, al fine del mantenimento del requisito abilitante per l'esercizio dell'attività.
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1) Di che cosa si tratta
Il D.lgs. 59 del 26.03.2010 ha disposto la soppressione definitiva del ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (di cui all'art. 2 della L. 204 del 03.05.1985) e dei mediatori (di cui all'art. 2 della L. 39/1989), e ne ha attribuito le funzioni al Registro Imprese o al Rea (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).
Per l'esercizio di tale attività è ora necessario iscriversi nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, ovvero in un’apposita sezione del REA, presentando la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
Le modalità di iscrizione nei predetti Registri, e le modalità di passaggio per i soggetti già iscritti nell'ex ruolo, sono state stabilite con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26.10.2011, entrato in vigore il 12.05.2012, come previsto dall'art. 80 del D.lgs. 59/2010.
2) Gli aggiornamenti per gli iscritti nei vecchi ruoli
Le imprese (ditte individuali e società) che al 12.05.2012 risultavano già iscritte nell’abrogato ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, devono aggiornare la posizione di ciascuna loro sede o unità locale nel RI/REA.
L'aggiornamento deve essere effettuato entro il 12 maggio 2013, mediante la procedura "Comunica Starweb" o altro programma compatibile, compilando la sezione "AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA" del modello "Arc" o del mod. "Mediatori", per ciascuna sede/unità locale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del RI (art. 10 DM 26.10.2011).
Le persone fisiche che risultavano iscritte nel ruolo degli agenti e rappresentanti/mediatori e che alla data del 12.05.2012 non svolgevano più alcuna attività, devono iscriversi entro il 12.05.2013 in una sezione speciale del Rea, tramite la procedura telematica "comunica Starweb", o un altro programma compatibile, compilando la sezione "ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)" del Mod. "Arc." o del Mod. "Mediatori". In caso di mancata iscrizione entro il termine del 12.05.2013, gli interessati non potranno più iscriversi nell'apposita sezione Rea. Tuttavia è da segnalare che l'iscrizione nel vecchio ruolo costituisce:
- nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del D.m. (quindi fino al 12.05.2017), per gli agenti/rappresentanti;
- nei 4 anni successivi all'entrata in vigore del D.M. (quindi fino al 12.05.2016) per i mediatori;
requisito professionale abilitante per iniziare l'attività. Dopo tale data, l'iscrizione nell'ex ruolo non avrà più valore.
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3) Varie
Si consiglia di verificare presso la Camera di Commercio competente, l'eventuale esistenza di particolari istruzioni operative per l'invio delle comunicazioni.
Le comunicazioni devono essere firmate digitalmente e inviate con modalità telematica tramite la procedura Comunicazione Unica, a tal fine è possibile anche rivolgersi ad un intermediario abilitato.
4) Attenzione: il termine del 12.05.2013 è stato prorogato al 30.09.2013