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IVA PER CASSA: LE DIFFERENZE TRA VECCHIO E NUOVO REGIME

IVA per cassa: le differenze tra vecchio e nuovo regime

E’ ormai in vigore dallo scorso 1° dicembre il nuovo regime dell’Iva per cassa, introdotto dal Decreto Sviluppo 2012 in sostituzione del precedente analogo regime previsto dal Decreto anti-crisi 2008. Pur essendo abbastanza simili tra loro, il vecchio ed il nuovo regime dell’IVA per cassa presentano alcune differenze sostanziali.

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Dal 1° dicembre 2012 è entrata in vigore la nuova “Iva per cassa” prevista dall’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 (c.d. “Decreto Sviluppo 2012”), che ha sostituito dalla stessa data il precedente regime di IVA per cassa stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008 (rimasto in vigore fino al 30 novembre).

Il nuovo regime, che è facoltativo, prevede la possibilità di optare per la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa (c.d. “Iva per cassa”) per tutti i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Le regole attuative del novellato regime dell’Iva per cassa sono state indicate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.10.2012, mentre le modalità di esercizio dell’opzione (o della revoca) sono state definite dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 21 novembre scorso. L’Agenzia delle Entrate ha poi fornito, con la Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, preziosi chiarimenti in merito al regime in esame.
 

1) Le differenze tra il vecchio ed il nuovo regime dell’Iva per cassa

Pur essendo abbastanza simili tra loro, il vecchio ed il nuovo regime dell’IVA per cassa presentano alcune differenze sostanziali.
In particolare, il vecchio regime dell’IVA per cassa (art. 7, D.L. n. 185/2008), in vigore fino al 30.11.2012, prevedeva che:

  • il regime potesse essere applicato dai contribuenti con volume d’affari fino a € 200.000;
  • la scelta era applicabile per ogni singola operazione e, quindi, la specifica annotazione in fattura recante la dicitura “operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. 185/2008” era un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceveva la fattura;
  • non era prevista alcuna esclusione per il settore agricolo;
  • il cessionario o committente che effettuava acquisti di beni e servizi da un soggetto che aveva optato per l’Iva per cassa poteva detrarre l’Iva al momento di effettuazione dell’operazione, ma doveva aver pagato la fattura.

Il nuovo regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012), in vigore dal 01.12.2012, prevede che:

  • il regime può essere applicato dai contribuenti con volume d’affari fino a € 2.000.000;
  • il regime, una volta scelto, è applicato a tutte le operazioni attive e passive effettuate e, quindi, la specifica annotazione in fattura recante la dicitura “operazione con IVA per cassa ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012non è un adempimento funzionale al differimento del diritto alla detrazione in capo al soggetto che riceve la fattura;
  • è prevista l’esclusione per il settore agricolo;
  • il cessionario o committente che effettua acquisti di beni e servizi da un soggetto che ha optato per l’Iva per cassa può detrarre l’Iva al momento di effettuazione dell’operazione anche se non ha ancora pagato la fattura.

Per saperne di più, scarica la nostra CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO n. 4 del 25 Gennaio 2013

2) Gli argomenti della Circolare Settimanale per lo Studio n. 4 del 25 Gennaio 2013

INDICE:

LA SETTIMANA IN BREVE
LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 2

LE SCHEDE INFORMATIVE
IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31.01.2013
Scade il prossimo 31 gennaio il termine per il versamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) da parte dei possessori di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw.
Pagina 5
LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA/2013
Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2013 sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA 2013 per l’anno d’imposta 2012. Si illustrano brevemente le principali novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2013, il cui termine di presentazione è il 30 settembre 2013.
Pagina 8
INTEGRATIVA ENTRO IL 29.01 PER TRASFORMARE IL RIMBORSO IN COMPENSAZIONE
I contribuenti possono cambiare la richiesta di rimborso, indicata nei Mod. Unico o Irap 2012, scegliendo in alternativa la compensazione dell’eccedenza d’imposta, sempre che il rimborso non sia già stato erogato. Per farlo basta presentare la dichiarazione integrativa entro il 29 gennaio.
Pagina 11

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
LA NUOVA IVA PER CASSA, TUTTE LE REGOLE PER APPLICARLA
Nella nostra consueta rubrica, attraverso una serie di domande e risposte, analizziamo il nuovo regime dell’Iva per cassa introdotto dal D.L. n. 83/2012 a partire dal 1° dicembre 2012, alla luce dei più recenti interventi normativi e di prassi.
Pagina 13

PRASSI DELLA SETTIMANA
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 22

SCADENZARIO
SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.01.2013 ALL’11.02.2013
Pagina 23
 

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