HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

PERMESSI LEGGE 104/92 IDENTICI NEL PART TIME

Permessi legge 104/92 identici nel part time

I permessi per l'assistenza disabili e malati gravi L. 104 non si possono ridurre nel contratto part-time. Così la Cassazione 4069 del 20.2 2018

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il diritto a fruire dei permessi di tre giorni al mese previsti dalla legge  n. 104/1992, poiché posto a presidio della tutela della salute psico-fisica del disabile, non è comprimibile in ragione dell'orario di lavoro part-time di colui che assiste il familiare con handicap grave. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4069 dello scorso 20 febbraio 2018.

IL CASO

La Corte d'appello ha confermato la sentenza del Tribunale che ha riconosciuto, nei confronti dell'Inps e dell’azienda, il diritto della lavoratrice, dipendente con orario part-time verticale dalle 8,30 alle 14,30 dal lunedì al giovedì, ad usufruire di tre giorni al mese ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ed a percepire la relativa indennità a carico dell'Inps.
La lavoratrice aveva lamentato davanti al Tribunale che il datore di lavoro aveva riproporzionato, in considerazione del part-time verticale da essa osservato, da tre a due il numero di giorni di permesso mensili spettanti, sebbene già con precedente sentenza, passata in giudicato, il Tribunale avesse riconosciuto il suo diritto a fruire di tre giorni,con condanna di Poste al risarcimento del danno in relazione al periodo 2001-2009.
Secondo la Corte d’Appello  correttamente il Tribunale, in mancanza di una norma espressa, aveva fatto ricorso al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 d.lgs. n. 61/2000 che, alla lettera b), faceva riferimento al riproporzionamento solo con riferimento al trattamento economico del lavoratore a tempo parziale in relazione alla retribuzione feriale, ai trattamenti economici per malattia, infortuni sul lavoro, malattia professionale e maternità (...)
Avverso la sentenza propongono ricorso:
a) l'INPS, con un motivo: denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 33, 3 comma, L. n. 104/1992 e 4, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 61/2000,
ossia censura l'affermazione della Corte secondo cui in assenza di una espressa normativa del part-time, volta a prevedere il riproporzionamento nella fattispecie in esame, non era consentito concedere i permessi in misura inferiore a tre;
b) la società denuncia violazione degli artt. 33, commi 3 e 7 bis L. n. 104/1992, ossia censura che erroneamente la Corte, in mancanza di una norma espressa, aveva ritenuto di dover far ricorso al principio di non discriminazione; che nel nostro ordinamento non sussisteva un principio generale che, in caso di part-time verticale, non consentisse in assoluto di ridimensionare la misura di ogni singolo istituto,  tenuto conto che la norma autorizzava i CCNL a modulare la durata del periodo di prova o di conservazione del posto per malattia.
 

L'articolo continua dopo la pubblicità

Per approfondire scarica il commento completo con il testo integrale della sentenza "Part time e permessi L.104/1992 - Cass. 4069/2018":

IL CASO

IL COMMENTO

1. Part-time prima del Jobs Act

2. Principio di non discriminazione

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

 

1) La sentenza della Cassazione

I giudici della Cassazione riuniscono i ricorsi e li rigettano entrambi, applicando i seguenti principi:
a) l'art. 33 L. n. 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;
b) l'art. 4 del d.lgs. n. 61/2000 (Testo unico sul part-time), dopo aver sancito al primo comma il principio di non discriminazione in base al quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a pieno, elenca alla lettera a) "i diritti" del lavoratore a tempo parziale e non fa riferimento ai permessi ai sensi della l. 104/1992.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

FONDI SANITARI E DI SOLIDARIETÀ · 11/12/2024 Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia

Domande su piattaforma Omnia anche per il Fondo di solidarietà dei servizi ambientali, Le istruzioni operative INPS

Assegni Fondo solidarietà ambiente 2024: domande su Omnia

Domande su piattaforma Omnia anche per il Fondo di solidarietà dei servizi ambientali, Le istruzioni operative INPS

Rinnovo CCNL Logistica  trasporti  2024:  novità e tabelle aumenti

Firmato il rinnovo del contratto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione valido fino a dicembre 2027. Testo novità e tabelle retributive aggiornate

Gestione separata sportivi: nuovo codice attività INPS

Istituito il nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata committenti per le prestazioni di Arbitri e direttori di gare dilettantistiche

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.